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Fumo: clamorosa sentenza della Cassazione

Le sigarette rappresentano un prodotto pericoloso e chi le produce e vende è responsabile dei danni che producono anche se il fumatore sa di correre un rischio ora migliaia di cause di fumatori, ex fumatori e parenti il Codacons non esclude una class action per il risarcimento da rischio fumo per tutti i fumatori italiani contro la Bat s.p.a. e i Monopoli di stato.

Con una clamorosa sentenza la Corte di Cassazione ha definitivamente affermato il principio secondo cui le sigarette rappresentano un prodotto pericoloso per la salute umana e, in quanto tali, chi le produce e vende è responsabile dei danni prodotti ai fumatori e dei rischi da questi corsi.
 
Lo ha annunciato oggi il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella ricorrenza del quinquennale dell’entrata in vigore della Legge "antifumo".

La Cassazione, con la Sentenza n. 26516 (Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Relatore A. Segreto), si è pronunciata in merito alla vertenza di un fumatore che ha chiamato in giudizio la Bat Italia s.p.a. e i Monopoli di Stato, chiedendo loro il risarcimento dei danni derivanti dall’ ingannevolezza della dicitura "lights" ed "extra lights" apposte sui pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a cambiare prodotto e aumentare il consumo di tabacco nella convinzione indotta che le sigarette in questione fossero meno dannose per la salute.

Si legge nella sentenza:

"l’art. 2050 c.c. statuisce che: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. […]

Non vi è base normativa per limitare tale forma di responsabilità solo al momento produttivo. Se, infatti, l’attività ha ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di "pericolosità’ può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal punto che esso sia altamente idoneo a produrre danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo. Infatti ove l’attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quella attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all’uso tipico e normale di quel prodotto e non ad uso anomalo. […]

… il pericolo che la contraddistingue è propriamente il pericolo dell’attività del produttore-commerciante, può aggiungersi l’osservazione che, in quella previsione, i prodotti conservano in loro stessi, propagandola, quella medesima potenzialità lesiva che caratterizza il mezzo adoperato e, per esso, l’attività che li ha come oggetto, alla quale, in definitiva, necessariamente si collegano".

Non solo. Per i giudici i produttori sono responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati al fumo. Si legge nella sentenza:
 
"la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto-sigaretta da parte del consumatore-fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Tale norma prescinde dal comportamento del soggetto danneggiato e la fattispecie si perfeziona sulla base del solo esercizio dell’attività pericolosa senza l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno”.

Nella sentenza i giudici stabiliscono un principio importantissimo:

1) "la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano una attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall’ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute. […]

2) l’apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "light" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l’ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall’esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l’espressione impiegata".

Questa sentenza - ha spiegato il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, nel corso del convegno organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - apre definitivamente la strada a migliaia di cause di risarcimento da parte di fumatori, ex fumatori, e parenti di fumatori deceduti a causa proprio del fumo di sigaretta. La nostra associazione sta studiando inoltre la possibilità di intentare una class action contro la Bat Italia e contro i Monopoli di Stato per far ottenere a tutti i fumatori italiani il risarcimento dei danni subiti in relazione al rischio corso a causa del fumo.

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