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San Marino a elezioni anticipate

Numeri e regole del voto in una delle Repubbliche più piccole (e antiche) del mondo. Come si elegge il Consiglio Grande e Generale?

di Fabio Riccardo Colombo

 

Domenica 8 dicembre sono stati chiamati alle urne i cittadini di uno degli Stati più piccoli al mondo. Con 33mila abitanti e 34mila elettori (di cui circa un terzo residenti all’estero), quella di San Marino è considerata la seconda Repubblica più piccola del mondo dopo Nauru, nonché la più antica ad oggi esistente.

Non si tratta di elezioni ordinarie, ma di elezioni anticipate. Le passate elezioni del 2016 consegnarono la maggioranza – proprio come nel 2018 in Italia – a un “governo del cambiamento” retto dalla coalizione Adesso.sm, da subito intenzionata a tener fuori dalla stanza dei bottoni i partiti tradizionali sammarinesi: in un Paese che conserva ancora diverse forze politiche simili a quelle italiane della Prima Repubblica, per molti fu considerata la fine di un’epoca.

Nel settembre scorso, le dimissioni in blocco dei parlamentari, di opposizione prima e di maggioranza poco dopo, segnarono la fine di un’esperienza di governo giunta ormai oltre la metà del mandato. Si lasciò così spazio alla campagna elettorale, imperniata su un dibattito dai toni accesi con 9 liste protagoniste, eredi di un sistema partitico complesso, fluido e multipolare. Per via del nuovo sistema elettorale, però, i sammarinesi potrebbero dover aspettare diverse settimane prima di conoscere i nuovi titolari del potere esecutivo. Ma prima di parlare delle regole è bene prendere le misure del campo da gioco.

 

Le istituzioni sammarinesi

Il voto di domenica riguarda la composizione del Consiglio Grande e Generale, ovvero il parlamento monocamerale sammarinese: è composto da 60 membri, esercita il potere legislativo ed è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini che anno compiuto il diciottesimo anno di età. Ogni parlamentare, visti i numeri, rappresenta meno di 600 sammarinesi.

Tra le prerogative del Consiglio Grande e Generale, vi sono quelle di eleggere:

  • Il Congresso di Stato, che esercita il potere esecutivo. È composto da 10 Segretari di Stato, che corrispondono ai nostri Ministri poiché a ognuno di essi compete una specifica materia.
  • Il Consiglio dei XII, che negli ultimi anni ha visto un indebolimento delle sue prerogative. Da qualche anno a questa parte svolge quasi esclusivamente funzioni amministrative.
  • I 2 Capitani Reggenti, Capi di Stato con mandato semestrale (vengono eletti ogni 1° aprile e 1° ottobre). Oltre alle tradizionali prerogative dei Capi di Stato di una Repubblica, presiedono tutti gli organi sin qui elencati, compreso il Consiglio Grande e Generale.

Molti aspetti dell’assetto istituzionale di San Marino affondano le radici in secoli remoti. Le figure dei Capitani Reggenti ricordano molto quelle dei Consoli nel diritto romano, mentre le prime tracce del Consiglio Grande e Generale risalgono addirittura al XII secolo. Il rapporto tra queste antichissime istituzioni permette di definire la forma di governo di San Marino come una repubblica diarchica parlamentare.

La composizione del Consiglio Grande e Generale in seguito alle elezioni del 2016

 

La legge elettorale

La legge elettorale per il Consiglio Grande e Generale è di tipo proporzionale e prevede l’eventualità del doppio turno, mentre l’assegnazione dei seggi avviene con metodo d’Hondt in un collegio unico nazionale. In seguito al referendum svoltosi il 2 giugno scorso sono state apportate delle importanti modifiche al sistema elettorale: è stata infatti innalzata dal 3,5% al 5% la soglia di sbarramento nazionale, ed è stata altresì introdotta una fase di negoziazione che può interessare le settimane successive al primo turno di votazione. Inoltre, le liste dovranno sottoscrivere una dichiarazione preventiva e vincolante in merito alle alleanze che intendono sancire in caso di governo.

Nei fatti, al termine del primo turno si possono presentare due scenari: o si verifica la presenza di una lista o di una coalizione vincente (che ottiene il 50% + 1 dei voti) o, in caso contrario, prima di procedere col secondo turno si apre una fase di negoziazione. In questo secondo caso, la Reggenza conferisce alla coalizione o lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni al fine di formare una maggioranza, attraverso l’accordo con altre liste o coalizioni che abbiano ottenuto seggi nel Consiglio Grande e Generale. Nel caso in cui questo tentativo abbia esito negativo, la Reggenza conferisce un secondo mandato, con le stesse finalità e modalità del precedente, alla coalizione o lista arrivata seconda nella consultazione elettorale. Solo in caso di “fumata nera” anche al termine di questo secondo passaggio la palla torna agli elettori, che dovranno decidere a chi affidare l’esecutivo tra le due liste o coalizioni più votate al primo turno. In ogni caso, la lista o coalizione vincente ottiene un premio di maggioranza che eleva il numero dei suoi seggi a 35, redistribuendo alle altre coalizioni i restanti 25 sempre col metodo d’Hondt.

Questo articolo è stato pubblicato qui

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