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Processo Andreotti: colpevole in appello e in cassazione. La stampa nazionale lo copre.


Voglio solo dare un brevissimo giudizio sul ruolo della stampa nazionale nel nostro paese.

Quest’ultima che è in grado di determinare l’indirizzo ed il pensiero di tutti coloro ne fanno uso quotidiamo, in molti casi riesce a nascondere pesanti e scottanti verità ed addirittura a ribaltarne la realtà. Ma non voglio dilungarmi. Vi pongo ora una domanda.
Quanti di voi sanno come è finito il processo Andreotti, che accusava l’ex presidente del consiglio per aver aderito e supportato alcuni gruppi siciliani caratterizzati da attività mafiosa?

Credo che i più sappiano che l’onorevole Andreotti è stato giudicato non colpevole, passando candidamente al giudizio popolare.

A leggere le principali testate nazionali c’è l’assoluzione completa come presentato dal Corriere della Sera nel lontano maggio 2003.

Sia in Appello che in Cassazione invece il giudizio è stato fermo ed irrevocabile ed avrebbe dovuto trasmettere alla pubblica opinione il seguente giudizio finale: colpevole fino al 1980 di aver partecipato ad incontri con personaggi di spicco della mafia Palermitana, colpevole di aver supportato le attività della mafia siciliana.

Ipotesi accusatoria:
Imputabile del reato di cui all’art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima. ............


Queste righe sono invece estratte dal giudizio finale della Suprema Corte di Cassazione di Palermo:
................... .. .
3) gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti;
4) avendo ritenuto cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio criminoso, correttamente il giudice di appello è pervenuto alla statuizione definitiva senza considerare e valutare unitariamente il complesso degli episodi articolatisi nel corso dell’intero periodo indicato nei capi d’imputazione;
5) le statuizioni della Corte di Appello concernenti l’insussistenza di una delle circostanze aggravanti contestate e la teorica concedibilità delle circostanze attenuanti generiche non hanno formato oggetto di impugnazione specifica e, quindi, sono passate in giudicato, precludendo qualsiasi ulteriore indagine perché la cessazione della consumazione del reato nel 1980 ne ha determinato la prescrizione. Inoltre essa ha ritenuto ulteriore fatto confermativo della asserita dissociazione l’emanazione del D.L. 12 settembre 1989, n. 317, di cui l’imputato è stato un fiero propugnatore;

.... . . . . .

Pertanto per le attività svolte fino al 1980 la Giustizia Italiana ha condannato l’on.Giulio Andreotti per aver partecipato e supportato l’attività criminosa, ma per la cessazione della consumazione del reato nel 1980 si è determinata la caduta in prescrizione.

A conferma di ciò anche l’intervista effettuata al magistrato Caselli supporta tenacemente quanto espresso dai due processi Andreotti.

A questo punto viene confermata la tesi che di fronte ad informazioni di così ampia importanza, spesso ci vengono chiusi gli occhi dalla stampa come dai media in genere, ribaltando completamente la verità ad uso di poteri occulti.

Quali sono a questo punto i poteri forti in grado di spostare e determinare l’informazione espressa dai media e determinare il pensiero popolare?

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