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Lo scambio capitalistico è davvero compatibile con il liberalismo?

Molto volentieri e con grande interesse vi propongo questo articolo dettagliato e attento dell’amico e studioso di Filosofia Lucio Mamone. Buona lettura! A.G.

Con molto interesse ho seguito il dibattito che si è sviluppato in sul sito di Aldo Giannuli a proposito delle relazioni tra socialismo, mercato e settore pubblico, dibattito nato attorno ai due articoli del Professor Giannuli “Stato e mercato. Togliamo di mezzo un po’ di idee confuse” e al più recente “Privato/statale: tertium non datur?”. Desidererei pertanto fornire un piccolo contributo alla discussione, proponendo qualche ulteriore spunto.

Ritengo infatti che ai due nodi problematici fin qui emersi ve ne si possa aggiungere un terzo, che funge in qualche modo da prospettiva complementare rispetto a quanto tematizzato e che formulerei preliminarmente in questi termini: posta la legittimazione politica dell’economia capitalistica in quanto condizione materiale per la realizzazione degli ideali liberal-democratici, si può davvero affermare che tale modello economico sia congeniale a questo scopo? Il capitalismo è realmente la via più efficace, o addirittura l’unica via, per una società libera, aperta ed equa?

La posizione nettamente predominante nella filosofia politica contemporanea è proprio quella che identifica nel capitalismo la premessa necessaria per ogni ordinamento che si ispiri agli ideali di libertà ed uguaglianza. È curioso constatare come, all’interno di questa cornice, ci si interroghi sì sul nesso fra capitalismo e democrazia, ma si dia assolutamente per scontata la compatibilità con il liberalismo. Si pensi ad esempio a Fukuyama, per il quale il carattere liberale di uno stato risiede in nient’altro che nell’impianto capitalista (e liberista) della sua economia. Anche i critici del capitalismo tendono perlopiù a mostrarne la tendenza facogitatrice verso il nucleo democratico delle costituzioni, ma concedono senza troppe riserve che economia capitalistica e tutela liberale dei diritti individuali viaggino solidalmente. Una delle critiche oggi più ricorrenti verso i governi occidentali imputa loro per l’appunto l’estensione dei diritti civili al prezzo dell’erosione dei diritti politici e sociali dei cittadini. Si ravvisa quindi in essa un potenziamento del carattere liberale degli ordinamenti giuridici, ma un deperimento di quello democratico.

Personalmente mi riconosco a pieno nell’interpretazione dell’attualità come fase di declino della democrazia occidentale, ipotesi in favore della quale credo stiano emergendo elementi sempre più comprovanti. Mi sembra invece riduttiva l’analisi che, tenendo esclusivamente conto delle conquiste sopra citate, riscontra negli ultimi decenni un’espansione della libertà individuale nelle nostre società. Ritengo al contrario che i passi fatti in avanti siano più che controbilanciati da quelli fatti indietro, per cui propenderei ad interpretare la tendenza in atto più nel senso di una complessiva regressione che di un sviluppo dello spirito liberale.

Prima di prendere in esame cause e forme di tale regressione, è bene individuare i fattori che inducono anche i critici del capitalismo a identificarlo acriticamente con il liberalismo e di conseguenza a non riconoscere, a fianco di quella democratica, la crisi di quest’ultimo.

Il primo fattore ha carattere prevalentemente storico: la classe sociale che si è fatta portatrice degli ideali liberali, la borghesia, è stata allo stesso tempo il principale agente dello sviluppo dell’economia capitalista; essa per prima ha sostenuto l’identità fra impresa capitalistica e libertà individuale e in ragione di ciò ha raffigurato il proprio agire economico come una battaglia per l’emancipazione umana e il progresso della società. Risulta perciò del tutto naturale pensare che i diritti individuali “servano” allo sviluppo e al mantenimento del sistema economico attuale e che una legislazione più attenta alla tutela della sfera privata corrisponda automaticamente a più ampi margini d’azione per il capitale.

Il secondo fattore ha invece a che fare con la cultura giuridica di impronta kelseniana oggi predominante e che ricondurrei sotto l’etichetta di formalismo giuridico. Questa posizione teorica identifica gli organismi politici (come ad esempio stati o organizzazioni internazionali) con l’insieme delle loro norme (leggi e trattati) e, interpretando il diritto come una tecnica, non contempla una significativa differenza fra il testo giuridico e la sua applicazione. In forza di ciò, si tende oggi a negare l’arretramento della libertà individuale nei paesi occidentali sulla base del semplice fatto che non si riscontra in essi una significativa produzione legislativa che vada in tal senso.

