Gazzetta Ufficiale - 15/04/2016
Disegno di legge, 12/04/2016
[…]Art. 11. (Iniziativa legislativa).
1. All’articolo 71 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
[...] b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è
sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte
di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei
limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e
d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni
sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di
attuazione».