• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Società > Speciale pensioni 2010

Speciale pensioni 2010

Coefficienti di trasformazione: dal 1 gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione per coloro che rientrano nell’applicazione del metodo contributivo e misto.
 
Il metodo contributivo. La logica è quella di una capitalizzazione virtuale dei contributi versati lungo l’arco dell’intera vita lavorativa. Specifichiamo “virtuale” perchè dal punto di vista finanziario il nostro sistema pensionistico si basa invece sul meccanismo della ripartizione. Dal punto di vista concettuale la pensione calcolata con il contributivo è funzione dell’intera carriera del lavoratore mentre con il precedente metodo retributivo era rapportata unicamente con l’ultima fase, quella tendenzialmente più favorevole in cui la retribuzione è più elevata, potendosi beneficiare degli scatti di anzianità, degli adeguamenti contrattuali, delle progressioni di carriera. Tornando al metodo contributivo e volendo schematizzare:
  1. l’ammontare dei contributi si ottiene moltiplicando la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti oppure il reddito dei lavoratori autonomi, per l’aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi);
  2. la sommatoria dei contributi determina un montante individuale che viene rivalutato annualmente considerando, come tasso di capitalizzazione, la variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo), calcolato dall’ISTAT. Il rallentamento economico in atto si riflette allora anche sulla determinazione della rivalutazione del montante pensionistico contributivo;
  3. la determinazione dell’assegno pensionistico deriva, inoltre, dalla conversione in rendita di tale montante al raggiungimento dell’età pensionabile, moltiplicandolo per un coefficiente di trasformazione che tiene conto della probabilità di sopravvivenza e dell’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione. Questi coefficienti, determinati dalla riforma Dini (legge 333/1995) erano scalettati in base all’età, partendo dal presupposto che il lavoratore razionalmente avrebbe preferito età pensionabili più avanzate per percepire una pensione più consistente. Sono però indifferenziati rispetto al sesso.
La riforma Dini già prevedeva un aggiornamento dei coefficienti ogni dieci anni, per tenere conto del progressivo invecchiamento della popolazione. Tuttavia il primo aggiornamento nel 2005 non è stato mai attivato. Nel 2007 con il Protocollo del Welfare si è stabilito un primo aggiornamento di tali coefficienti che sarà attivo dal 1 gennaio 2010. Successivamente sarà previsto un aggiornamento automatico triennale i cui meccanismi saranno costruiti da una Commissione specifica, da costituire, con il coinvolgimento delle parti sociali.
 
I nuovi coefficienti. Si va dal 4,419 in corrispondenza dei 57 anni (in precedenza era il 4,72), al 4,538 per i 58 anni (in precedenza era il 4,860), al 4,664 ai 59 anni (già 5,006), al 4,798 per i 60 (ex 5,163), al 4,94 per i 61 anni (ex 5,334), 5,093 per i 62 (precedentemente il 5,510), 5,257 per i 63 (già 5,706) e poi 5,432 ai 64 anni (prima 5,911) e 5,620 per i 65 anni (in precedenza il 6,136).
 
Gli effetti pratici. La novità impatterà già sui lavoratori che lasceranno l’impiego dal gennaio prossimo per la parte di pensione che deriva dal metodo contributivo. Per quest’ultima componente l’assegno scenderà dal 6 all’8% a seconda dell’età. L’effetto dirompente si avrà nel prossimo futuro quando il sistema sarà sempre più contributivo
 
Contributi parasubordinati. Dal 1 gennaio 2010 aumenta di un punto percentuale, al 25,72 al 26,72% l’aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati e professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS. A tendere la finalità è quella di avvicinare i contributi della parasubordinazione al lavoro dipendente (33%). Il Protocollo del Welfare del 2007 ha previsto infatti una scalettatura progressiva in aumento che partiva dal 24% per il 2008 per evolvere al 25% nel 2009 per approdare al 26% nel 2010. A tali aliquote va poi aggiunto lo 0,72% per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
 