Uno stato è però un sistema ben più complesso di un insieme di proposizioni giuridiche e limitarsi all’analisi di esse fa perdere di vista gli effetti prodotti dalle prassi politiche e burocratiche, dalle modalità di funzionamento dei tribunali, dal contesto socio-economico, da quello antropologico-culturale ecc. Tutti questi elementi sostanziali partecipano dell’identità di un ordine giuridico tanto quanto le sue caratteristiche formali e si pongono con esse in un rapporto di reciproca mediazione.

Ora, a proposito del nostro tema, va innanzitutto premesso che non è vero che nella storia recente dell’Occidente manchino del tutto interventi legislativi liberticidi: basti pensare alla legislazione americana in materia di antiterrorismo promulgata all’indomani dell’11 settembre e ancora oggi parzialmente in vigore. Tuttavia le violazioni più lesive dei principi liberali sono da ricondurre alle prassi diffuse in seno alle burocrazie sia pubbliche che private. Quanto alle prime, non si pensi solo agli scandali che periodicamente coinvolgono i servizi di intelligence, ma ancor più a dati allarmanti come quello riguardante la popolazione carceraria statunitense, ormai oltre le 2 milioni e mezzo di unità, una cifra in termini assoluti superiore rispetto al picco massimo registrato nell’Unione Sovietica di Stalin. Naturalmente questo dato è anche il frutto di leggi più severe in materia penale, ma queste non bastano a spiegare il fenomeno: bisogna anche considerare la spirale di corruzione alimentata dal processo di privatizzazione del sistema penitenziario, i regolamenti interni alle carceri che consentono facili scappatoie per il prolungamento del periodo di detenzione e poi ancora le assai onerose spese giudiziarie necessarie ad affrontare un processo penale negli Stati Uniti, le quali risultano per la maggioranza degli imputati affatto insostenibili. Non sarà un caso che meno del 2% degli imputati americani decida di andare a processo, mentre il restante 98% patteggi la pena. Come però accennato, la limitazione della libertà nelle nostre società trascende l’opposizione classica tra individuo e potere statale, in quanto ugualmente incisive in questo campo si rivelano essere le ingerenze esercitate da soggetti privati, soprattutto nella forma di pratiche di controllo delle aziende verso i propri dipendenti. Mi si potrebbe obiettare che tali violazioni siano sintomatiche esclusivamente di una stretta nei confronti dei diritti dei lavoratori, essendo tali i soggetti colpiti, e che pertanto poco abbiano a che fare con la tutela liberale della libertà individuale. Credo che questa lettura sia in certa misura ancora sostenibile quando tali pratiche hanno luogo sul posto di lavoro, ma nel momento in cui l’azienda vincola il dipendente ad un determinato comportamento al di fuori di tale ambito, controllandone ad esempio le opinioni espresse sui social network, egli non sia più leso dei suoi diritti solo come lavoratore, ma anche come semplice persona. Nel momento in cui sfuma il confine tra orario di lavoro e tempo libero, tra sfera professionale e sfera privata, sfuma quindi anche la distinzione tra diritti sociali e diritti naturali di libertà.

Ma come spiegare che il liberalismo arretri proprio nel momento dell’incontrastata avanzata su scala mondiale del capitalismo, che dovrebbe esserne invece la più naturale oggettivazione?

Prendiamo a questo punto in esame il modello teorico su cui la dottrina liberale dei diritti naturali è costruita, così da verificare la sua supposta corrispondenza all’economia capitalistica. Tale modello cerca innanzitutto di determinare ciò che è proprio dell’individuo indipendentemente dal contesto sociale di riferimento. Attraverso questa astrazione emerge che egli dispone di una serie di libertà che non acquisisce grazie all’appartenenza ad un gruppo, ma che possiede semplicemente in quanto individuo: la libertà di disporre del proprio corpo, la libertà d’espressione e di apprendimento, la libertà di riunirsi con i suoi simili e infine quella di difendere se stesso e la sua proprietà; tutte queste libertà non presuppongono né logicamente né materialmente l’esistenza della società, come invece avviene ad esempio per il diritto di voto, e sono perciò definite come naturali. Il compito fondamentale di una costituzione liberale consiste nel trasformare tali libertà naturali in diritti inviolabili e in forza di ciò preservare l’autonomia dei singoli dal collettivo. Uno stato, restando sempre all’interno di un’ottica liberale, è dunque legittimo fintanto che i propri membri non perdono quella condizioni di libertà ed uguaglianza di cui godrebbero se restassero nello stato di natura, ossia in uno stato di assoluta indipendenza.

