TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE MONOCRATICA
DOTT. ALESSANDRO NENCINI Giudice
Procedimento penale n. 535/04 R.G.
Udienza del 3 aprile 2008
Requisitoria del Pubblico Ministero dott. Gianni Tei
[Stralcio n. 8]
“SI È POSTA LA QUESTIONE DEL DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI A COSTITUIRSI COME PARTI CIVILI. [...] LORO, CHE NELLE SEDI COMPETENTI HANNO FATTO VALERE I LORO DIRITTI, SONO RIMBALZATI. [...] IL MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN LORO PROPRIO DANNO MORALE VORREBBE DIRE AVALLARE LE PREVARICAZIONI”.
I DANNI PER I TERZI
La conseguenza di tutto quanto detto finora non può che essere la produzione di ingentissimi danni economici e morali per i terzi.
Sui danni economici non ci dilunghiamo lasciando alle parti civili di esplicitarli e quantificarli.
Qualcosa crediamo però vada detta sui danni morali in quanto conseguenza del reato.
E i danni morali credo che, per tutte le motivazioni dette in premessa, debbano interessare la Procura, perché i processi si fanno anche perché ce n’è una necessità per chiamare ognuno alle proprie responsabilità.
E allora i danni morali sono importanti. Ci sono due categorie di danni morali: quelli subìti dalle associazioni ambientaliste e quelli dei privati, e penso si debba distinguere.
I danni morali per le associazioni ambientaliste.
Già nel corso dell’udienza preliminare, e poi quando abbiamo trattato delle eccezioni preliminari dibattimentali, si è posta la questione del diritto delle associazioni a costituirsi come parti civili. Già in quelle sedi abbiamo rappresentato perché si ritenga che queste potessero e dovessero essere ammesse come tali, ovvero per un diritto proprio e non come semplici intervenienti.
All’esito del dibattimento non possiamo che confermare quanto detto avendo dato prova di ciò.
È bene infatti ricordare che siamo in presenza di un’opera pubblica. Non è che c’è un pazzo, un piromane, brucia un bosco e va via. Quindi, di fronte ad un interesse pubblico, sappiamo qual è l’iter per l’approvazione di un’opera pubblica. Non vi è dubbio che quando ci sia un interesse pubblico che lo esiga, si dà anche il caso che si possano cagionare danni a terzi e che questi danni siano, appunto, danni da attività lecita e quindi al di fuori di ogni ipotesi di reato, e quindi solamente passibili di indennizzo. Anche perché, a fronte di questo, però, c’è un iter procedurale rafforzato. Nessuno può mettere in dubbio che in tale iter procedurale amministrativo - o meglio nel corretto iter procedimentale che si sarebbe dovuto seguire - avrebbero dovuto trovare cittadinanza anche i così detti interessi diffusi e collettivi e che gli stessi ben potessero esser tutelati da associazioni come quelle che qui oggi si sono costituite parti civili.