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 Home page > Attualità > Europa > Guida all’iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

Guida all’iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

Questa guida vuole essere d’aiuto ai tanti cittadini comunitari che, alle prese con l’iscrizione anagrafica si trovano davanti il muro di gomma dell’amministrazione pubblica italiana con richieste di documenti inutili ed ingiustificate e comportamenti troppo spesso arbitrari.

Per la documentazione da produrre ecco cosa prescrive la normativa in vigore (direttiva europea 2004/38/CE attuata in Italia dal decreto legislativo 30 del 2007) a seconda dei casi:

- Cittadino europeo lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante

carta d’identità o un passaporto in corso di validità,
conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell’attività autonoma esercitata;

- Cittadino europeo disoccupato

carta d’identità o un passaporto in corso di validità
prova delle risorse economiche sufficienti
assicurazione sanitaria (per iscriversi al servizio sanitario nazionale bisogna prima iscriversi al centro per l’impiego);

- Cittadino europeo studente o in formazione professionale

carta d’identità o un passaporto in corso di validità,
attestato di iscrizione all’università e/o scuola;
autocertificazione di disporre di risorse sufficienti (DPR 445/2000)
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal paese di provenienza

Attenzione! in nessun caso va presentato il codice fiscale e/o il contratto di affitto e ancora meno l’atto di nascita o l’estratto del conto corrente. Nel caso vi fosse richiesto questo rappresenterebbe un abuso da parte del funzionario comunale.

La richiesta non può essere rifiutata oralmente ma è va depositata per iscritto, pretendere una ricevuta datata e firmata in modo da ottenere una risposta scritta (che sia di accoglimento o rifiuto della residenza).

L’eventuale risposta negativa infatti dovrà essere motivata dal Comune e potrà essere utilizzata da voi per provare l’inosservanza della normativa in vigore da parte della pubblica amministrazione.

VALIDITA’ DELLA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM) PER GLI STUDENTI

Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 , la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE . La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente.

Così la risposta della Commissione Europea all’interrogazione E-2909/08

Il riferimento all’Art 7, par. 1, lettera C della direttiva 38 del 2004 non è casuale. Questo infatti dispone

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno;


Tale direttiva è stata trasposta nell’ordinamento italiano tramite il decreto legislativo 30 del 2007 recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ed è questo che parla di “iscrizione anagrafica” ed infatti prevede all’Art 9 comma 3 che

[...] per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante:
[...]

c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).”

In un altra comunicazione datata Marzo 2011 Bruxelles sostiene che se è corretto e giusto che ai sensi della direttiva 2004/38/CE il Comune chieda un’assicurazione che copra tutti i rischi così come previsto dalla direttiva europea dice anche che la TEAM da diritto alla prestazioni che si rendono necessarie nello stato in cui ci trova ai sensi del Regolamento CE 883/2004 . Continua inoltre affermando che “La carta europea di assicurazione malattia conferisce allo studente e ai suoi familiari il diritto di ricevere tutta l’assistenza necessaria in Italia e pertanto deve essere considerata prova attestante una copertura globale di assicurazione malattia secondo quanto indicato dalla direttiva 2004/38/CE” e ribadisce quanto già scritto nella Comunicazione del 2003 dove chiariva che

La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).

Conferma poi come risponda al vero che la Commissione aveva già aperto qualche tempo fa una procedura d’infrazione contro l’Italia proprio in seguito ad una denuncia di una studentessa comunitaria che lamentava il rifiuto di un Comune italiano di accettare la sua TEAM, e informa di aver archiviato la procedura dopo che le autorità italiane “hanno acconsentito a modificare l’applicazione dell’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/38/CE onde conformarsi ai termini della comunicazione del 2009 della Commissione (cfr. supra). L’obiettivo è stato conseguito con la pubblicazione della circolare amministrativa 18/2009 del ministero italiano dell’Interno“

Nella circolare si dice di accettare la TEAM per poi subito far riferimento per casi del genere al registro temporaneo che però finisce con l’essere una possibile violazione alla direttiva 2004/38 in quanto creerebbe una discriminazione negando il diritto di voto alle elezioni (comunali ed europee) e quello di ottenere certificazioni anagrafiche e per la limitata validità nel tempo (1 anno) dell’iscrizione che si potrebbe configurare come una discriminazione basata sulla nazionalità.

