• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Economia > Le novità 2009 per gli enti associativi e le ONLUS

Le novità 2009 per gli enti associativi e le ONLUS

Ho rielaborato la circolare 12/E del 9 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate integrandola con i links alle norme richiamate per una migliore lettura cercando di mettere in evidenza gli aspetti più importanti.

L’art. 30, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185 , convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 introduce per gli enti di tipo associativo che godono disposizioni fiscali di favore l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento.

N. B. L’OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE FA DECADERE DAI BENEFICI FISCALI

L’art. 30 in esame reca altresì alcune disposizioni in materia di ONLUS.

Il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell’ambito di tale attività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzano programmi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta).

Il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perché le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.

Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 introducono un’agevolazione temporanea in materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.

Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR n. 633.

Gli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell’art.148 del TUIR e dell’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 sono solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633.
In particolare per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa.

Ai fini fiscali la qualificazione dell’attività deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall’art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell’organizzazione, della professionalità e abitualità.

Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola e la funzione organizzativa dell’imprenditore può rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari nell’ambito di un operazione di rilevante entità economica

Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell’art. 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie:


- associazioni politiche;

- associazioni sindacali;

- associazioni di categoria;

- associazioni religiose;

- associazioni assistenziali;

- associazioni culturali;

- associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

- associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);

- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

L’attività “esterna” degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate.

Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti (comma 3 dell’art. 148 del TUIR e comma 4 dell’art. 4 del DPR n. 633) nonché gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai
sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

Sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall’art. 30 del fecreto-legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

L’onere
della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell’art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.

L’onere della comunicazione si estende alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Devono effettuare la comunicazione anche le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell’art. 30: organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali ex L.266 che non svolgono attivita’ commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.


Sono tenuti a trasmettere il modello di comunicazione sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.

L’onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Enti esonerati dalla trasmissione del modello

Sono esclusi dall’onere di comunicare all’Agenzia dell’entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
• le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Associazioni pro-loco

Sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonché le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.

Associazioni sportive dilettantistiche


Il comma 3-bis dell’art. 30 esonera dall’onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.

Sono, per converso, tenute all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI,
effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es.prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili.

Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 199.

Sono escluse dall’onere della comunicazione esclusivamente le organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione

La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 in commento, compilando l’apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (non è stato ancora pubblicato), che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.

NORME IN MATERIA DI ONLUS

Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto,

Il comma 5 dell’art. 30 in commento "5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 che non svolgono attivita’ commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995", modifica la previsione del comma 8 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l’acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.

La norma in esame stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.266 acquistano la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995 che sono:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Queste attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte nei cosiddetti registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo.

A mio avviso questo significa che le associazioni di volontariato che svolgono anche attività diverse da quelle indicate nel DM maggio 1995, perdendo la qualifica di ONLUS di diritto, dovranno richiedere l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. In particolare si pone il problema dell’iscrizione all’ Anagrafe delle Onlus per tutte quelle associazioni che svolgono attività di servizi in convenzione con gli enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale, che in base ad una interpretazione restrittiva della norma non potrebbero più considerarsi ONLUS di diritto con il rischio di vedersi disconoscere le agevolazioni fiscali e il diritto a ricevere il 5 per 1000. Sul punto sarebbero opportuni maggiori chiarimenti da parte del Ministero.

Attività di beneficenza svolta da ONLUS

Il comma 4 dell’art. 30, aggiungendo all’art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, (il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all’attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l’attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dalla stessa norma.

In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:
a) devono essere enti senza scopo di lucro;
b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.460 del 1997 e quindi nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata e possano assumere qualsiasi forma giuridica.

Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell’attività di beneficenza è inoltre necessario che:
• provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
• siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

N.B. Riguardo a quest’ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.
Quindi gli enti beneficiari devono utilizzaredirettamente” le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

ATTENZIONE. La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall’altra l’esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione.

L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell’ente (ad es. formazione, istruzione etc.), a particolari tipologie di soggetti o collettività svantaggiate o, per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell’intervento proposto (ad es. tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale etc.) a vantaggio della collettività diffusa.

La norma ha carattere interpretativo pertanto la sua efficacia è retroattiva.

Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS

Si applica l’imposta catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares