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Coronavirus, i droni e la sicurezza pubblica

Nel pieno dell’emergenza coronavirus molte autorità pubbliche italiane iniziano a prospettare l’utilizzo di droni per valutare l’efficacia delle misure di distanziamento sociale. Ma qual è il ruolo dei droni nella sicurezza pubblica? Ne parliamo oggi col gruppo Drones Urban Security.

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Da tutti gli amministratori pubblici di ogni Regione, Provincia e Comune italiano viene rinnovato l’appello ai cittadini a rimanere in casa perché il numero delle persone positive al test del COVID-19 continua ad aumentare senza risparmiare nessuno.

Le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli su chi circola senza giustificato motivo, (dettato unicamente da ragioni di lavoro, di salute e di necessità urgente). Si ricorda inoltre che è obbligatorio compilare l’autocertificazione per attestare i motivi dello spostamento; dichiarare il falso oppure circolare ignorando i divieti rappresenta reato.

Molti Comuni italiani hanno attivato da giorni i Centri operativi responsabile delle attività a livello comunale-locale, il cui massimo punto di riferimento è il sindaco o suo delegato. Alcune realtà hanno disposto che i gruppi di Protezione civile concorrano a presidiare luoghi critici e a rischio, code e assembramenti. Molti Enti locali stanno attuando controlli del territorio con l’ausilio di Droni al fine di monitorare eventuali criticità e soprattutto di ottimizzare il servizio di competenze del Coc.

Oltre a quelle statali, anche le Amministrazioni locali stanno progressivamente estendendo il raggio di impiego della tecnologia dei Droni, ampiamente illustrato in un progetto già presentato a Matera, capitale europea della Cultura 2019, e che adesso diventa realtà, per far fronte alla sopraggiunta emergenza nazionale.

Lanciato da un piccolo comune della provincia di Lecce, Bagnolo del Salento, “Drones Urban Security” apre gli orizzonti conoscitivi di una realtà nuova e in continuoaggiornamento e la pone al servizio di tutti. L’obiettivo primario è tutelare tutti i cittadinie tutte le persone presenti sul territorio nazionale, a sviluppare iniziative volte a promuoveremigliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite.

La tutela e la sicurezza del cittadino è una prerogativa di Drones Urban Security e ogni Ente e Amministratore, a vario titolo, sta abbracciando questa filosofia a sostegno del particolare momento di emergenza che l’intera nazione sta vivendo, attuando così il monitoraggio del territorio urbano in tempo reale ed agevolando così le competenze decisionali degli Amministratori.

I Droni gestiti dagli enti locali e da soggetti privati per conto delle P.A.

Il crescente impiego dei Droni da parte degli Enti locali ha da ultimo dato origine ad una terza fattispecie – dopo i Droni propriamente “di Stato” e i Droni gestiti direttamente dagli Enti locali, (come quello della provincia di Lecce) – arrivano i droni pubblici impiegati per attività di pubblico interesse da soggetti privati per conto delle Pubbliche Amministrazioni.

Numerosissimi sono difatti gli esempi di “outsourcing” da parte degli Enti locali – tramite contratti di appalto e di concessioni – di operazioni di carattere non commerciale, quali quelle di ricerca e salvataggio ovvero di soccorso, ma anche operazioni specializzate, come la fotografia, riprese video, mappatura e monitoraggio delle infrastrutture.

Sono in particolare le Agenzie regionali per la prevenzione e l’ambiente a commissionare a soggetti privati lo svolgimento di “attività di riprese aeree, rilieviambientali e archeologici, di fotogrammetria, ispezioni di infrastrutture, di city sensing.

Simili impieghi di Droni “Pubblici” da parte degli Enti locali sono evidentemente connessi ad attività di pubblico interesse ma non sembrano destinati, nella maggior parte dei casi, a quelle finalità di pubblica sicurezza di cui fa menzione l’art.744 del Codice della Navigazione.

La mancanza di specifici decreti equiparativi di cui all’art.746 del Codice della Navigazione appare ulteriormente confermare la esclusione dei Droni “Pubblici “gestiti in via diretta o indiretta degli Enti locali del perimetro applicativo della disciplina codicistica speciale dei Droni di Stato.