Età di pensionamento per le donne pubblico impiego. Altra novità è quella legata all’età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego. La motivazione nasce dalla necessità di ottemperare alla procedura di infrazione comunitaria che ha contestato all’Italia la differenza di età di pensionamento uomini/donne. Il “richiamo” europeo, per inquadrare meglio il caso, non riguardava però i dipendenti privati, perchè il regime previdenziale amministrato dall’INPS è considerato un regime “legale”, di natura previdenziale in senso tecnico, conforme alla normativa comunitaria. Il regime gestito dall’INPDAP rientra, invece, secondo la Commissione e la Corte di Giustizia, tra i regimi “professionali”, ovvero quei regimi nei quali il trattamento pensionistico è pagato direttamente dal datore di lavoro. Con il famigerato decreto anticrisi di agosto 2009 si è determinato che a decorrere dal 1° gennaio 2010 il requisito anagrafico “femminile” di sessanta anni è incrementato di un anno. Verrà poi ulteriormente innalzato di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonchè di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Le lavoratrici che abbiano maturato però entro il 31 dicembre 2009 già i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo i requisiti precedenti e possono chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto.
 
Adeguamento automatico età pensionabile. Sempre nell’ambito del decreto anticrisi del 3 agosto scorso si è poi prevista per tutti i lavoratori la indicizzazione dell’età pensionabile, a partire dal 2015, all‘incremento della speranza di vita accertato dall’ Istat con riferimento al quinquennio precedente (quindi il quinquennio decorre proprio dal 2010). Il quanto e il quando del vitalizio rifletteranno quindi a tendere l’innalzamento della vita media. L’adeguamento dell’età pensionabile dovrebbe riguardare allora sia le pensioni di anzianità sia quelle di vecchiaia. Il punto andrà chiarito nel decreto di attuazione della normativa di cui si rimane ancora in attesa. Non dovrebbero comunque pregiudicare i diritti di chi raggiunge la massima anzianità prevista (40 anni), mantenendosi salva la possibilità di incassare la pensione quale che sia l’età anagrafica. In sede di prima applicazione l’aumento non potrà superare i 3 mesi. Il che vuol dire che per la pensione di vecchiaia già dal 2015 potranno essere richiesti agli uomini 65 anni e 3 mesi di età e alle donne 60 anni e 3 mesi (invece di 65 e 60).
 
Busta arancione. Per migliorare la consapevolezza della propria situazione previdenziale, nella primavera del 2010 dovrebbe avere avvio la distribuzione anche in Italia della cosiddetta “busta arancione” - mutuata dall’esperienza della Social Security svedese - che fornisce una proiezione annuale della pensione totale maturata da ogni lavoratore
 
Pensioni di invalidità. Le domande per il riconoscimento della invalidità civile non dovranno essere più rivolta alle ASL ma direttamente all’INPS con domanda e scheda di segnalazione compilate on line dal medici certificatore. L’obiettivo è quello di ridurre la durata media dell’iter che va dalla domanda alla concessione dagli attuali 345 giorni a 120 giorni.
 
Ripartizione e capitalizzazione. Il nostro sistema previdenziale obbligatorio (INPS, INPDAP per intenderci) si basa sul sistema di mutualità, dal punto di vista finanziario infatti il principio su cui è strutturato è quello della ripartizione, ovvero che i contributi versati dai lavoratori in attività vengono utilizzati per pagare le pensioni. Si attiva così un processo collettivo di redistribuzione del reddito tra generazioni diverse. La previdenza complementare è invece basata sul meccanismo finanziario della capitalizzazione per cui i contributi versati vengono investiti sui mercati finanziari secondo le indicazioni fornite dall’aderente. Al raggiungimento dell’età pensionabile il lavoratore avrà allora un montante individuale che dovrà essere convertito in rendita attraverso l’utilizzo dei coefficienti attuariali. Con la capitalizzazione si attiva allora un processo individuale di redistribuzione del reddito nel tempo.
 
Il metodo di calcolo. E’ il criterio in base al quale si determina a quale ammontare di pensione si avrà diritto una volta raggiunto il requisito di età previsto dalla normativa. Con la riforma Dini (l.335/95) si è introdotto nel nostro sistema previdenziale un nuovo metodo, il contributivo, che gradualmente sta sostituendo il precedente metodo retributivo. A chi si applicano: per salvaguardare i diritti che fossero già maturati, i lavoratori italiani dal 1 gennaio 1996 sono stati così classificati: lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: rientrano nell’applicazione del vecchio sistema retributivolavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto calcolo misto (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate successivamente) e accedono alle prestazioni per quel che riguarda l’età pensionabile secondo le regole del sistema retributivo (a meno che non optino il contributivo integrale). I lavoratori neoasssunti a partire dal 1 gennaio 1996 e quelli che optano per il nuovo sistema, sono soggetti all’applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares