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Ma non è il far west

E’ vero, la legge n.59/2006 sulla legittima difesa, ha creato molti equivoci e c’è chi, pensando di aver ragione, ha avuto invece seri problemi con la giustizia.

Di certo se un ladro entra in un appartamento o fa una rapina in un negozio deve mettere in conto che il proprietario potrà anche sparargli, senza correre il rischio di finire in carcere.

 
Il legislatore ha voluto stabilire in maniera assoluta il principio che il domicilio e la proprietà privata sono inviolabili. La reazione si considera proporzionata all’offesa subìta, se la persona aggredita mentre è in casa propria o nel suo negozio, studio professionale o luogo dove esercita la sua attività imprenditoriale, fa uso di un’arma da lui legalmente detenuta (o di altro mezzo in quel momento a sua disposizione ed utilizzato per difendersi) per salvaguardare la sua incolumità o quella di altri.
 
L’uso di un’arma (o di altro mezzo idoneo) è consentito anche per difendere i propri beni materiali o quelli di altre persone presenti quando il criminale (ladro, rapinatore, etc..) non desiste dal suo intento (non scappa, non rinuncia, non si arrende) ed anzi fa capire che sta per aggredire la vittima o le vittime.
 
La proporzione tra difesa ed offesa, ben valutata nella precedente normativa a volte anche con esasperato fiscalismo, è stata parzialmente superata dal principio di “proporzionalità presunta”.
 
Vista così la cosa, sembra quasi che ci si possa difendere in uno scenario da Far West, con proiettili che fischiano da tutte le parti e “i nostri” che arrivano a sirene spiegate ed a volte a cose finite.
 
In realtà non è esattamente così e non si può pensare che ci si può mettere a sparare liberamente a chiunque si introduca nella nostra proprietà per rubare o rapinare. La legge prevede una serie di “paletti” se non si vuole essere processati, come è successo, per omicidio volontario.
 
Perché possa applicarsi la nuova legge è necessario che la persona che si difende sia “legittimamente presente” nel luogo dove il fatto avviene (e questo in genere è quasi ovvio), che l’arma usata dall’aggredito sia legittimamente detenuta (non può essere quindi utilizzata un’arma detenuta illegalmente), che sia a rischio la propria o l’altrui incolumità (quella dei familiari o altre persone presenti).
 
Se la reazione è stata finalizzata per difendere non la vita ma i propri beni o quelli altrui, la difesa sarà considerata legittima se vi è stato pericolo di aggressione fisica e se il malvivente non ha desistito, cioè non ha rinunciato ai suoi propositi. Ad esempio, nel caso di un furto, il ladro non è scappato all’arrivo del proprietario o addirittura ha tentato di aggredirlo.
 
A guardar bene le cose, le condizioni richieste sono forse maggiori che nella legge precedente. Intanto prima non si poneva il problema della legittima presenza dell’aggredito sul posto del delitto né il giudice si chiedeva se il possesso dell’arma utilizzata era legittimo o meno. Ci si chiedeva invece se era stata proporzionata la reazione tra offesa e difesa. Chi doveva difendere i suoi beni non poteva certo – come non può oggi - uccidere un ladro sorpreso in casa o in fuga. Oggi il giudice con la legge 59/2006 dovrà accertare la presenza di tutte le condizioni previste, valutando ad esempio - in presenza di difesa di soli beni - se dalla ricostruzione dell’evento si può dedurre che il ladro era pronto a desistere (rinunciare, scappare, uscire dalla casa) o se non aveva dato alcun motivo al derubato per fargli temere un’aggressione da parte sua e il proprietario nonostante tutto gli ha sparato.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una rapina in un negozio in cui il rapinatore, vista la reazione del proprietario (che urla, prende una pistola, un bastone, etc..) rinuncia, esce e scappa via. E’ chiaro che il proprietario non può inseguirlo e sparargli.
 
Ma la nuova legge offre lo spazio anche ad innumerevoli incognite che saranno sicuramente oggetto di valutazione giurisprudenziale, quale è quella, ad esempio, della detenzione legittima dell’arma: se il proprietario della casa o il proprietario del negozio detiene l’arma illegalmente ci deve pensare prima di utilizzarla per difendersi.
 
Con sentenza n.4492 del 25.2.2009 la Cassazione ha chiarito i rapporti tra legittima difesa in sede civile e in sede penale con un combinato disposto tra l’art.2044 codice civile (non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se o di altri) e l’art.52 del codice penale così come modificato dalla legge quivi in esame.
 
Colui che agisce in stato di legittima difesa – dice la Cassazione – vuole l’evento (il ferimento o la morte dell’aggressore) come conseguenza della sua azione diretta a difendere un diritto messo in pericolo dall’offesa ingiusta di un altro. Ma questo suo comportamento esclude la reazione punitiva dello Stato, perché chi si è difeso nel rispetto delle condizioni previste dalla legge è da considerare persona non punibile e, ai fini di una eventuale richiesta di risarcimento da parte del “delinquente”, civilmente non è responsabile e quindi non gli può essere richiesto alcun risarcimento.
 
 
 
 
 

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