Atto Camera
Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell’allegato B della seduta n. 626
All’Interrogazione 4-14319 presentata da
MARCO FEDI
Risposta.
- L’interrogazione parlamentare in oggetto concerne il pagamento delle
mensilità di pensione ai residenti all’estero da parte dell’Inpdap e la
detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi
con i quali l’Italia ha stipulato apposita convenzione.
In
relazione alla prima questione, si rappresenta che la soppressione
dell’Inpdap, disposta a partire dal 1o gennaio 2012 dall’articolo 21 del
decreto-legge n. 201 del 2011, non comporterà alcuna modifica nelle
procedure di pagamento delle pensioni, che continueranno ad essere
corrisposte, senza alcuna soluzione di continuità, con le consuete
modalità ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario estero
qualora il pensionato ne abbia fatto richiesta.
Con
riguardo, invece, alla non tassazione alla fonte delle pensioni, si
specifica, in linea generale, che i residenti all’estero che hanno
prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono a versare le imposte
allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali convenzioni
stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza al fine di evitare
le doppie imposizioni.
Ciò
premesso, si fa presente che ogni convenzione stabilisce come deve
essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti,
regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito
secondo determinati specifici requisiti. Tali accordi possono prevedere
che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito
(tassazione concorrente) oppure, la tassazione esclusiva da parte di uno
dei due Stati, di regola identificato nel Paese di residenza del
beneficiario.
Pertanto,
già ad oggi, l’Inpdap non opera la ritenuta fiscale alla fonte sul
trattamento di pensione qualora la specifica convenzione in materia di
esenzione fiscale preveda tale possibilità ed il pensionato abbia i
requisiti prescritti dalla convenzione stessa.
Nel
caso in cui il regime pattizio preveda la possibilità della
detassazione alla fonte, i soggetti interessati, per beneficiare del
regime esonerativo, dovranno fornire la certificazione di residenza
rilasciata dalle autorità fiscali del Paese estero, nonché l’ulteriore
documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dalla convenzione.
Si
specifica, infine, che in caso di doppia imposizione fiscale sui
trattamenti pensionistici con diritto alla defiscalizzazione in forza di
convenzione internazionale, il pensionato potrà presentare istanza di
rimborso alla competente autorità fiscale.
In
conclusione, il pagamento delle mensilità ai pensionati Inpdap
residenti all’estero verrà assicurato senza interruzione e secondo le
vigenti modalità, nonostante la soppressione dell’Ente, così come verrà
garantita la detassazione dei trattamenti pensionistici, qualora ciò sia
previsto dalla convenzione internazionale di riferimento e nel caso in
cui il pensionato abbia tutti i requisiti per accedere al beneficio
previsto dalla convenzione stessa.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.