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Il rito abbreviato e l’ergastolo: odi et amo

Di Persio Flacco (---.---.---.123) 12 agosto 2018 14:55
Intanto dovremmo riconoscere che il Diritto non ha natura divina e che quindi il vezzo di opporlo al popolaccio tradisce una visione piuttosto elitaria, fuori posto in democrazia. La locuzione "In nome del popolo italiano" non è (non dovrebbe essere) una vuota formula retorica bensì un richiamo all’attualità del rapporto dialettico tra Diritto e popolo sovrano. Col secondo nella veste di committente sia del Legislatore che del Giurista, non in quella di petulante disturbatore.
Quanto al rito abbreviato esso è manifestamente un istituto pensato per porre qualche rimedio alla cronica lentezza della macchina giudiziaria, non l’espressione dell’esigenza di tradurre nel miglior modo possibile i principi del diritto al rito processuale. Un espediente emergenziale dunque, che si è fatto strada nel corpo giuridico non in nome della scienza e della coerenza bensì in nome della necessità di porre un rimedio alle carenze di chi non riesce a dargli piena ed equa attuazione. E, in quanto "espediente", inevitabilmente, se da una parte sana un difetto dall’altra guasta la coerenza complessiva del Diritto. Con questa premessa è ovvio che ogni disputa sul rito abbreviato non può che essere viziata e che, pertanto, non può che muoversi nella stretto spazio tra necessità pratica e coerenza giuridica. Col risultato di essere interminabile e senza esito.
Riguardo poi all’origine della necessità che giustifica l’esistenza dell’istituto del rito abbreviato: la incapacità della macchina giudiziaria di trattare tutti i reati in base alle medesime norme astratte del Diritto, senza scorciatoie e artifici, mi si dovrebbe spiegare per quale motivo alla parte soccombente è riconosciuto il diritto di chiedere il ricorso al grado successivo di giudizio senza adeguata motivazione. In questo modo dall’imputazione alla sentenza, secondo i tempi indicati dalla statistica e dalle necessità fisiologiche di indagine e dibattimento, passano mediamente 10 anni! Certo che il tempo è troppo lungo e che poi vi è la necessità di agire con espedienti vari sulla prescrizione e di ricorrere ai riti alternativi. Tre gradi di giudizio per chi ha i mezzi per mantenere un collegio difensivo per un tempo tanto lungo, ovviamente. Per chi non li ha basta e avanza il primo grado, così che, di fatto, la Legge non è più uguale per tutti.

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