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Ecco cosa accade da 9 anni ai pensionati italiani residenti all’estero

Di (---.---.---.209) 11 luglio 2012 22:30
  • Testo della risposta
 
Atto a cui si riferisce: 
C.4/14319 [Pensioni degli ex-dipendenti dello Stato residenti all’estero]  
 

 Atto Camera 
 
 Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012 
 nell’allegato B della seduta n. 626 
 All’Interrogazione 4-14319 presentata da 
 MARCO FEDI 
 Risposta. - L’interrogazione parlamentare in oggetto concerne il pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero da parte dell’Inpdap e la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato apposita convenzione. 
 In relazione alla prima questione, si rappresenta che la soppressione dell’Inpdap, disposta a partire dal 1o gennaio 2012 dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, non comporterà alcuna modifica nelle procedure di pagamento delle pensioni, che continueranno ad essere corrisposte, senza alcuna soluzione di continuità, con le consuete modalità ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario estero qualora il pensionato ne abbia fatto richiesta. 
 Con riguardo, invece, alla non tassazione alla fonte delle pensioni, si specifica, in linea generale, che i residenti all’estero che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza al fine di evitare le doppie imposizioni. 
 Ciò premesso, si fa presente che ogni convenzione stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito secondo determinati specifici requisiti. Tali accordi possono prevedere che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, la tassazione esclusiva da parte di uno dei due Stati, di regola identificato nel Paese di residenza del beneficiario. 
 Pertanto, già ad oggi, l’Inpdap non opera la ritenuta fiscale alla fonte sul trattamento di pensione qualora la specifica convenzione in materia di esenzione fiscale preveda tale possibilità ed il pensionato abbia i requisiti prescritti dalla convenzione stessa. 
 Nel caso in cui il regime pattizio preveda la possibilità della detassazione alla fonte, i soggetti interessati, per beneficiare del regime esonerativo, dovranno fornire la certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese estero, nonché l’ulteriore documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. 
 Si specifica, infine, che in caso di doppia imposizione fiscale sui trattamenti pensionistici con diritto alla defiscalizzazione in forza di convenzione internazionale, il pensionato potrà presentare istanza di rimborso alla competente autorità fiscale. 
 In conclusione, il pagamento delle mensilità ai pensionati Inpdap residenti all’estero verrà assicurato senza interruzione e secondo le vigenti modalità, nonostante la soppressione dell’Ente, così come verrà garantita la detassazione dei trattamenti pensionistici, qualora ciò sia previsto dalla convenzione internazionale di riferimento e nel caso in cui il pensionato abbia tutti i requisiti per accedere al beneficio previsto dalla convenzione stessa. 

 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero. 


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