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Ecco cosa accade da 9 anni ai pensionati italiani residenti all’estero

Di (---.---.---.12) 10 ottobre 2013 01:33

Mi chiamo Vincenzo Votino, pensionato ex INPDAP, per completezza di informazione in merito alla mancata detassazione della pensione, vi trasmetto l’interpello che ho inviato alla Agenzia delle Entrate e la relativa risposta.
Domanda:

Il sottoscritto Vincenzo Votino,  titolare di pensione ex INPDAP, con riferimento all’oggetto, chiede di conoscere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, il parere dell’amministrazione finanziaria sulla fattispecie concreta di seguito rappresentata:
• con l’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “decreto salva Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stato disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012;
• con l’entrata in vigore della succitata legge l’istante, pensionato ex INPDAP, oggi INPS, laddove decidesse di cambiare la propria residenza scegliendo un paese con il quale l’Italia ha inteso siglare “Convenzioni Bilaterali” per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, sembrerebbe avere diritto di poter chiedere all’Inps la detassazione della pensione italiana e a percepire la pensione al lordo anche delle ritenute per le addizionali Comunali e Regionali;
• contrariamente a quanto avviene per i pensionati Inps trasferiti all’estero che godono del diritto di ricevere la pensione lorda nel nuovo paese di residenza ed ivi tassati, e quindi non soggetti nemmeno al pagamento delle addizionali Regionali e Comunali, si evidenzia invece che per i pensionati pubblici, ex Inpdap, le imposte di cui all’oggetto sono imposte invece che rimangono permanenti anche in caso di trasferimento definitivo in paesi esteri convenzionati.
Orbene, l’istante, dovendo trasferirsi all’estero (Tenerife), manifesta non poche perplessità in merito all’applicazione della tassazione da applicare alle imposte addizionali Regionali e Comunali.
L’istante ritiene, pertanto, di dover adottare il seguente comportamento: considerando di non abitare in futuro sul territorio Italiano e quindi non essere più destinatario dei servizi da esso erogati, non provvederà a corrispondere le somme relative a predette imposte.
Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.


Risposta:
 "OGGETTO: Interpello Vincenzo Votino -ART.11 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 19 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 29/09/1980, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante premette che l’articolo 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione, dal 10 gennaio 2012, dell’INPDAP e dell’ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Posto di essere pensionato ex INPDAP, oggi INPS, e che sarebbe sua intenzione cambiare la propria residenza per trasferirsi in un Paese con il quale l’Italia abbia siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la parte chiede se, in tale ipotesi, la propria pensione possa essere detassata percependola al lordo anche delle addizionali Regionali e Comunali IRPEF.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che con l’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, possa aver diritto, quale attuale pensionato INPS, alla detassazione in Italia della propria pensione, tenuto conto anche della circostanza di non essere destinatario dei servizi erogati nello Stato italiano qualora decidesse in futuro di non risiedervi più; in tal caso, la pensione dovrebbe essere corrisposta al lordo anche delle addizionali Regionali e Comunali e sarebbe soggetta ad imposizione fiscale nel Paese (Tenerife) ove verrebbe trasferita la propria residenza.
Ciò, a differenza delle pensioni di natura pubblica di fonte italiana per le quali continuerebbe a sussistere la relativa imponibilità in Italia anche qualora il soggetto collocato a riposo abbia deciso di trasferirsi in uno Stato con in quale, come detto, sia stata stipulata un’apposita Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Premesso che l’isola di Tenerife appartiene alla Comunità Autonoma delle Isole Canarie facente parte dello Stato spagnolo, si deve pertanto fare riferimento, al fine di risolvere la problematica prospettata dall’istante, alla Convenzione, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663, tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, l’articolo 18 ("Pensioni") stabilisce che "Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".
Detta norma si applica, quindi, alle pensioni pagate in relazione ad un impiego privato in contrapposizione al concetto di pensioni pubbliche quali tassativamente indicate nel successivo articolo 19 ("Funzioni pubbliche, par. 2, a mente del quale, lettera a), "Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato".
Conformemente a quanto disposto nella successiva lettera b), "Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente se questi è un nazionale di detto Stato". "Al riguardo, giova rammentare, come evidenziato nella Risoluzione 12 febbraio 1998, n. 12 (Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici), che " ... le pensioni di natura pubblica di fonte italiana non sono soggette ad imposizione in Italia solo nell’ipotesi in cui vengano corrisposte a soggetti che siano residenti fiscali in ... Spagna e ne abbiano la nazionalità".
Ciò posto, la scrivente è del parere che la pensione, erogata in precedenza alla parte dall’INPDAD, non si riferisca ad un precedente rapporto di lavoro di natura privata bensì ad un cessato rapporto di lavoro di natura pubblica.
Pertanto, atteso che il trasferimento di funzioni dall’INPDAP all’INPS attiene soltanto all’aspetto gestionale della medesima pensione, non modificandone la natura, si ritiene che, nel caso di specie, la pensione corrisposta sia imponibile soltanto in Italia in virtù di quanto stabilito dall’articolo 19, lett. a), della precitata Convenzione.
Diversamente, come precisato nel menzionato documento di prassi, la pensione in argomento sarà assoggettata ad imposizione fiscale in Tenerife solo qualora l’interpellante ivi trasferisca la propria residenza fiscale ed acquisisca la nazionalità spagnola." 


Come personale commento alla risposta pervenuta, devo purtroppo prendere atto che viene confermata la disuguaglianza tra le diverse categorie di pensionati.
Ritengo inoltre che la conferma della tassazione da applicare alle imposte addizionali Regionali e Comunali da parte dell’agenzia delle Entrate, anche in caso di non residenza in Italia, sia comunque illegittima.
Invito i “colleghi” pensionati ex Inpdap, residenti in paesi convenzionati, ai quali vengono ancora detratte tali ritenute, di adoperarsi e di sensibilizzare gli organismi preposti, per ottenere il rimboso delle somme impropriamente trattenute. 








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