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Il pensionato, la legittima difesa e il Pd

Il caso del pensionato che ha ucciso il giovane ladro entrato in casa sua, sta scatenando un dibattito piuttosto acceso sulla necessità di riformulare la discriminante di legittima difesa nel nostro ordinamento penale. La procura della Repubblica competente ha modificato l’originario capo di imputazione, ipotizzando l’omicidio volontario e questo ha provocato proteste.

L’ on. Buongiorno (legale di grido che ha difeso molti imputati eccellenti fra cui Giulio Andreotti) ha chiesto di ampliare il concetto di legittima difesa, in modo da assolvere chi si dovesse trovare nelle condizioni di quel pensionato e, al solito, nel PD non sono mancate orecchie attente e disponibili.
Vedremo.

Nel frattempo si sta manifestando la consueta ondata di isteria collettiva: cortei di cittadini vanno sotto le finestre dell’uomo per acclamarlo come un eroe, i leghisti (figuriamoci se potevano mancare in una occasione così!) esibiscono pistole in Tv, offrono il patrocinio legale a spese della regione Lombardia (chissà cosa ne penserà la Corte dei Conti?!) ed invitano a manifestare dappertutto. Sembra tornato Garibaldi!

Più deboli le voci di quelli che chiedono, al contrario, rigore verso l’uomo responsabile di aver ucciso un giovane di 22 anni. Personalmente non mi riconosco in nessuna delle due posizioni e cerco di ragionare sul fatto che occorre prima di tutto ricostruire, per come si è effettivamente svolto.

Partiamo da una considerazione: ovviamente la violazione di domicilio, il furto e, peggio, la rapina, sono reati gravi che vanno sanzionati con la giusta severità. Altrettanto ovviamente, però, per quanto questi reati siano gravi, la perdita della vita è una sanzione spropositata e, se questo non è consentito allo Stato (mi pare che abbiamo abolito la pena di morte in tutta Europa, se non sbaglio), figuriamoci se può essere consentito al singolo cittadini che vuol farsi giustizia con le sue mani.

Vice versa, è ovvio che non costituisce reato (e non contraddice nemmeno il senso morale comune) che una persona uccida per difendersi, ma questo, necessariamente, implica una certa proporzionalità fra l’offesa e la difesa. Se l’aggressore è a mani nude, e l’aggredito è in grado di difendersi senza ricorrere alle armi siamo nella legittima difesa, anche se magari, nella colluttazione un pugno fa cadere fuori della finestra l’aggressore causandone la morte. Al contrario, se l’aggredito dovesse rispondere con le armi ed uccidere l’altro che è disarmato, l’atto andrebbe considerato come un omicidio e basta.

Ma, mi direte, se l’aggredito è una persona anziana fisicamente non in grado di difendersi, sottrarsi con la fuga, chiamare aiuto, ecc. ed avesse solo la pistola come strumento di difesa? In questo caso andrebbe valutata la possibilità di fermare l’eventuale rapinatore ferendolo e non uccidendolo e se, invece, ci fosse la sua morte, si potrebbe configurare l’omicidio colposo o, al limite, preterintenzionale considerando le attenuanti del caso.

Ma, ancora, l’aggredito potrebbe pensare che l’altro sia armato e temere che possa sparare prima di lui, e comportarsi di conseguenza. In questo caso si potrebbe considerare il suo comportamento come “eccesso putativo di legittima difesa”. Come si vede la casistica è abbastanza definita e l’attuale giurisprudenza gradua molto opportunamente le sanzioni sull’effettivo comportamento.

Vice versa, non esiste (e non deve esistere) il “diritto all’inseguimento” per cui si può sparare alle spalle dell’aggressore che sta battendo in ritirata. Questo è inammissibile, perché non si tratterebbe più di “legittima difesa”, in quanto il pericolo non sarebbe più attuale, ma passato, dunque non ci sarebbe la necessità di usare strumenti offensivi.

Dunque, se il pensionato ha sparato mentre il ladro era in casa e si poteva pensare che fosse armato, a mio modesto avviso, si potrebbe pensare ad assolverlo per “eccesso putativo di legittima difesa”. Vice versa, se il ladro è stato colpito mentre era in fuga, quindi la minaccia non era più attuale (e si poteva presumere che non aveva armi, che, diversamente, avrebbe impugnato) il comportamento del pensionato si configura come “omicidio volontario” e come tale va punito, anche se magari si possono considerare attenuanti come lo stato di alterazione psicologica nel quale il reo ha operato.

Detto questo, che bisogno c’è di ampliare il concetto di legittima difesa? Attenti perché se questo suonasse come una autorizzazione ai cittadini a sparare alle spalle dei ladri, non solo avremmo più morti fra questi, ma rischieremmo di averne molti di più fra gli aggrediti, perché molti rapinatori passerebbero senz’altro all’uso delle armi per primi, per timore di essere colpiti. Ed il rimedio sarebbe molto peggiore del male.

Questo articolo è stato pubblicato qui

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