• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Tribuna Libera > Per una legge pro eutanasia

Per una legge pro eutanasia

Depositata in Cassazione da Associazione Coscioni, Exit e Uaar una proposta di iniziativa popolare per venire incontro alla volontà di scegliere degli italiani. Eccone il testo

Nel 1998, nel suo libro La morte opportuna. I diritti dei viventi sulla fine della loro vita (pubblicato in Italia da Avverbi edizioni, pp. 288, € 14,00), Jacques Pohier scriveva che «l’eutanasia volontaria non è una scelta tra la vita e la morte, ma una scelta tra due modi di morire».

Da allora è passato quasi un quindicennio e, mentre in tutto il mondo civile – compresi i Paesi a maggioranza cattolica – la questione del fine vita è stata affrontata con mentalità aperta e proposte di legge avanzate, in Italia si è rischiata l’approvazione del retrogrado e famigerato “ddl Calabrò” (vedi in fondo i link agli articoli di LucidaMente sulla tematica). Scampato, vista la fine della legislatura, il pericolo maggiore, lo scorso 21 dicembre, a Roma, presso il Pa­laz­zac­cio della Cassazio­ne, è stata de­po­si­ta­ta una proposta di legge di ini­zia­ti­va po­po­la­re avente come og­get­to il ri­fiu­to dei trat­ta­men­ti sa­ni­ta­ri e la li­cei­tà del­l’eu­ta­na­sia. I promotori sono l’Associazione Luca Coscioni, Exit e l’Uaar (Unione degli ateri e degli agnostici razionalisti). La data non è casuale: infatti, il 20 dicembre 2006 si spense Piergiorgio Welby, a lungo impegnato sulla tematica eutanasia. Punti ca­rat­te­riz­zan­ti della pro­po­sta sono l’as­so­lu­to ri­spet­to della li­ber­tà di scelta del pa­zien­te (espres­sa anche at­tra­ver­so te­sta­men­to bio­lo­gi­co) e la depenalizzazio­ne dell’eu­ta­na­sia. Affinché il nuovo Parlamento italiano possa esaminare la proposta presentata, occorre che essa sia sottoscritta da 50.000 firme. Il testo com­ple­to della pro­po­sta è ri­pro­dot­to di seguito.

Ri­fiu­to di trat­ta­men­ti sa­ni­ta­ri e li­cei­tà del­l’eu­ta­na­sia

Re­la­zio­ne – Ben oltre la metà degli ita­lia­ni, se­con­do ogni ri­le­va­zio­ne sta­ti­sti­ca, è a favore dell’euta­na­sia legale, per poter sce­glie­re, in de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni, una morte opportu­na invece che im­po­sta nella sof­fe­ren­za. I ver­ti­ci dei par­ti­ti e la stampa naziona­le, invece, pre­fe­ri­sco­no non par­lar­ne. Niente di­bat­ti­ti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie per­so­na­li si im­pon­go­no: Eluana e Bep­pi­no Englaro, Gio­van­ni Nuvoli, i leader ra­di­ca­li Luca Co­scio­ni e Piero Welby. Oggi, chi aiuta un malato ter­mi­na­le a morire – magari un ge­ni­to­re o un figlio che implo­ra di porre fine alla sof­fe­ren­za del pro­prio caro – ri­schia molti anni di car­ce­re. Il di­rit­to co­sti­tu­zio­na­le a non essere sot­to­po­sti a trat­ta­men­ti sa­ni­ta­ri contro la nostra volon­tà è co­stan­te­men­te vio­la­to, anche solo per paura, o per igno­ran­za. La conseguen­za è il raf­for­za­men­to della piaga tanto del­l’eu­ta­na­sia clande­sti­na che dell’accani­men­to te­ra­peu­ti­co. Per ri­me­dia­re a questa si­tua­zio­ne, pro­po­nia­mo poche regole e chiare, che sta­bi­li­sca­no con pre­ci­sio­ne come cia­scu­no possa esi­ge­re le­gal­men­te il ri­spet­to delle pro­prie decisio­ni in ma­te­ria di trat­ta­men­ti sa­ni­ta­ri, ivi in­clu­so il ri­cor­so al­l’eu­ta­na­sia.

