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Processi e burocrazia: tra il dire e il fare, c’è di mezzo il decreto ministeriale

Mentre fantastichiamo di mirabolanti riforme dal mitologico Recovery Fund, mai scordare che ciò che servirebbe a darci un'amministrazione della giustizia meno kafkiana costa incredibilmente poco, rispetto ai benefici potenziali

di Francesco G. Capitani

Se qualche merito va attributo alla normazione emergenziale è aver tentato di mettere mano alla pastosa condizione della burocrazia italiana; in alcuni casi mediante deroghe a scadenza – di cui andrà misurata la capacità di resistere alle tentazioni di un ritorno alla condizioni di partenza -, in altri tentando di superare definitivamente regolamenti formulati decenni addietro, quando non v’era atto che non fosse carta da fascicolare in qualche archivio ed i ministri si chiamavano Pomicino, Gava e Martinazzoli.

Dal 2014, qualcosa fu fatto nel processo civile e dopo qualche mal di pancia – la pretesa di molte cancellerie di avere a disposizione copie di cortesia cartacee in luogo dei documenti informatici – il processo civile telematico s’è incanalato su moduli comunicativi più efficienti che hanno evitato file di fronte agli uffici per il deposito degli atti: esiste un sistema informatico nazionale sul quale far transitare ogni atto processuale.

Il processo penale resisteva, gli uffici potevano inviare pec agli avvocati ma non viceversa (sic!), almeno fino a quando la DGSIA – Direzione generale sistemi informativi automatizzati, presso il Ministero della Giustizia – non avesse normato al riguardo.

Dal 2012, mai emanato alcunché: le pec sono accettate se e solo se prese in atto dai giudici.

La normazione emergenziale – in specie il recente D.L. n. 18/2020 ed il “Decreto Ristori”/D.L. n. 137/2020 – ha provato a forzare le stantie barriere di giudici e cancellerie.

Invece, si stanno susseguendo più pronunce ed istruzioni applicative che impediscono alle nuove norme di poter trovare applicazione per i procedimenti ed i processi penali, nemmeno quando – a far di necessità virtù – bisognerebbe evitare ipotesi di contagio nei tribunali: le impugnazioni continuano a potersi presentare solo in via cartacea, meglio se bollata e forse vergata di proprio pugno.

Si motiva che in assenza di nuove regolazioni della DGSIA – la stessa di cui sopra, che non s’ha modo di capire quando intervenga – e della creazione di un gestionale telematico dedicato non se ne può fare nulla: l’informatizzazione costituisce ancora una spinosa eccezione nel sistema processuale penale.

Per impugnare una sentenza si può ancora usare il telegramma e le raccomandate – modi previsti esclusivi ai sensi dell’art. 583 c.p.p. –; non la pec – di cui usufruisce anche la casalinga di Voghera e di facilissimo utilizzo – per la prima volta prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (2005) – legge anch’essa al pari del codice di procedura penale, eppure minus inter pares almeno fino a quando non verranno emanati ulteriori decreti applicativi – e a cui viene negato alcun valore nel processo penale.

Quei decreti applicativi, però, mancano dal 2009.

E la firma digitale, il cui uso garantirebbe almeno la paternità dell’atto di impugnazione? Inutilizzabile, dal 2011 non è stato emanato alcun decreto attuativo.

Da una decina d’anni marciscono nei cassetti ministeriali regolamenti che svecchierebbero il sistema processuale penale; più che l’efficienza avrebbe potuto il Covid-19 – parafrasando Ugolino sulla torre della Muda – arreso anch’esso ai gironi danteschi della burocrazia italiana.

Foto:Pixabay

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