in realtà l’aggravante è prevista dalla segente legge:
Legge n. 205 del 25-6-1993
Articolo 3 - Circostanza aggravante
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.