Art. 1 – Ogni cit­ta­di­no può ri­fiu­ta­re l’i­ni­zio o la pro­se­cu­zio­ne di trat­ta­men­ti sa­ni­ta­ri, nonché ogni tipo di trat­ta­men­to di so­ste­gno vitale e/o te­ra­pia nu­tri­zio­na­le. Il per­so­na­le sanitario è tenuto a ri­spet­ta­re la vo­lon­tà del pa­zien­te ove essa: 1) pro­ven­ga da sog­get­to mag­gio­ren­ne; 2) pro­ven­ga da un sog­get­to che non si trova in con­di­zio­ni, anche tem­po­ra­nee, di incapa­ci­tà di in­ten­de­re e di volere, salvo quanto pre­vi­sto dal suc­ces­si­vo art. 3; 3) sia ma­ni­fe­sta­ta ine­qui­vo­ca­bil­men­te dal­l’in­te­res­sa­to o, in caso di in­ca­pa­ci­tà sopravve­nu­ta, anche tem­po­ra­nea dello stesso, da per­so­na pre­ce­den­te­men­te no­mi­na­ta, con atto scrit­to con firma au­ten­ti­ca­ta dal­l’uf­fi­cia­le di ana­gra­fe del comune di residenza o do­mi­ci­lio, “fi­du­cia­rio per la ma­ni­fe­sta­zio­ne delle vo­lon­tà di cura”.

Art. 2 – Il per­so­na­le sa­ni­ta­rio che non ri­spet­ti la vo­lon­tà ma­ni­fe­sta­ta dai sog­get­ti e nei modi in­di­ca­ti nel­l’ar­ti­co­lo pre­ce­den­te è tenuto, in ag­giun­ta ad ogni altra con­se­guen­za penale o civile rav­vi­sa­bi­le nei fatti, al ri­sar­ci­men­to del danno, morale e ma­te­ria­le, pro­vo­ca­to dal suo com­por­ta­men­to.

Art. 3 – Le di­spo­si­zio­ni degli ar­ti­co­li 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si ap­pli­ca­no al medico e al per­so­na­le sa­ni­ta­rio che ab­bia­no at­tua­to tec­ni­che di eu­ta­na­sia, provocan­do la morte del pa­zien­te, qua­lo­ra ri­cor­ra­no le se­guen­ti con­di­zio­ni: 1) la ri­chie­sta pro­ven­ga dal pa­zien­te, sia at­tua­le e sia ine­qui­vo­ca­bil­men­te ac­cer­ta­ta; 2) il pa­zien­te sia mag­gio­ren­ne; 3) il pa­zien­te non si trovi in stato, nep­pu­re tem­po­ra­neo, di in­ca­pa­ci­tà di in­ten­de­re e di volere,salvo quanto pre­vi­sto dal suc­ces­si­vo art. 4; 4) i pa­ren­ti entro il se­con­do grado e il co­niu­ge siano stati in­for­ma­ti della ri­chie­sta e, con il con­sen­so del pa­zien­te, ab­bia­no avuto modo di col­lo­quia­re con lo stesso; 5) la ri­chie­sta sia mo­ti­va­ta dal fatto che il pa­zien­te è af­fet­to da una ma­lat­tia pro­dut­ti­va di gravi sof­fe­ren­ze, in­gua­ri­bi­le o con pro­gno­si in­fau­sta in­fe­rio­re a di­ciot­to mesi; 6) il pa­zien­te sia stato con­grua­men­te ed ade­gua­ta­men­te in­for­ma­to delle sue condizioni e di tutte le pos­si­bi­li al­ter­na­ti­ve te­ra­peu­ti­che e pre­ve­di­bi­li svi­lup­pi cli­ni­ci ed abbia di­scus­so di ciò con il medico; 7) la tec­ni­ca di eu­ta­na­sia ri­spet­ti la di­gni­tà del pa­zien­te e non pro­vo­chi allo stesso soffe­ren­ze fi­si­che. Il ri­spet­to delle con­di­zio­ni pre­det­te deve essere at­te­sta­to dal medico per iscrit­to e con­fer­ma­to dal re­spon­sa­bi­le della strut­tu­ra sa­ni­ta­ria ove sa­ran­no at­tua­te le tec­ni­che di eu­ta­na­sia.

