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Elusione di bollo e RC Auto. I furbetti delle targhe bulgare

E’ decisamente in aumento negli ultimi anni il numero dei «furbetti» che circolano su auto con targhe bulgare.

Si tratta in gran parte di italiani per i quali l’incremento dei costi di gestione dell’auto giustifica il ricorso all’escamotage della targa straniera. Tra le prevedibili conseguenze l’elusione di bollo e RC Auto più una sostanziale immunità rispetto alle procedure di riscossione avviate da Equitalia (difficilmente attuabili in uno Stato estero).

Secondo la polizia stradale l’invio dei verbali tramite Interpol o consolati non porta ad alcun risultato: la riscossione delle multe appare sostanzialmente impossibile, complice la scarsa collaborazione delle autorità di polizia in Paesi come Romania e Bulgaria.

Intermediari offrono la possibilità di acquistare auto bulgare o di reimmatricolare auto italiane intestandole a prestanome.

Il racket della targa estera comprende anche “servizi” di falsificazione dei documenti: non sono rari i casi in cui a seguito di un rapido controllo della carta di circolazione le forze dell’ordine abbiano scoperto talloncini della revisione contraffatti. In Bulgaria la revisione auto è annuale, ma per i clienti italiani c’è la possibilità di affidarsi a organizzazioni malavitose che per poche centinaia di euro fanno pervenire a domicilio e nel giro di qualche ora l’agognato talloncino.

Le conseguenze, anche penali, possono essere pesanti: sanzioni amministrative fino a 1682 euro, compreso il ritiro della carta di circolazione, e denuncia per falso. L’uso continuativo del documento contraffatto può integrare anche il reato di truffa.

Le lacune normative sono molte.

A creare problemi soprattutto la cosiddetta «copertura automatica» che riguarda Stati, tra cui Italia e Bulgaria, che abbiano sottoscritto l’accordo di «non controllo della copertura assicurativa».

All’origine di tutto la direttiva CEE 72/166 risalente al lontano 1972: una norma, oggetto di modifiche nel corso degli anni, in base alla quale non viene effettuato il «controllo della assicurazione» nel caso di veicoli stazionanti «abitualmente nel territorio di un altro Stato membro».

La «Convenzione multilaterale di garanzia» firmata a Madrid il 15 marzo 1991 ha permesso anche a Stati non appartenenti all’Ue di avvalersi del principio della copertura automatica.

La «Convenzione di Rethymno» del 2003 ha riassunto le disposizioni precedenti stabilendo il principio di copertura automatica in regime di reciprocità tra tutti i Paesi della Ue, dello Spazio Economico Europeo e di Stati extra Ue come Svizzera e Andorra.

In sostanza: gli organi di polizia dei singoli Stati aderenti si astengono dal controllo della copertura assicurativa dei veicoli regolarmente immatricolati. In caso di incidente stradale che coinvolga un veicolo inserito nel gruppo della copertura automatica, la polizia si astiene dal controllo della RCA limitandosi a trasmettere una relazione all’Ufficio centrale italiano con sede a Milano che si occuperà del risarcimento, con rivalsa sul corrispondente ufficio straniero.

La circolazione di veicoli con targa straniera in Italia è disciplinata dall’articolo 132 del Codice della strada: «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero», recita la norma, «sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine».

Questo articolo si applica però soltanto a quei veicoli destinati a una permanenza definitiva in Italia o nel caso in cui il proprietario trasferisca la residenza nel nostro Paese. L’applicazione della norma è difficoltosa: nel caso di veicoli immatricolati fuori dalla Ue è necessario accertare sul libretto il visto di ingresso nel territorio europeo mentre per veicoli immatricolati in Stati appartenenti alla Ue non è possibile accertare l’effettivo ingresso nel territorio italiano.

E’ stata quindi più volte preannunciata l’approvazione di un nuovo articolo, il 132 bis, del CdS in base al quale non sarà più possibile circolare in Italia con auto straniere o reimmatricolate in uno Stato europeo tranne per chi darà dimostrazione di averne l’effettiva detenzione. Tra le sanzioni previste, il ritiro della carta di circolazione e forti limitazioni alla disponibilità del mezzo.

La misura si è resa necessaria per evitare l’uso di veicoli stranieri da parte dei residenti in Italia al solo fine di evitare il pagamento di contravvenzioni e l’elusione di bollo e assicurazione.

La ratio dell’articolo 132 bis del CdS è chiara: i residenti in Italia alla guida di veicoli immatricolati in Stati dell’Ue o dello Spazio economico europeo devono essere in grado di documentare la detenzione del veicolo soprattutto se proveniente da una precedente immatricolazione in Italia. La filiera di disponibilità del mezzo dovrà quindi essere trasparente. In mancanza di tale documentazione scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria con il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni.

Nonostante il carattere di estrema rilevanza ormai assunto dal fenomeno della «esterovestizione» auto, l’art. 132 bis riposa ancora sul piano delle buone intenzioni.

 

 

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