Nell’elenco dei diritti naturali ve n’è uno che merita qualche ulteriore considerazione: la proprietà. Se abbiamo affermato che i diritti naturali sono pre-sociali, come può la proprietà figurare tra questi? Ciò avviene perché essa è pensata come il frutto del lavoro autonomo dell’individuo, il quale solo dopo il momento della produzione crea delle relazioni economiche di scambio con gli altri uomini. È bene sottolineare che ciò rappresenta una premessa teorica necessaria, perché qualora la produzione fosse riconosciuta come processo collettivo, verrebbe a cadere il carattere pre-sociale della proprietà e quindi la sua inviolabilità. Queste precisazioni ci permettono di comprendere in modo definitivo il significato di libertà ed uguaglianza per il diritto liberale: la prima consiste nell’autodeterminazione di bisogni e scopi del proprio agire da parte dell’individuo e, in campo economico, nella partecipazione allo scambio unicamente secondo la propria volontà; la seconda non implica il possesso della stessa quantità di beni, ma bensì un’uguaglianza di status che rimanda nuovamente alla condizione di autonomia con cui l’individuo prende parte allo scambio. In definitiva è possibile affermare che, per dirla con Ulrich K. Preuß, la teoria costituzionale borghese è legata ad un modello economico individualistico-proprietario, in cui «il produttore è proprietario e il proprietario è produttore».

Da questo quadro credo risulti abbastanza chiaro come il sistema di produzione e scambio ipotizzato dal diritto liberale non corrisponde affatto alla realtà capitalistica. Quest’ultima infatti nasce proprio dalla separazione tra forza lavoro e mezzi di produzione, quindi tra produttore e proprietario, la cui identità è invece la premessa necessaria del liberalismo. Necessaria perché da essa dipende, oltre al carattere naturale e inviolabile della proprietà, l’uguaglianza di status dei soggetti agenti nel mercato. Perciò nel passaggio da un modello economico all’altro cambiano le dimensioni dello scambio: orizzontale nel caso della società individualistico-proprietaria; essenzialmente verticale nel caso dell’economia capitalistica (non solo nella relazione tra proprietario e dipendente, ma anche in quella tra proprietario e consumatore). Come dimostrato sempre da Preuß, i due modelli si differenziano ulteriormente per via delle dinamiche che le rispettive strutture generano: se la società individualistico-proprietaria ha una dinamica piuttosto statica e prevedibile per via degli scambi tra beni equivalenti che in essa hanno luogo, quella capitalistica al contrario segue un andamento ciclico e disarmonico, generato da scambi ineguali che polarizzano la ricchezza.

Il riconoscimento della divergenza tra la struttura dell’economia capitalistica e l’impostazione del diritto liberale non è un innocuo esercizio di pedanteria intellettuale, in quanto rivela che i principi di libertà e uguaglianza posti alla base delle nostre costituzioni non possono essere strumenti sufficienti per la preservazione della realtà sociale a cui si vorrebbero applicare. In quest’ottica si possono interpretare le sempre più ricorrenti violazioni della costituzione formale come mezzi per sopperire alle “mancanze” dei suoi principi fondamentali, secondo quella dinamica che la teoria giuridica della Scuola di Francoforte ha efficacemente colto con la nozione di «zweistufige Legalität» («doppio livello di legalità» o «legalità a due stadi»).
La prospettiva iniziale va quindi ribaltata: il capitalismo non è la premessa necessaria né dei diritti democratici né di quelli liberali, ma tende al contrario verso il loro svuotamento.
Pensare forme di scambio alternative al capitalismo non rappresenta pertanto solo una possibilità di rinnovamento degli ideali socialisti, ma potrebbe anche rivelarsi una necessità per la sopravvivenza del liberalismo.

Lucio Mamone

Bibliografia:

Colombo, Alessandro: Tempi decisivi, Natura e retorica delle crisi internazionali. Milano: Feltrinelli, 2014.

Fukujama, Francis: La Fine della Storia e l’ultimo uomo. Milano: BUR Saggi, 2011.

Kirchheimer, Otto: Politische Herrschaft: Fünf Beiträge zur Lehre vom Staat. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981.

Locke, John: Due trattati sul governo. Pisa: Edizioni Plus, 2007.

Mattei, Ugo – Nader, Laura: Il Saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali. Milano-Torino: Bruno Mondadori, 2014.

Neumann, Franz: Die Herrschaft des Gesetzes. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973.

Preuß, Ulrich Klaus: Legalität und Pluralismus. Beiträge zum Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschlands Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp, 1973.

Schmitt, Carl: Die geistgeschtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.

Schmitt, Carl: Politische Theologie. Berlin: Duncker & Humblot, 2009.

Schmitt, Carl: Verfassungslehre. Berlin: Duncker & Humblot, 1989.

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