• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Economia > Bonus famiglia: le istruzioni

Bonus famiglia: le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 2/E 2009 con la quale detta le regole per l’accesso al bonus straordinario per le famiglie.

Condizioni per beneficiare del bonus

Residenza

Possono richiedere il bonus i residenti in Italia. Non è richiesta la residenza degli altri componenti il nucleo familiare.
Il richiedente extracomunitario deve essere residente in Italia e per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero deve essere in possesso della documentazione idonea ad attestare lo stato di familiare a carico nella circolare individua come segue:

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Composizione del nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare:

• il richiedente;
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati fiscalmente a carico;
• ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. (genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria che siano fiscalmente a carico.

Attenzione
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte del nucleo familiare anche se fiscalmente non a carico.
Non fanno parte dello stesso nucleo familiare i coniugi separati o divorziati né i non coniugati.
I figli e gli altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c. fanno parte del nucleo familiare del richiedente soltanto se fiscalmente a carico.
Quindi ad esempio in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, ai fini del bonus, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.
Ogni persona può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, nel caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono far parte esclusivamente del nucleo familiare del genitore di cui sono a carico.
Nel caso di figli a carico di entrambi i genitori (separati, divorziati o non coniugati), i genitori stessi possono scegliere come costituire il nucleo o i nuclei familiari. Il figlio che compare nel nucleo di un genitore non può far parte anche del nucleo familiare dell’altro.
Anche per gli altri familiari a carico dell’articolo 433 del codice civile vale lo stesso principio, quindi, ad esempio, un genitore che sia carico di due figli può partecipare al nucleo familiare di uno solo di essi.
N.B. I soggetti fiscalmente a carico di altri non possono richiedere il bonus autonomamente.
Pro memoria. Ii familiari per essere considerati a carico non devono possedere un reddito complessivo superiore ad € 2840,51.

Categorie di redditi

Possono richiedere il bonus soltanto coloro che hanno percepito esclusivamente redditi rientranti in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir;
2. redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente:
A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
C. remunerazioni dei sacerdoti;
D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
E. assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.
4. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del “richiedente” esclude la fruizione del bonus.;
5. redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall’intero nucleo familiare.

Precisazioni. Il richiedente deve essere titolare esclusivamente dei redditi indicati ai punti 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Può essere inoltre titolare di redditi fondiari entro il limite massimo complessivo di €2.500. Dà diritto a richiedere il bonus anche il possesso di redditi percepiti in sostituzione di quelli sopra indicati come ad esempio l’ indennità di disoccupazione o di mobilità.
Il possesso di redditi diversi da quelli indicati, come ad esempio di redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti professioni o di redditi di capitali assoggettati all’imposta ordinaria, da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare esclude l’accesso al bonus a tutto il nucleo familiare.


In sostanza il possesso di un reddito "da partita IVA" da parte del richiedente o di un suo familiare esclude dal bonus.
L’unica eccezione è rappresentata dal possesso della partita IVA da parte di familiari agricoltori purché la somma del reddito complessivo dei fabbricati e del reddito agrario non superi i € 2500.

Misura del beneficio e limiti di reddito

L’importo del bonus varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dei componenti dello stesso:

a) 200 euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
b) 300 euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
c) 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
d) 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
e) 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
f) 1000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro;
g) 1000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del Tuir, con un reddito complessivo familiare non superiore a 35.000 euro.

N.B. Il single ha diritto al bonus solo se pensionato.

La circolare ha "aggiustato" (ma non del tutto) la discriminazione nei confronti di nuclei familiari con soggetti portatori di handicap. Il bonus spetta anche nei casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare portatore di handicap che sia fiscalmente a carico del richiedente. Continua a non applicarsi l’agevolazione di € 1000 quando il portatore di handicap sia lo stesso richiedente.

Il bonus può essere richiesto per il 2007 oppure per il 2008, la richiesta può essere effettuata una sola volta. La composizione del nucleo familiare e di reddito complessivo da considerare saranno rispettivamente quelli del 2007 per il 2007 e del 2008 per il 2008. Pertanto può accadere che qualcuno abbia i requisiti per richiedere il bonus per l’anno 2007 e non li abbia per il 2008 o viceversa. In tal caso bisognerà fare attenzione e scegliere l’anno per il quale si posseggono i requisiti di accesso bonus. Inoltre la richiesta del bonus da parte di uno dei componenti il nucleo familiare esaurisce la possibilità di richiedere il bonus per tutti gli altri. Ad esempio se un componente della famiglia ha richiesto il bonus per 2007 nessuno degli altri lo potrà richiedere per il 2008 oltreché per lo stesso 2007.

Termini e modalità di presentazione della richiesta

la richiesta di erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta (datore di lavoro) o all’ente pensionistico:

entro il 28 febbraio 2009
per chi richiede il bonus sulla base dei redditi 2007;

entro il 31 marzo 2009 per chi richiede il bonus sulla base dei redditi 2008;

se il bonus non viene erogato dai sostituti d’imposta va presentata una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate:

entro il 30 aprile 2009 per chi richiede il bonus sulla base dei redditi 2007;

entro il 30 giugno 2009 per chi richiede il bonus sulla base dei redditi 2008 ed è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Attenzione. Chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi deve effettuare la richiesta del bonus riferita all’anno 2008 nella dichiarazione dei redditi per il 2008 quando la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate.

Richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico
La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite i soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni via telematica (CAF, commercialisti) ai quali non spetta alcun compenso.
Per l’anno 2007 i datori di lavoro erogheranno il bonus a partire dal mese di febbraio ed entro il 31 marzo 2009, gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche entro il mese di marzo 2009. Come sopra detto i lavoratori dipendenti che non avranno ricevuto il bonus da parte del proprio datore di lavoro dovranno presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate.

Per l’anno 2008
i datori di lavoro erogheranno il bonus nel mese di aprile 2009 gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche nel successivo mese di maggio 2009.
Anche in questo caso i lavoratori dipendenti che non avranno ricevuto il bonus da parte del proprio datore di lavoro dovranno presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate.

Richiesta all’amministrazione finanziaria

Si è già detto che nei casi in cui il sostituto non può erogare il bonus la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate.
In questo caso la domanda per richiedere il bonus sulla base dell’anno 2007 va presentata entro il 30 aprile 2009, quella per ricevere il bonus sulla base dell’anno 2008 va presentata entro il 30 giugno 2009 solo per i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tutti gli altri la richiesta per l’anno 2008 la dovranno presentare con la dichiarazione dei redditi per il 2008.

Chi riceve le somme per il bonus non spettante le deve restituire entro il termine della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all’erogazione (ad esempio se ha ricevuto indebitamente il bonus per il 2008 dovrà restituirlo entro il termine della presentazione della dichiarazione per l’anno 2009), se non è obbligato alla presentazione della dichiarazione entro lo stesso termine dovrà effettuare un versamento con il modello è F24.

Moduli per la richiesta

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares