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Obbligo per le imprese di indicare i dati fiscali

Con la legge 88 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, in adeguamento alla Normativa Comunitaria vengono disposti alcuni obblighi di indicare, negli atti e nella corrispondenza, i dati identificati delle società di capitale.

L’obbligo si estende anche ai siti web e alla posta elettronica che dovranno riportare i seguenti dati:

La sede sociale;
Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società;
Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato;
Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso;
L’eventuale dichiarazione di società a socio unico.



L’omessa esecuzione, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro.

Invariato resta, invece, l’obbligo per chi è in possesso di partita IVA di indicarla sulla homepage del sito web aziendale.

Per la mancata esposizione del numero di partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.

Le modifiche riguardano l’articolo 2250 del Codice Civile:

  • Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
  • Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
  • Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
  • Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
  • Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
  • In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
  • Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
 (1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

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