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 Home page > Tribuna Libera > Aborto: abolire l’obiezione di coscienza

Aborto: abolire l’obiezione di coscienza

Si dice che i diritti non possono essere imposti dall'alto. Menzogna. Se la società deve correre dietro ai costumi, ai vincoli morali conservatori, ai sondaggi come governati da alcuni committenti, i diritti non avrebbero mai terreno fertile. La forza della politica è quella di andare oltre, è quella di avere il coraggio di osare, osare per i diritti umani. E tra il diritto all'aborto, che spesso si trasforma in una possibilità, e l'obiezione di coscienza vi è una incompatibilità assoluta.
 
L'attività nobile e sacra del medico andrebbe esercitata in assoluta libertà ed indipendenza di giudizio e di comportamento, libera da ogni tipo di condizionamento, sia esso morale che di coscienza. Solo la scienza deve governare la medicina. Il Consiglio di Europa recentemente aveva affermato che nel nostro Paese a causa dell’elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, si violano sistematicamente i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla Legge 194 del 1978, intendono interrompere la gravidanza. La nota, ed antiquata per alcuni aspetti, Legge 194/1978, afferma che la dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
 
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente punto ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivitaà specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
 
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. I dati mediamente noti, a livello statistico, dimostrano che in Italia è l'obiezione di coscienza a farla da padrona assoluta, minando gravemente il diritto all'autodeterminazione delle donne, e compromettendo anche il loro diritto alla vita ed alla tutela dell'integrità psicofisica. A livello nazionale gli obiettori variano tra un minimo del 67% al nord e l'80,5% al sud. Questa situazione deve giungere a termine, si deve abortire il diritto all'obiezione di coscienza.
 

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