Fecondazione eterologa e ricorso alla Corte Costituzionale. Motivazioni infondate e speciose a sostegno di una presunta discriminazione (v. sentenza Corte Giustizia). I Giudici di Strasburgo partono dalla presa d’atto di norme (vigenti in vari Stati) che regolano alcuni rapporti di coppia "inusuali" e non conciliabili con il nostro diritto di famiglia. La fecondazione "eterologa" si differenzia da quella "omologa" non tanto per le diverse tecniche mediche impiegate, ma perchè presuppone un rapporto di scambio (gameti) con soggetti esterni ed estranei alla vita di coppia. Lo stesso risultato (procreazione) potrebbe essere ottenuto da un soggetto singolo, prescindendo dall’esistenza di una coppia. Salterebbe così il principio di distinzione (art.30) tra membri della famiglia legittima e figli nati al di fuori del matrimonio. La fecondazione "eterologa" non è neppure il diritto alla salute conseguibile mediante trapianto d’organi. Con certo "buonismo" si rischia solo di scivolare verso una nuova specie umana Genere Eugenoma ...