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Il nuovo corso della Regione Sicilia: la road map per uscire dal MUOS

Il nuovo corso del Governo Siciliano di Crocetta affronta il pubblico con un’audizione degli amministratori locali, della cittadinanza e dei rappresentanti dei comitati NO-MUOS e di esperti in merito alle problematiche relative all'inquinamento ambientale nel territorio regionale a seguito dell'installazione del sistema di comunicazione satellitare denominato MUOS presso l’Auditorium 'Totò Liardo' Niscemi (CL).

L’assessore regionale Maria Lo Bello coadiuvata dal presidente della quarta commissione on. Giampiero Trizzino e da buona parte dei componenti della commissione hanno dato luogo all’audizione per sentire la voce di quanti, a vario titolo, operano nel territorio e sono portatori di conoscenze che possono dare un contributo alla risoluzione del caso MUOS.

Fatti salvi gli aspetti inerenti l’inquinamento da onde elettromagnetiche egregiamente illustrati dal prof. Massimo Coraddu del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino e dalle implicazioni d’impatto non sufficientemente approfondite in sede di VIA-VAS dovuti alla presenza di grossi motori diesel che saranno collocati nel sito del MUOS per garantire il funzionamento del sistema anche in assenza di corrente elettrica, così come affermato dal dottor Eugenio Cottone del consiglio nazionale dei chimici, un contributo originale è stato portato dalla Legambiente Sicilia in ordine alle procedure autorizzative.

Premesso che il sito dove si sta costruendo il MUOS ricade in un’area sottoposta a tre tipi di vincoli diversi: vincolo della zona A della Riserva Naturale “Sughereta di Niscemi”, vincolo Paesaggistico, vincolo S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria). L’autorizzazione all’installazione del MUOS necessitava di tre pareri distinti e separati. Uno da parte dell’Assessorato Territorio e Ambiente, uno dall’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali ed uno studio VIA/VAS in quanto area S.I.C.

La legislazione e la giurisprudenza sono univoche nell’assoggettare alla normativa di tutela paesaggistico-ambientale anche le opere militari (D.Leg 66/2010). L’art. 147 del D.Lgs 42/2004 prevede che la compatibilità paesaggistica venga verificata in sede di conferenza di servizi su iniziativa dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali. L’art. 122 della L.R. 6/2001 riguarda l’autorizzazione a fini naturalistici per alcune tipologie di interventi all’interno della Riserva Naturale

I pareri di protocollo vengono richiesti in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 122 della L.R. 6/2001 che si celebra il 9 settembre 2008. La suddetta conferenza, secondo Legambiente Sicilia, è però viziata nella forma della sua convocazione. Infatti, afferma il responsabile regionale Legambiente parchi e riserve Angelo Dimarca: “La conferenza dei servizi è stata convocata dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. 65724 del 27/08/2008 e non risulta alcun avviso sul sito web dell’Assessorato né, in base alla documentazione disponibile, si ha traccia di avviso all’Albo Pretorio del Comune di Niscemi - Continua Di Marca - In tale modo non è stato consentito ai cittadini ed associazioni di partecipare al procedimento, come previsto in via generale dalla Legge 241/90 e da elementari principi di trasparenza cui deve attenersi l’azione amministrativa”.

Oltre al suddetto vizio di forma, Legambiente ne evidenzia un altro altrettanto importante relativo alle date. Posto che la conferenza di servizio è stata convocata il 27 agosto per il successivo 9 settembre non sono stati rispettati i termini minimi incomprimibili di 15 giorni come previsto dalla circolare 4/2004 della normativa che regolamenta le conferenze di servizio. Legambiente Sicilia sottolinea anche un vizio di merito. L’applicabilità dell’art. 122 può essere invocato solo per quelle opere consentite dal regolamento di ciascuna Riserva. Le opere espressamente vietate dai regolamenti e non compatibili con il vincolo di tutela restano tali e non autorizzabili. Pertanto le valutazioni espresse in conferenza dei servizi sono prive di molti presupposti e di necessari ed ineludibili dati di base.

Nel merito dell’autorizzazione paesaggistica resa dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta il 18/06/2008, confluita nella procedura della conferenza di servizi ex art. 122 L.R. 6/2001, si sottolinea il fatto che con Decreto 8471 del 4/12/2009 l’Assessorato Regionale del beni Culturali ed Ambientali adotta il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta che per l’area della Sughereta di Niscemi prevede la massima tutela vietando la realizzazione di tralicci, antenne per le telecomunicazioni, di infrastrutture e reti. Quindi sin dal 2010 l’autorizzazione paesaggistica precedentemente data diventava inefficace e buona prassi amministrativa imponeva la sua revoca.

Anche per il vincolo S.I.C. sono stati commessi errori procedurali, infatti la Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 è stata resa dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento 36783 del 1 giugno 2011. In esso non vengono riportati studi e monitoraggi sull’effetto delle radiazioni elettromagnetiche sulla componente biologica, sulla vegetazione, fauna e avifauna. Sulle popolazioni di api con ricadute a catena sull’intero ecosistema.

Sulla base di quanto esposto, Legambiente suggerisce alla Regione Sicilia tre possibilità:

1) L’intervento in autotutela da parte degli stessi dirigenti che hanno emanato gli atti di autorizzazione contestati.

2) La nomina di un commissario ad acta da parte del Presidente della Regione o degli assessori competenti per assoluta urgenza ed in presenza di evidente pregiudizio per l’interesse pubblico

3) L’annullamento delle autorizzazioni per motivi di legittimità da parte del Presidente della Regione.

 

 

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