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Insegnamento della religione cattolica a scuola: è il momento per dire “no”

La falsa narrazione “laica” dell’Irc può portare a dire “sì” all’ora di religione cattolica. Quando ci si rende conto della realtà confessionale di quella materia spesso le scuole rispondono che è troppo tardi. Ma non è vero: diverse sentenze riconoscono sempre la libertà di cambiare idea e scegliere l’alternativa. Ne parla il segretario Uaar Roberto Grendene sul numero 5/2023 di Nessun Dogma.

La riapertura delle scuole mostra sempre una diffusa impreparazione degli istituti a garantire i diritti all’istruzione e alla libertà di coscienza a chi dice «no» all’insegnamento della religione cattolica (Irc). Ma mostra sempre anche passi avanti.

Nei numeri, visto che grazie all’Uaar sappiamo che quei «no» hanno superato il milione e che sono in costante aumento. E nella consapevolezza di genitori e studenti, sempre meno propensi a credere che l’Irc sia “cultura” o addirittura confronto laico; e sempre più convinti che la scuola pubblica non debba essere luogo di indottrinamento.

Capita però che quella falsa narrazione dell’Irc, veicolata non solo dalle diocesi ma anche da personale docente e delle segreterie scolastiche, unita all’assenza di informazioni riguardo a cosa sarà offerto a chi non frequenta l’Irc, riesca a far mettere un «sì» quando si presenta la domanda di iscrizione.

L’amara sorpresa si ha quando il presunto momento culturale si rivela coerente alla normativa purtroppo in vigore, che prevede che l’Irc sia «impartito in conformità alla dottrina della Chiesa» da docenti scelti a insindacabile giudizio del vescovo.

I segnali possono essere diversi: bambini di 3-10 anni che parlano di Gesù, miracoli, inferno e peccati, quaderni con letterine rivolte al papa, libri di testo con l’imprimatur diocesano che trattano fenomeni religiosi come fossero fatti storici e naturalmente confronti diretti con il docente che percepisce lo stipendio statale perché prescelto dal vescovo.

Les jeux sont faits, i termini sono scaduti e per quest’anno non si può più far niente, è la risposta standard della segreteria di istituto quando il genitore chiede che il proprio figlio non subisca più l’insegnamento religioso. Ma non è affatto vero.

Proprio perché l’Irc è un insegnamento confessionale, tre sentenze di tre diversi Tar, con conferma del Consiglio di Stato, hanno stabilito che la burocrazia scolastica passa in secondo piano di fronte al diritto alla libertà di coscienza di famiglie e studenti e che «il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione) non può essere inteso come decadenziale». Tradotto: non c’è scadenza ministeriale che tenga, si può smettere di frequentare l’Irc anche durante l’anno scolastico.

L’impegno dell’Uaar a sostegno di questo diritto basato su ragioni di coscienza parte da lontano. Era messo per iscritto già nella prima versione delle Faq dell’ora alternativa, nella risposta alla domanda «Vorrei cambiare la scelta e non frequentare l’Irc, ma la scuola mi ha risposto che sono scaduti i termini. Non c’è più nulla da fare?». Era l’anno 2012, lo stesso della prima sentenza (Tar Molise) confermata poi sei anni dopo dal Consiglio di Stato.

A dicembre 2022 è stato il Tar Lombardia ad annullare il diniego di un preside alla scelta di non avvalersi dell’Irc espressa oltre la scadenza. Infine il 28 luglio 2023 il Tar Toscana ha condannato la dirigente scolastica che impediva il cambio di scelta in quanto la richiesta sarebbe stata formulata oltre i termini fissati da una circolare d’istituto.

Ma per la Corte «le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal ministero o dal singolo dirigente scolastico» soccombono di fronte alla libertà di non essere religiosamente indottrinati e la preside, in solido con il ministero dell’istruzione e del merito, ha meritato la condanna a rifondere 3.000 euro per spese giudiziarie, cui aggiungere ulteriori rimborsi.

Il cambio della scelta sulla frequenza dell’Irc non deve essere motivato. È una disposizione data alla scuola che attiene a insindacabili ragioni di coscienza, che in quanto tali sono questioni riservate nelle quali la pubblica amministrazione non deve intromettersi. All’Uaar sono già arrivate le prime richieste di genitori che si chiedono «non c’è più nulla da fare?».

Ed è iniziato anche il nostro impegno a spiegare come stanno davvero le cose, a dare istruzioni per comunicare formalmente la volontà di non subire insegnamenti religiosi indesiderati e a fornire una diffida specifica da spedire alla scuola nel caso la dirigenza faccia ricorso all’illegittima scusa dei termini ormai scaduti.

Roberto Grendene

Tar Molise, 12 giugno 2012
«l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico».

Consiglio di Stato, 15 maggio 2018
«il termine ancorato all’atto dell’iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico».

Tar Lombardia, 3 dicembre 2022
«il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione) non può essere inteso come decadenziale».

Tar Toscana, 28 luglio 2023
«i termini in questione sono derogabili, e non possono limitare con esiti esiziali il diritto di scelta dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire la fruizione dell’IRC, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione».

 


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