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Ddl Zan, evitato un grave errore politico e legislativo?

Di Enzo Salvà (---.---.---.13) 6 novembre 2021 10:46
Enzo Salvà

C’è poco da sdegnarsi, in questo Paese è stata impedita la discussione di un provvedimento già approvato alla Camera, ripeto impedita la discussione. La "tagliola" è una procedura esistente e assai poco utilizzata. Per quanto mi riguarda mi è stato impedito di ascoltare e provare a capire quanto i MIEI rappresentanti parlamentari avevano da illustrare e giudicare di conseguenza. La sostanza è qui innanzitutto, poi, che la legge venga respinta o modificata è conseguenza di un voto non della codarda ritirata strategica.

Hanno perso i "diritti civili, etici e morali" non questo o quel partito.

Nel merito, invece, mi spiace che Lei affermi che limitava la libertà opinione, infatti non si tratta di libertà o di opinione, ma di "integrazione di un articolo del codice penale che punisce come aggravante "l’istigazione a delinquere".

Invece di invitarmi a leggere, riporti l’articolo del Codice in vigore e la modifica proposta, è così difficile?:

Art. 604-ter – Codice penale, Circostanza aggravante
vigente dal 06.04.2018
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Integrazione proposta con DDL Zan:

1. All’articolo 604-ter, primo comma, del
codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».
Art.4
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Adesso mi spieghi cosa, nella nuova formulazione, "limita" cosa; io potrei dirLe che il vecchio articolo limitava la mia libertà di opinione sulla religione? Evidentemente no, perché non è di religione che si parla ma di "delinquere o istigare a delinquere" per motivi religiosi o pseudo tali. 

Attendo che mi dica dove sbaglio,

Per il resto, per manifesta ignoranza, non mi pronuncio ma mi sarebbe piaciuto sentire le spiegazioni, le idee contrapposte e le possibili soluzioni.

Sa da chi? dai miei rappresentanti eletti!

Comunque questa riesumazione della tagliola avrà conseguenze democratiche, scommettiamo?

Un Saluto

Es.


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