CITTADINI COMUNITARI SPROVVISTI DELLA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM) – ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINO EUROPEO DISOCCUPATO

Se ciò non bastasse la Commissione in una comunicazione datata Aprile 2011 in risposta ad una richiesta di chiarimenti sul caso di cittadine comunitarie cui veniva chiesto di pagare l’interruzione di gravidanza perché sprovviste della TEAM scrive che:

Le persone inattive rientrano nella legislazione dello Stato membro in cui risiedono in modo permanente e vanno trattate allo stesso modo in cui vengono trattati i cittadini di tale Stato membro. Di conseguenza, gli Stati membri che forniscono assistenza sanitaria gratuita ai loro cittadini solo in base alla residenza, devono trattare allo stesso modo i cittadini dell’UE che risiedono nel loro territorio.


Il cittadino comunitario disoccupato che intenda iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (ASL) dovrà prima iscriversi al Centro per l’impiego. In tal modo l’iscrizione al Servizio Sanitario non gli potrà essere negata.

Ed è confermato anche qui e qui e ancora qui

Per iscriversi al SSN non è quindi necessario essere già iscritti all’anagrafe come confermato anche qui: e come ribadito dallo stesso Ministero della Salute nella nota datata 3 agosto 2007 (pagina 8 )

Non c’è obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica da parte dei cittadini comunitari che si iscrivono al SSN

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EUROPEO DISOCCUPATO

La direttiva 2004/38/CE prescrive:

Articolo 7
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel
territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante ; o

c) - di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
- di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).


ISCRIZIONE ANAGRAFICA NON E’ UNA CONCESSIONE: HA VALORE “DICHIARATIVO” NON “COSTITUTIVO” DI UN DIRITTO

Per quanto poi riguarda l’idea della residenza come “concessione” purtroppo ancora tristemente di moda in molti uffici anagrafici italiani questa è un’altra grande balla colossale.

Gli attestati di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente hanno natura DICHIARATIVA e non costitutiva di un diritto.

Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicché in capo al cittadino richiedente,qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all’iscrizione. Il controllo della Pubblica Amministrazione ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto

Ciò è stato ribadito persino dalla Corte di Giustizia Europea nella Causa 408/03 dove ha affermato che Lo stesso provvedimento amministrativo interno del “permesso di soggiorno” ha valore dichiarativo e non costitutivo

Questo diritto infatti discende direttamente dal Trattato istitutivo: dal già art. 48 3° co. TCE, come evidenziato dalla prima giurisprudenza in materia, dall’ art. 18 TCE, come rilevato da quella degli ultimi anni.

 

PER LE RISORSE BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE

 

Basta l’autocertificazione di disporre di risorse sufficienti ai sensi del DPR 445/2000, null’altro!

Sempre nella Causa 408/03 la Corte di Giustizia Europea si è già espressa ancora su questo punto affermando che

Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 18 CE e della direttiva 90/364, relativa al diritto di soggiorno, uno Stato membro che, nell’applicazione della detta direttiva ai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi dei diritti derivanti da quest’ultima nonché dall’art. 18 CE, esclude, per valutare l’esistenza di risorse sufficienti, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza.

Secondo lo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364, è sufficiente che i cittadini degli Stati membri «dispongano» delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime. Aggiungere alla condizione relativa all’esistenza di risorse sufficienti un requisito attinente alla provenienza delle risorse, e in particolare all’esistenza di un vincolo giuridico tra il dispensatore e il beneficiario delle risorse, costituisce un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’art. 18 CE, in quanto non necessaria al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 90/364, ossia la protezione delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

La direttiva 90/364 è stata incorporata nella 2004/38 in vigore oggi quindi la sentenza vale ancora e più di prima.

Con la speranza di essere stati di aiuto vi invitiamo per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento a contattarci all’indirizzo e-mail [email protected] o lasciando un commento qui sotto.


 

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