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di Andrea Campilungo (sito) venerdì 12 giugno 2009 - 5 commenti oknotizie
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Legge sulle intercettazioni. Un commento tecnico

Vorrei cercare di spiegare, in modo oggettivo, chiaro e comprensibile a tutti, i principali contenuti della legge sulle intercettazioni, recentemente approvata dalla Camera dei Deputati ed ora approdata al Senato per l’approvazione definitiva.

 

Conoscerne i punti essenziali a livello giuridico è indispensabile per formulare poi dei giudizi politici seri e consapevoli, ad un livello più alto delle solite polemiche tra i politicanti da talk-show.

Dal complesso delle disposizioni della legge, si possono estrapolare due orientamenti generali, sostanzialmente oggettivi:

1) la possibilità di utilizzare le intercettazioni viene sensibilmente ridotta.

2) nel bilanciamento tra diritto di cronaca e trasparenza dell’attività giudiziaria da una parte e tutela della riservatezza dall’altra, quest’ultima ha sicuramente avuto la meglio.

La riforma sopprime un grande principio del codice di procedura penale, secondo il quale “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto” (art.114 c.7). Questo comma è abrogato, molti divieti si estendono anche agli atti non coperti da segreto e mentre prima, in base a quel comma, in caso di dubbio si imponeva la regola della pubblicazione, ora si andrà caso per caso, in assenza di una regola generale.

Restando sempre sul piano generale, la riforma riduce in altri due punti il livello di pubblicità e trasparenza dell’amministrazione della giustizia:

1) è fatto divieto di pubblicare i nomi dei magistrati che si occupano di un dato procedimento (art.114-6ter cpp), salvo eccezioni. I cittadini non sapranno più quale magistrato si occupa di cosa. I giornali scriveranno genericamente “un magistrato”. Se questa norma fosse stata vigente in passato, probabilmente non avremmo saputo nulla di Falcone e Borsellino, perché si sarebbe solo parlato di “alcuni magistrati della procura di Palermo”.

2) la riforma prevede che la ripresa audiovisiva del dibattimento sia possibile solo se c’è l’accordo delle parti, senza eccezioni (abrogazione del vecchio art. 147 c.2 delle norme di attuazione del cpp). Se questa legge fosse stata vigente al tempo del maxi-processo alla mafia di Palermo o del processo di Tangentopoli, il mancato consenso di un solo imputato avrebbe impedito la ripresa audiovisiva del dibattimento e oggi noi non avremmo quelle immagini che abbiamo visto più e più volte.

Per quanto riguarda la disciplina delle intercettazioni in senso stretto, la normativa è molto ma molto stringente, quasi asfittica.

Possiamo riassumere così i vari interventi della legge.

1) viene previsto un tetto di spesa per le intercettazioni.

2) Le intercettazioni avranno una durata massima di 40 giorni, prorogabili una sola volta di altri 20 (nuovo art. 267 c.3 bis).

3) se prima era competente ad autorizzare le intercettazioni il giudice per le indagini preliminari (monocratico) presso ognuno dei 166 tribunali italiani, ora sarà invece competente un collegio di giudici presso ognuno dei 26 tribunali capoluogo di distretto (nuovo art. 267 c.1 cpp). La riforma prevede così nello stesso tempo il passaggio dal giudice monocratico al collegio, che costituirà un filtro più incisivo, e la concentrazione della competenza sulle intercettazioni in soli 26 uffici giudiziari, invece che in 166 come finora.


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