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Omofobia, razzismo e legge: impressioni personali

La bocciatura della proposta di legge Concia sulle aggravanti per i reati a sfondo omofobico apre il campo ad aspre diatribe. Ma personalmente ho qualche dubbio che la legge fosse necessaria.

Premessa: non sono un giornalista, non sono un penalista nè un civilista, cerco di capire cosa mi succede attorno e potrei dire un sacco di stupidaggini, quindi sarei contento se questo articolo fosse preso come spunto di riflessione e, magari, commentato da qualcuno che mastica seriamente la giurisprudenza.

Si parla di aggravanti: ho cercato gli articoli già esistenti. Ho dato un’occhiata alle aggravanti comuni (art. 61 c.p.), applicabili a tutti i tipi di reato. L’articolo comprende:


- aver agito per motivi abietti o futili: è abietto il motivo turpe, ignobile, che rivela nell’agente un tale grado di perversità, da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. Il motivo è futile allorché sussista una notevole sproporzione tra il movente e l’azione delittuosa. Tale circostanza non è compatibile con l’attenuante della provocazione e con il vizio parziale di mente.

Ora, il mio pensiero.

Non ritengo necessaria l’aggravante per omofobia. Perché, sebbene trovi giusto che sia considerata un’aggravante, non credo che nelle leggi vadano mai inseriti riferimenti troppo specifici. Avere una legge per ogni occasione non migliora la giustizia, crea solo ridondanze e codici (civile e penale) destinati inevitabilmente ad espandersi a dismisura.

A differenza per esempio del Ministro Maroni infatti, sono convinto che le leggi debbano essere attentamente ragionate per essere concretamente applicabili pur essendo generali e non specifiche: all’adattare il generale allo specifico pensa l’interpretazione del giudicante (in questo senso, per esempio, la Costituzione è a mio avviso un capolavoro di equilibrio normativo). Di conseguenza, l’omofobia può e deve essere assolutamente considerata fra i motivi abietti e futili, quindi motivo di richiesta di aggravanti.

Il Ministro pensa invece che le leggi debbano essere di due righe, comprensibili ad un bambino e applicate senza interpretazione. Questo necessita leggi estremamente specifiche, come potrebbe essere quella di cui scrivo, o la legge sullo stalking, o la legge sulla clandestinità, o quella sulla prostituzione, o la pena più severa se un reato è commesso da immigrati e questo è il modo più istintivo, emotivo e di conseguenza anche populistico e propagandistico di fare le leggi. Ma la legge, per sua natura e per il suo buon funzionamento, deve essere equilibrio, imparzialità (vi siete mai chiesti perché Dike, dea della Giustizia, fosse rappresentata bendata e con una bilancia in mano?), logica, buon senso, e su questi stessi principi vanno affrontatate la sua stesura o modifica.


Detto questo, il successivo articolo 62 c.p. “circostanze attenuanti comuni” prevede:


- aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale: ha natura soggettiva e il movente deve essere apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico-sociali prevalenti.

Allora mi chiedo: è necessario inserire nuovi articoli per punire più severamente i reati a sfondo omofobico, razzista, di fede religiosa o politica?

O è forse necessario denunciare fortemente, indignarsi e combattere con la forza della logica e della propria integrità morale e civile la volgare e schifosissima propaganda di certa politica (un partito a caso: la Lega; una citazione necessaria: Borghezio) che, continuamente in modo borderline e talvolta in modo diretto e quantomai aggressivo, fornisce l’humus ideale alla crescita e tendenza alla prevalenza appunto di "atteggiamenti etico-sociali" che quando riconosciuti "prevalenti" sono persino e a ragione motivo della concessione di attenuanti?

Un paio di esempi:




Immagino possiate aver intuito per quale risposta, personalmente, io propenda.

Commenti all'articolo

  • Di blue76 (---.---.---.65) 14 ottobre 2009 13:06

     Una legge contro l’omofobia non solo è un atto civile, ma è fondamentale anche solo per rimanere in Europa.
    Capisco e comprendo perfettamente quello che intendi dire, ma come chiedi tu, il mio commento vuole semplicemente chiarire che l’unione europea ha più volte richiesto che ogni stato appartenente varasse esplicitamente una legge di questo tipo.
    Citando da wikipedia:

    Il 26 settembre 2000 la stessa Assemblea ha approvato, con la maggioranza del 77 per cento, una nuova raccomandazione (n. 1474) a tutti gli Stati membri ad introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e ad includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Tale voto seguiva quello del 6 giugno, quando la stessa Assemblea parlamentare aveva approvato un’analoga raccomandazione, con cui si invitavano gli Stati membri a includere la persecuzione degli omosessuali fra le cause di riconoscimento del diritto di asilo nel proprio territorio e a garantire il diritto di immigrazione per i partner di coppie dello stesso sesso binazionali. Infine, un esplicito divieto di discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale è stato inserito nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000 (anche qui la locuzione «orientamento sessuale», che compare nelle altre lingue, è resa in italiano con l’eccentrica traduzione «tendenze sessuali»).

    Le norme qui proposte, oltre a colmare una lacuna che solo a fatica e parzialmente comincia ad essere affrontata dalla giurisprudenza (del tutto disarmata, peraltro, in materia penale), intendono mettere l’Italia al passo con le legislazioni antidiscriminatorie già vigenti da anni, in misura più o meno ampia, in molti Paesi democratici (DanimarcaFinlandiaFranciaIslanda,LussemburgoNorvegiaOlandaSveziaSvizzeraSloveniaCanadaIsraeleSudafrica, numerosi Lander tedeschi e Stati degli USA e dell’Australia).

