• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Religione > Edifici di culto: diminuire la sicurezza per soddisfare gli (...)

Edifici di culto: diminuire la sicurezza per soddisfare gli interessi?

Tra i tanti privilegi di cui godono le Chiese, c’è anche quello apparentemente secondario della deroga alle norme di sicurezza, valide invece per altri edifici come le scuole. Se a cattolici e fedeli di altre religioni può non disturbare riunirsi in locali senza estintori, uscite di sicurezza e altri accorgimenti (anche se c’è da domandarsi quanto siano realmente consapevoli dei maggiori rischi che corrono), il problema si pone invece quando, per esempio, una scuola organizza eventi in un luogo di culto o precetta gli alunni per assistere alla messa. Come spesso ci viene segnalato. Non solo si assiste quindi alla violazione dei principi base della laicità, ma non valgono le regole di sicurezza come quelle per la capienza massima o la presenza di estintori in luoghi frequentati da bambini e anziani.

Dove nasce l’eccezione? L’articolo 831 del codice civile prevede che i beni degli enti ecclesiastici siano soggetti alle norme del codice “in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano”. Di solito, le leggi speciali (siano esse il Concordato o le Intese) svincolano il concetto stesso di edificio di culto dall’urbanistica. La materia, specie in tema di finanziamenti e permessi edilizi, è regolata spesso a livello regionale e comunale. Per esempio, la Regione Lombardia ha stabilito che anche per gli edifici di culto sia necessario un permesso dell’amministrazione. Una disposizione nata, in realtà, per affrontare la questione dei centri di cultura islamica, talvolta situati in capannoni industriali e che attraverso il cambio di destinazione d’uso potevano eludere controlli urbanistici e di sicurezza e abitabilità.

Nel 2010 il Consiglio di Stato ha stabilito che, pur rientrando fra gli obblighi dei Comuni il concedere spazi adeguati per le esigenze religiose, questi debbano integrarsi rispettando vincoli urbanistici (come il piano regolatore) e di edilizia (come la sicurezza). Ma la decisione del Consiglio di Stato, che pur rappresenta un autorevole precedente, non fa purtroppo legge. E va tenuto presente che sono innumerevoli i contenziosi amministrativi in corso proprio sul punto della sicurezza/abitabilità di nuovi edifici di culto di confessioni che non hanno stipulato Intese (i cosiddetti “culti ammessi” di fascista memoria).

I luoghi di culto non rientrano nemmeno tra le attività soggette ai controlli di sicurezza antincendio. I controlli, infatti, sono obbligatori per le attività elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, che non accenna a questi edifici, che non hanno quindi neppure una norma di riferimento. Come se non bastasse, sulla base del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 i locali che non sono elencati nella disposizione già citata sono classificati automaticamente a “basso rischio”. Quindi, a meno che (caso improbabile) non abbiano centrali termiche oltre i 116 kW, non sono soggetti ai controlli di sicurezza antincendio né fanno riferimento a norme specifiche.

In genere, nella prassi vengono individuate come attività soggette a rischio quelle elencate nel decreto ministeriale del febbraio 1982 e nel decreto del presidente della Repubblica 151 del 2011, che introduce nuove categorie di strutture soggette a controlli. A questo punto sembrerebbe che anche gli edifici di culto debbano avere il CPI (Certificato Prevenzione Incendi), ma… sembrerebbe e basta. Nella risposta ai quesiti per i locali di “pubblico spettacolo” si chiarisce infatti che “non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1″ e “pertanto non sono compresi nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982″. Ma sono “fatte comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577″, che disporrebbero anche per le chiese alcuni adempimenti di legge per il certificato di prevenzione incendi.

Lo sappiamo, gli italiani sono allergici a un lungo elenco di disposizioni di legge. Così come sappiamo che a far notare che per le chiese non vale ciò che si pretende alle altre strutture si passa – tanto per cambiare – da guastafeste. A noi però interessa che i cittadini (tutti, credenti e non) siano consapevoli non solo che il loro Paese discrimina gli edifici in base a criteri ben poco degni di uno Stato sedicente laico, ma anche che, entrando in quegli edifici, le norme di sicurezza che li tutelano altrove non sono più vigenti. Senza mettere in discussione in alcun modo la loro libertà di entrarci, ovviamente.

Questo articolo è stato pubblicato qui

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares