Per non parlare dei rigassificatori dove non vale più nemmeno il rischio d’impresa
perché qualora un rigassificatore non rigassificasse nemmeno una molecola di gas
dovremmo in ogni caso pagare al proprietario e gestore l’80% dei RLC (ricavi lordi)
in base alla delibera
Delibera n. 178/05 - relazione tecnica
Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2005
TITOLO IV – INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI TERMINALI
Articolo 13
Misure per incentivare la realizzazione e l’utilizzo di nuovi terminali
13.1 Le misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l’utilizzo di nuovi terminali,
di cui ai commi 13.2 e 13.3, diventano efficaci dall’anno termico di entrata in
esercizio di un nuovo impianto di rigassificazione di Gnl.
13.2 Il fattore correttivo di cui all’articolo 10, comma 10.3, è sostituito da un fattore
garanzia, FGL, che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto, la
copertura di una quota pari all’80% di ricavi di riferimento RLC. Tale copertura è riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.
13.3 Il corrispettivo di capacità di trasporto relativo ai punti interconnessi con il terminale è applicato in misura ridotta agli utenti del servizio di trasporto titolari di conferimenti di impegni di rigassificazione continuativa.
13.4 L’Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della
disciplina di cui al comma 13.2 e 13.3.
EVVIVA PANTALONE