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 Home page > Tribuna Libera > L’ergastolo ostativo?

L’ergastolo ostativo?

Da sempre scrivo e considero di "quella pena" ampiamente descritta nel nostro codice penale un mezzo di espiazione ad un delitto, volta a rieducare chi la subisce, volta a reinserire in quella società lì dove il reato, lieve o grave che sia, è stato commesso e che questa (pena) debba coinvolgere, oltre che il fisico, anche l'anima dello stesso detenuto per un espiazione ad un debito. 

 

La funzione rieducativa della pena resta imprescindibile come lo resta dunque la funzione riabilitativa. Dopo la sentenza della Corte Europea anche i Giudici italiani hanno bocciato l'art 4bis comma 1 ossia l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Spetta al Giudice stabilire logicamente detti casi particolari. In siffatta situazione prevista dall' art 4bis comma 1 si poteva venir a creare una discriminazione di un diritto umano, anche se tale poteva essere giustificato da fatti di particolare gravità e ferocia puniti con ergastolo. Ma un diritto umano può prescindere dalla gravità di un fatto? Chi scrive lo fa in duplice veste, di cittadino ed in quella di funzione che da vari anni esercita come Giudice popolare di Corte D'Assise di Napoli, lì dove sono (solo) all'ordine quei processi per fatti particolarmente gravi. Ma quando un detenuto pur condannato ad un ergastolo che è la pena piu dura del nostro ordinamento penale e che pur prevista prima di comminarla vi sono logicamente quelle certezze documentate, tale detenuto, deve essere messo in grado di quella forma di riscatto anche e soprattutto morale, un riscatto ad un suo delitto che oltre ad essere quella pena dura a cui è tenuto obbligatoriamente ad eseguire, può essere talvolta e nel rientro educazionale di un percorso rieducativo collaborante, ovvero un permesso premio. In siffatta situazione e con tutti i requisiti previsti dalla Consulta anche il detenuto, benché condannato a grave pena come un ergastolo, si vede gratificato di quella collaborazione, di quel comportamento, di quel pentimento od altro che lo allontana anche mentalmente e psicologicamente da quella vita sbagliata a cui sta dando seguito con riscatto di quella condanna. Ora anche chi si è macchiato di quel delitto di mafia ovvero quel 416 bis previsto dal nostro ordinamento penale, tali persone possono avere in determinati casi quei permessi premio, non possiamo vedere tale decisione della Consulta come un ostativo a quel giustizialismo che è cosa diversa da quella certezza della pena, pena che in tutti i casi esiste e dovrà esistere con tutti quei contorni che rendono questa meno dura, con tutti quei contorni umanitari dovuti, ora ed ancor di più per Legge.

Una pena qualunque essa sia mira lo scopo di più funzioni, quella di punire un delitto, quella preventiva di attenuare od eliminare le verosimili causa della criminalita' e quella preventiva che mira ad alla dissuasione del condannato ad evitare quei nuovi delitti in società. Quelle funzioni rieducative e correttive di una pena non possono essere un optional ma devono necessariamente coesistere anche se pur concesse in casi particolari dal Giudice di sorveglianza per quei detenuti condannati all'ergastolo, non solo perché lo dice la Consulta ma, finanche per dare più spessore a tale pena, dove deve coesistere anche quello spessore umanitario.

Foto: Pixabay

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