Art. 4 – Ogni per­so­na può sti­la­re un atto scrit­to, con firma au­ten­ti­ca­ta dal­l’uf­fi­cia­le di anagrafe del comune di re­si­den­za o do­mi­ci­lio, con il quale chiede l’ap­pli­ca­zio­ne dell’eu­ta­na­sia per il caso in cui egli suc­ces­si­va­men­te venga a tro­var­si nelle con­di­zio­ni pre­vi­ste dal­l’art. 3, comma 5 e sia in­ca­pa­ce di in­ten­de­re e volere o ma­ni­fe­sta­re la propria vo­lon­tà, no­mi­nan­do con­tem­po­ra­nea­men­te, nel modo in­di­ca­to dal­l’art. 1, un fi­du­cia­rio, perché con­fer­mi la ri­chie­sta, ri­cor­ren­do­ne le con­di­zio­ni. La ri­chie­sta di ap­pli­ca­zio­ne del­l’eu­ta­na­sia deve essere chiara e ine­qui­vo­ca e non può essere sog­get­ta a con­di­zio­ni. Essa deve essere ac­com­pa­gna­ta, a pena di inammissibili­tà, da un’au­to­di­chia­ra­zio­ne, con la quale il ri­chie­den­te at­te­sti di es­ser­si ade­guatamen­te do­cu­men­ta­to in ordine ai pro­fi­li sa­ni­ta­ri, etici ed umani ad essa relativi. Al­tret­tan­to chiara ed ine­qui­vo­ca, nonché espres­sa per iscrit­to, deve essere la conferma del fi­du­cia­rio. Ove tali con­di­zio­ni, uni­ta­men­te al di­spo­sto di cui al pre­ce­den­te art. 3, comma 7 siano ri­spet­ta­te, non si ap­pli­ca­no al medico ed al per­so­na­le sa­ni­ta­rio che ab­bia­no at­tua­to tec­ni­che di eu­ta­na­sia, pro­vo­can­do la morte le pa­zien­te, le di­spo­si­zio­ni degli ar­ti­co­li 575, 579, 580 e 593.

Ricordiamo che sulle tematiche del fine vita LucidaMente è intervenuta più volte. Ad esempio, con:
Quando Martini difese Welby
«…e alla fine / ce l’hai fatta, / l’hai liberata, / e quel purosangue d’una puledra / ha saltato gli steccati / e via!»
Il testamento biologico? Intanto, fallo on line!
“Testamento biologico. Istruzioni per l’uso. Il punto della situazione in Italia e a Bologna”
Un 2011 in LiberaUscita
“Sospesi tra terra e cielo”
Sul testamento biologico un’operazione antidemocratica
Corpo, potere, idea, testamento biologico
Alla fine, “L’ultimo gesto d’amore”
Temi di fine vita: un nuovo metodo
Da Luca Coscioni a Eluana Englaro
Il dominio del potere su anime e corpi
Prepotenza “cattolicista” e carte di autodeterminazione
Andarsene con dignità Da Luca Coscioni a Eluana Englaro

Inoltrea cura della nostra rivista e dell’associazione LiberaUscita, nel 2007 è stato dato alle stampe Non sono un assassino. Il caso “Welby-Riccio” francese (Prefazione di Mario Riccio, Introduzione di Giancarlo Fornari, inEdition editrice/Collane di LucidaMente, pp. 176, € 15,00) di Frédéric Chaussoy, traduzione di Je ne suis pas un assassin, edito in Francia da Oh! Editions. Per saperne di più: La vicenda di un giovane, della madre e di un medico“In Francia affetto e simpatia, in Italia…”“Non sono un assassino”: quando prevale l’umanità“Occorre rispettare il volere dei malati”Il caso Humbert e l’anomalia italianaVideo della presentazione in prima nazionale di “Non sono un assassino” di Frédéric Chaussoy.

Rino Tripodi

(LucidaMente, anno VII, n. 84, dicembre 2012)

Questo articolo è stato pubblicato qui

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.80) 29 dicembre 2012 15:26

    Il progetto mi sembra proprio buono, ma visto ci sono difficiltà, conviene fare piccoli passi, ad esempio di proporre per l’eutanasia solo gli aderenti all’uaar e gli altri promotori del progetto.

    Chissa’ che, essendo un piccolo numero, la cosa possa passare inosservata.Proviamoci.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares