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 Home page > Attualità > Politica > I cittadini possono chiedere la decadenza dei sindaci

I cittadini possono chiedere la decadenza dei sindaci

La maggioranza dei cittadini italiani ignora che c’è una legge l’art 70 in cui i cittadini possono pretendere che i sindaci decadono se non attuano l’art 8 della legge 267/2000.

Ora l’applicazione di questa legge, ignota a tutti, consentirebbe di poter partecipare attivamente alla vita del proprio comune e della propria circoscrizione, e soprattutto evitare che decisioni importanti le prendano in pochi specie in settori strategici della vita di una comunità, rifiuti, urbanistica, inceneritori, trasporti, servizi, occupazione, l’oscuramento delle regole democratiche è il primo passo verso la criminalizzazione delle regole amministrative, poi viene il resto.

I soliti noti e i soliti ignoti che controllano tutto e tutti. Ma vediamo la normativa della legge: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162
 
Articolo 8 - Partecipazione popolare
 
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
 
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
 
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
 
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
 
Ora bisogna pretendere che i comuni inseriscano nei regolamenti e negli statuti gli strumenti di attuazione dell’art 8 per promuovere le libere forme associative; per promuovere alla gestione del comune la partecipazione dei cittadini; prevedere le procedure per l’ammissione di proposte petizioni e istanze da parte dei cittadini; consentire i controlli e l’accesso agli atti da parte dei cittadini; prevedere regole per referendum;Prevedere i tempi per le petizioni e istanze con sanzioni in caso di inadempimento.
 
Credo che siamo tutti curiosi di sapere in quale comune italiano l’art 8 venga applicato.

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.108) 27 dicembre 2011 18:43

    l’art. 70 di che?

  • Di (---.---.---.213) 27 dicembre 2011 19:47

    Articolo 70
    Azione popolare

    1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo’ essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche’ al sindaco o al presidente della provincia.

    2. L’azione puo’ essere promossa anche dal prefetto.

    3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

    4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

    Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

    “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162

    l’art.70 si trova nella stessa legge dove è presente l’art 8

    e per chi volesse leggerla direttamente inserisco i dati per vederla direttamente

    http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm

  • Di albodoro (---.---.---.182) 29 maggio 2012 22:32
    albodoro
    In una lettera aperta al sindaco di San Giorgio del Sannio il comitato Cittadini in moVimento chiede che venga rispettato l’articolo 8 della legge 267/2000 “senza se e senza ma‏”

     «Egregio Signor Sindaco Ricci, il nostro obiettivo sarà sempre quello di rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono, a tutt’oggi, la presa di coscienza dei diritti e dei doveri che regolano e tutelano lo svolgimento della vita sociale nella comunità.

     

    Noi, “povera gente” secondo le sue estemporanee ed arroganti dichiarazioni, ci siamo accorti che la maggioranza dei cittadini sangiorgesi ignora che c’è una legge che prevede la partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini e che, nel caso non venga applicata, un qualsiasi cittadino può far decadere il sindaco. In particolare l’art. 70 contempla che i cittadini possono pretendere che i sindaci decadono se non attuano l’art. 8 della legge 267/2000. L’applicazione di questa legge, ignota a tutti, consentirebbe di poter partecipare attivamente alla vita del proprio Comune, a settori strategici della vita di una comunità come scelte energetiche, tarsu, ici, rifiuti, scelte e reati ambientali, cementificazioni, “fuenti”, speculazioni… settori dove il solito gruppetto di predatori affaristi si muove nell’ombra e in maniera sotterranea, e soprattutto evitare che decisioni importanti le prendano in pochi a discapito di molti soprattutto in settori cardine della vita di una comunità.

     

    L’oscuramento delle regole democratiche è il primo passo verso la criminalizzazione delle regole amministrative verso cui ha dimostrato di essere ostico, poi viene il resto. I soliti noti e i soliti ignoti che controllano tutto e tutti. Lei certamente conoscerà l’art. 8 succitato e, sulla partecipazione popolare, si dice che i Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale.

     

    I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.

     

    Possono essere anche previsti referendum su richiesta di un adeguato numero di cittadini. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

     

    Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Noi pensiamo che ora bisogna pretendere che i Comuni inseriscano nei regolamenti e negli statuti gli strumenti di attuazione dell’ art. 8:

     

    - per promuovere le libere forme associative;

     

    - per promuovere alla gestione del Comune la partecipazione diretta dei cittadini;

     

    - prevedere le procedure per l’ammissione di proposte, petizioni e istanze da parte dei cittadini;

     

    - consentire i controlli e l’accesso agli atti da parte dei cittadini (sull’amianto alle ex poste avete scelto la strada illegale della secretazione di documenti decisivi per la responsabilità dell’ente);

     

    - prevedere regole per referendum consultivi, deliberativi, abrogativi;

     

    - prevedere i tempi per le petizioni e le istanze, con sanzioni in caso di inadempimento.

     

    Relativamente alla applicazione di tale art. 8 non ci sembra che il nostro è fra quei comuni dove questo articolo è applicato. Lo statuto infatti di San Giorgio del Sannio contiene tra le forme di partecipazione popolare un riferimento all’istituto del difensore civico (di nomina non popolare, ma espressione della maggioranza consiliare in carica e come tale non garantistico e non super partes) e a quello del referendum consultivo.

     

    In relazione a quest’ultimo non ci risulta che l’Ente abbia ancora adottato apposito Regolamento di attuazione e tuttavia esso appare completamente snaturato nella sua finalità dal momento che, come si legge dal successivo art.44 dello statuto, si escludono dalla potestà referendaria materie come Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, lo statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, le espropriazioni per pubblica utilità e tutti quegli oggetti su cui siano già state assunte DELIBERE con conseguenti impegni finanziari .

     

    Riservandoci un’analisi compiuta dello statuto comunale (la legge 267 del 2000 stabilisce che il Comune deve dotarsi di regolamenti attuativi degli organismi di partecipazione e se un Comune oggi, nel 2010, dopo 20 anni, non ha ancora il regolamento attuativo dei referendum, è inadempiente tout court davanti alla legge e il cittadino può denunciare gli amministratori alla magistratura!) e del drastico ridimensionamento con esso perpetrato dei diritti di partecipazione voluti dal legislatore, non possiamo non sorridere con amaro sarcasmo al pleonastico e risibile fumo negli occhi gettato dall’attuale statuto nel momento in cui sancisce che il Comune intende assicurare la partecipazione di tutti i cittadini, come singoli o in forma associata, alla "organizzazione sportiva" (sic!) del proprio territorio, ed i diritti di partecipazione attiva attraverso "mostre, convegni, rassegne… e pubbliche informazioni".

     

    Pertanto la diffidiamo a prendere atto della sua inadempienza e a rendere quanto prima conforme al dettato della legge e lo statuto con relativi regolamenti attuativi e la libera esplicazione della democrazia dal basso nel nostro paese. Auspichiamo anche che ci faccia pervenire immediatamente la sua posizione a riguardo per consentirci, così, di analizzare la situazione a livello locale onde poter procedere alla mappatura della situazione della democrazia incompiuta anche a livello nazionale.

     

    Certi che collaborerà a questa nostra richiesta, restiamo in attesa di un Suo gradito riscontro e La salutiamo distintamente.»

     

    Rosanna Carpentieri

    Coordinatrice del Comitato Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia

    aderente al forum civico Cittadini in MoVimento

  • Di (---.---.---.26) 21 luglio 2012 20:16

    Il problema è che parlare agli italioti è come parlare a dei somari. Prima molti affermavano di non conoscere l’art. 8 Dlgs 267/00. Ora che (i) molti ne sono a conoscenza fanno come gli struzzi. Con un popolo simile in Italia non potrà altro che continuare a regnare la mafia e i politicanti che avendo capito con chi hanno a che fare si abbuffano a più non posso di tutto ciò che possono (prima del fallimento).


    Bruno Aprile
    Coordinatore nazionale del CCDD - Comitato Cittadino Democrazia Diretta
  • Di (---.---.---.42) 22 giugno 2014 18:10

    Mai sia detto che mi prenda la fregola di partecipare al gioco democratico truccato dalle istituzioni, della politica e della magistratura.
    Vada e m,andino pure tutto a catafascio.
    I cattolici che hanno regnato incontrastati per quaranta anni con la "convention ad excludendum" e che poi hanno continuando nell’inciucio De Gasperi-Togliatti, sono pronti a denunciare il martirio dei cristiani in terre extra-europee mentre in italia si guardano bene dal denunciare i loro accoliti, corruttori e corrotti allevati nelle loro parrocchie e circoli.
    Anzi il Papa che ti fa? Proclama la scomunica dei mafiosi e altre organizzazioni consimili.
    Non vi pare che in quelle terre del meridione esse invece sono la risposta immunitaria alle infezioni batteriche e virali che arrivano da un sistema ormai al collasso?
    Che dire poi dell’Expo, Cvn, Parmalat, Cooperativa Argenta di Ferrara, Cirio, Montedison con Gardini-Ferruzzi ecc. ecc.?
    Per non parlare nel mio Friuli delle micragnose corrutele da ladri di polli: Romanello, Latterie Friulane ecc. che danno il segno della ormai sopraggiunta metastasi.
    Renzo Riva

    Via Avilla, 12/1
    33030 Buja - UD
    349.3464656
    [email protected]
    http://renzoslabar.blogspot.it/
  • Di Renzo Riva (---.---.---.42) 22 giugno 2014 18:42
    Renzo Riva

    Ho riattivato la mia password che il sistema aveva cancellato; forse perché non ho ultimamente partecipato alle recenti discussioni.
    A qualcuno verrà il mal di pancia?

  • Di (---.---.---.149) 22 giugno 2014 19:25

    A proposito di riforma del Senato >

    Dei 95 futuri Senatori “eletti” dai Consigli Regionali 21 saranno dei Sindaci “prescelti” con modalità speculari a quelle in uso per i Presidenti della Repubblica. Per contro. Mancando di una propria “investitura” popolare, i Senatori così “nominati” risentiranno di una qualche forma di “sudditanza” verso il gruppo designatore.

    Non ultimo. Da un lato la durata del mandato Senatoriale coinciderà con quella delle varie Istituzioni territoriali da cui dipende la nomina. Dall’altro risultano “ignorate” le implicazioni di possibili sopravvenuti “scioglimenti” di detti organismi (Art.126 della Costituzione o del D.Lgs. 267/2000).

    Tutte concause che rendono “precarie” la continuità e l’efficacia di un iter decisionale assembleare. Non basta conservare la prerogativa dell’immunità parlamentare come "discriminante" verso gli altri colleghi Sindaco.

    Ridisegnare la Costituzione non è esercizio da Consenso Surrogato di chi è sensibile alla fascinazione mediatica … 

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