Nel silenzio di qualsiasi regolamentazione speciale, i dubbi sulle sorti regolatorie di velivoli impiegati da soggetti pubblici (non statali) per finalità di pubblico interesse, sembrano trovare risposta nel comma secondo dello stesso art. 744 del Codice della Navigazione, ai sensi del quale “tutti gli Aeromobili”, non rientranti nelle determinazioni di cui al comma primo “sono considerati privati” e dunque attratti nella sfera della disciplina civilistica. In questa prospettiva, la fonte regolatoria delle fattispecie residue di impiego dei Droni da parte degli Enti locali e di soggetti privati per conto degli stessi per finalità di pubblico interesse è da rinvenirsi nel Regolamento ENAC posto a disciplina dei mezzi aerei a pilotaggio remoto civili.

Il tertium genus dei “Droni Pubblici”

Dalla analisi del quadro normativo sopra riportato è dunque possibile distinguere tre tipologie di Droni impiegati per attività di interesse pubblico.

In primo luogo vi sono i Droni di proprietà dello Stato e i Droni impiegati per scopi di tutela della pubblica sicurezza, i quali sono direttamente ascrivibili alla categoria dei Droni di Stato exart. 744 del Codice della Navigazione.

Seguono i Droni impiegati per attività condotte nell’interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche, i quali rientrano nella categoria dei Droni di Stato solo per effetto di unaapposita equiparazione sancita mediante decreto ex art.746 del Codice della Navigazione.

Da ultimo, ed in via residuale, vi sono tutti quei Droni impiegati da vari soggetti pubblici e privati per attività di pubblico interesse che, in assenza di equiparazione, sono “da considerarsiprivati” secondo quanto disposto dell’art. 744 comma 2 del Codice della Navigazione. In questoterzo tipo sembrano rientrare la maggioranza di impieghi pubblici dei Droni da parte degli Entilocali, Agenzie regionali e soggetti privati dai primi commissionati, i quali ritrovano la propriadisciplina nel regolamento ENAC.

L’ applicazione estensiva del Regolamento ENAC a tutti i Droni – fatta sola eccezione dei Droni specificatamente “di Stato” – risponde all’esigenza di uniformare la disciplina dei Droni, improntandola ad un medesimo parametro di sicurezza, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto esercente.

In questa prospettiva, la disciplina italiana appare conforme ad alcuni dei più recenti orientamenti espressi in sede comunitaria, i quali sempre maggiormente sottolineano la necessità di improntare la disciplina in materia non già ad un criterio formalistico quale quello del peso o del soggetto che pilota il velivolo, bensì ad un parametro maggiormente sostanzialistico, e più precisamente orientato al rischio. In questa direzione sembra volgere anche il regolamento in materia di velivoli a pilotaggio remoto emanata dalla Commissione con lo scopo ultimo di integrare tutti i Droni, indipendentemente dal proprio peso, e dal soggetto che li pilota, entro un unico framework di aviazione europeo: non vi è alcuna distinzione tra aeromobile a pilotaggio remoto interamente civile a quelli gestiti dalle Forze dell’Ordine per scopi di pubblica sicurezza interni e dunque non militari.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’interesse dei Droni utilizzati per attività di pubblico interesse sotto un uniforme standard di sicurezza dettato dalla disciplina civilistica appare certamente condivisibile.

Tale interesse in punto di disciplina non dovrà tuttavia comportare l’oscuramento sul piano della disciplina civilistica di quelle specificità proprie dei Droni destinati ad operazioni di pubblico interesse, le quali necessitano, al contrario, di trovare una apposita copertura regolatoria per ciò che attiene, ad esempio, al profilo funzionale della destinazione pubblica e, di riflesso, ai rischi per la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini connessi all’uso di una tecnologia invasiva da parte di soggetti pubblici.

Proprio in considerazione dello specifico profilo funzionalistico, accanto ai Droni di Stato ed ai Droni Civili, sembra opportuno delineare una terza categoria di Droni “Pubblici” i quali non soddisfano i requisiti normativi dei Droni di Stato e non sono tuttavia interamente sussumibili ai Droni Civili in considerazione del peculiare profilo funzionalistico che li contraddistingue. “Ogni individuo ha il diritto alla Vita, alla Libertà e alla Sicurezza della propria persona”, recita la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. E in questo i Droni possono essere considerati un valido aiuto per la tutela della Sicurezza

Foto di StockSnap da Pixabay 

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