Caro Tabache,
il tuo commento è molto pertinente.
Le correzioni previste dalla legge Alfano sono quelle due che citi tu (possibilità di rinunciare all’immunità, che tutela il diritto di difesa + durata limite di una legislatura, per tutelare la ragionevole durata del processo), ma anche la possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile senza subire la sospensione (che protegge il diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi) e di assumere delle prove non rinviabili (che tutela l’efficienza del processo).
Se guardiamo gli interessi costituzionali che erano stati violati dalla legge Schifani e che sono invece rispettati dalla legge Alfano, non si può dire che la modifica sia stata di poco conto o che "Non vengono rispettate nessuna delle condizioni che aveva posto la Corte Costituzionale".
Per quanto riguarda la generalità della legge, cioè il fatto di sospendere i processi per tutti i reati, la Corte non dice quello che tu affermi.
La Corte ne parla quando dice che la sospensione prevista dalla legge Schifani era "GENERALE, automatica e di durata non determinata".
Poi specificava che la legge in questione (come anche la legge Alfano) si applicava a TUTTI i "reati extrafunzionali", cioè commessi NON nell’esercizio delle proprie funzioni. Per i reati funzionali, la legge fa invece salva l’applicazione delle disposizioni costituzionali in materia (art. 90 e 96 Cost) e quindi la legge Alfano non si applica.
La Corte Costituzionale però non torna su questo argomento quando parla dei profili di incostituzionalità di quella legge. Non dice assolutamente nulla. Quindi la "generalità" della legge, cioè la sospensione di tutti i processi per reati extrafunzionali, non è incostituzionale.
Più problematico invece è il "fritto misto" di cariche "immunizzate" di cui parla giustamente e correttamente il tuo commento.
La Corte Costituzionale si è espressa su questo punto e in particolare sul fatto che la legge Schifani si applicasse anche al Presidente della Corte Costituzionale.
Ora, una legge costituzionale del 1948 estendeva l’immunità prevista per i parlamentari a TUTTI i giudici costituzionali, senza fare differenze tra il Presidente e gli altri.
La legge Alfano è intervenuta solo su questo secondo aspetto e infatti la nuova normativa non riguarda più il Presidente della Corte Costituzionale.
Sul fritto misto delle altre cariche, invece, nulla è stato fatto. E secondo me, facendo un pronostico, questo sarà il motivo per cui la Corte Costituzionale dichiarerà incostituzionale la legge Alfano.
Per quanto riguarda il comportamento del Presidente della Repubblica, le cose si possono leggere diversamente da come le vedi tu.
La legge Schifani è stata bocciata per 5 motivi (durata indeterminata della sospensione, automaticità della sospensione, sospensione anche dell’azione civile, fritto misto delle alte cariche dello Stato, fritto misto in particolare tra Presidente della Corte Costituzionale e gli altri giudici costituzionali).
La legge Alfano ne ha eliminati 4 su 5.
Siccome il Presidente della Repubblica interviene solo per profili di MANIFESTA incostituzionalità, non essendo lui il giudice della Costituzione, continua a sembrarmi equilibrato e ragionevole che il Capo dello Stato abbia deciso di promulgare la legge, delegando poi alla Corte Costituzionale la responsabilità di accertare se questo problema del fritto misto sia da solo SUFFICIENTE ad abbattere la legge.
Dico "abbattere la legge" perchè il problema, anche politico poi, è proprio quello.
Il discorso del fritto misto avrebbe come conseguenza di escludere tutte le cariche da questa immunità, tranne il Capo dello Stato.
Infatti, come dici tu, il Presidente del Consiglio dei Ministri giuridicamente non è nulla di diverso da un ministro e i Presidenti delle Camere non sono nulla di diverso dai parlamentari.
L’unico che potrebbe beneficiare di questa immunità sarebbe il Presidente della Repubblica, che non è il presidente di un collegio, come gli altri, ma è un organo costizionale MONOCRATICO. E questo è talmente vero che ad esempio in Francia un sistema persino più protettivo della legge Alfano è previsto dalla Costituzione francese SOLO per il Capo dello Stato.
Rifiutando eventualmente la promulgazione, Napolitano non avrebbe rinviato alle Camere una legge perchè il Parlamento facesse una specie di "manutenzione" su singoli aspetti, come poteva essere per gli altri motivi di incostituzionalità, ma sostanzialmente avrebbe messo un muro invalicabile alla promulgazione della legge, una sua bocciatura in toto.
Dal punto di vista dell’equilibrio dei poteri, questo avrebbe esposto eccessivamente il Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento ed è quindi più che ragionevole che il Capo dello Stato abbia pensato qualcosa tipo
"va bene, su 5 cazzate, ne hanno tolte 4. Se mi fisso sulla cazzata che è rimasta, è come se distruggessi questa legge nel suo complesso.
Siccome questa legge la stanno facendo per salvare il culo a Berlusconi, in seconda approvazione non potranno mai limitare l’immunità al solo Presidente della Repubblica, quindi me l’approvano tale e quale e a quel punto dovrei comunque promulgarla, perchè me lo impone la Costituzione. Quindi mi conviene rifiutare di promulgare? Che ci guadagno? Nulla. Produco uno scontro istituzionale e alla fine poi dovrò comunque promulgarla così com’è.
Per non parlare poi del fatto che se dicessi al Parlamento di limitare questa legge solo al Capo dello Stato, cioè a me, la gente penserebbe che sono io a volermi salvare il culo, e non Berlusconi! Quindi oltre al danno la beffa!!!
Quindi, chi me la fa fare? Siccome non risolvo nulla, la promulgo e passo la patata bollente alla Corte Costituzionale che deciderà se il fritto misto puzza così tanto da causare l’incostituzionalità di tutta la legge"
Grosso modo credo sia andata così.
Il tuo commento quindi va proprio al centro della questione che si sta presentando ora alla Corte Costituzionale che sta esaminando la legge Alfano.
Speriamo che tolgano di mezzo questa legge-vergogna.
A beneficio dei lettori di agoravox, riporto il virgolettato della sentenza sulla legge Schifani che parla del fritto misto e che potrebbe poi essere decisivo per la futura sentenza sulla legge Alfano
"Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti".
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