    Molti Stati europei hanno adottato iniziative per allinearsi alle due direttive UE del 2000: la direttiva sull’uguaglianza razziale (2000/43/CE), che vieta, nella vita di tutti i giorni, la discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, e la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE), che vieta la discriminazione, in materia di occupazione e formazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Questo include i dieci nuovi Stati membri che sono entrati nell’UE nel mese di maggio 2004.

    Tra parentesi siamo l’unico paese dell’unione europea a non avere MAI decriminalizzato l’omosessualità (http://it.wikipedia.org/wiki/Legisl...), quindi c’è molto margine di gioco per tutti...
    Motivo in più per cui ci vuole un po’ di chiarezza, nero su bianco, in questo Paese così indietro in materia di diritti civili.

    • Di cesare lazzini (---.---.---.166) 14 ottobre 2009 13:57

      Ti ringrazio per il commento e le integrazioni da te apportate. Forse quello che mi stupisce è avere l’impressione che le minoranze, a quanto pare non solo da noi, vadano tutelate con leggi specifiche per l’incapacità di troppi a non vederle come inferiori in quanto minoranze: cosa che a mio avviso può in un certo senso acuire la sensazione, in chi non riesce a rapportarsi con qualsiasi tipo di diversità, che esse stesse siano appunto elementi altri a se stessi.

      Ad ogni modo, quale che sia l’argomento trattato, ritengo che il problema della legislazione troppo specifica sia un tema essenziale che debba essere tenuto ben presente quando ci viene propagandata una qualsiasi legge che sembra venire più dalla pancia e da un’analisi istintiva che non da un attenta analisi del problema e delle leggi già in vigore.

      Volendola vedere in senso più realistico come le tue integrazioni suggeriscono, mi sembrerebbe comunque in questo caso molto più essenziale garantire gli stessi diritti che non tutelare in senso specifico da reati che già possono trovare motivo d’aggravante specifica utilizzando le norme attuali. Ma forse troppo del mondo è ancora troppo cieco per cercare di risolvere le cose dall’inizio e per questo si è costretti a cominciare dalla fine. Forse non saprebbe davvero comprendere fino in fondo un’unica legge che punisse con aggravanti ogni reato a fine di discriminazione, di qualsiasi tipo essa sia.

      ps: nell’elenco dei reati per me assurdi ho mescolato un pò le carte, inserendo sia reati che considero ridondanti in relazione alla legislazione vigente, sia reati che vengono inseriti per istinto e populismo; la pena più severa se un reato è commesso da immigrati è chiaramente di questo secondo tipo, non vorrei dare l’impressione di suggerire che tale legge è ridondante ma corretta, è evidentemente solo una boiata vergognosa.

    • Di nicola (---.---.---.201) 15 ottobre 2009 13:02

      Non ho avuto modo di approfondire moltissimo. Ieri ero scandalizzato dalla bocciatura dell’integrazione "Concia" dell’aggravante "omofobica" nell’art.61 del codice penale. Tuttavia, ero convinto che ci fosse in quell’articolo l’aggravante "per motivi di discriminazione razziale, religiosa, sociale"...possibile non ci siano tali aggravanti nel codice penale??? Potete aiutarmi a capire per favore? Un reato commesso per "motivi" razzisti non viene punito con un’aggravante? o forse tale specifica è contenuta in qualche altra legge?? Potete aiutarmi per favore...

      grazie

  • Di cesare lazzini (---.---.---.166) 15 ottobre 2009 13:37

    no non ci sono ed è questo il punto dell’articolo.

    il senso detto in soldoni è che una legge può essere o specifica o generica. se è estremamente specifica, a mio avviso è possibile per un buon avvocato appellarsi alla mancanza della specifica violazione

    Per es. mettiamo che inseriscano la discriminazione per orientamento sessuale e qualcuno picchi un uomo etero che però si veste abitualmente da donna perchè gli piace, come il comico inglese Eddie Izzard: l’avvocato potrebbe dire "il mio cliente non è assoggettabile ad aggravanti perchè non si trattava di omosessuale" e anche se il cliente tratto in inganno per sua ignoranza dal modo di vestire avesse veramente aggredito pensando che la vittima fosse omosessuale, se i motivi dell’azione non fossero altrimenti chiaramente individuabili finirebbe per avere ragione.

    Se invece la legge come credo debba essere, è ben studiata seppure generica (in questo caso per esempio parla di motivi abietti e futili), è evidente che aggredire uno sia perchè omosessuale sia perchè vestito da donna merita in entrambi i casi l’aggravante: sono entrambi sicuramente motivi abietti e futili.

    Il problema però si pone se il livello della morale e dell’etica comune vengono pericolosamente ad abbassarsi per i motivi più vari (degradazione della cultura, abnormre propaganda politica, paura o altro): in quel caso diventa necessario specificare ogni singolo caso (cosa impossibile perchè i casi sono infiniti e cambiano coi tempi) perchè le parole abietto e futile mutano necessariamente con il mutare della morale ed etica pubblica.

    • Di Victor Fogg (---.---.---.193) 15 ottobre 2009 17:41

      in realtà l’aggravante è prevista dalla segente legge:

      Legge n. 205 del 25-6-1993

      Articolo 3 - Circostanza aggravante

      1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

       

    • Di Flyover (---.---.---.246) 18 ottobre 2009 23:30

       Se posso dire, l’indicazione della Comunità Europea è davvero poco lungimirante. Il nostro codice penale è per forma, contenuti e precisione, uno dei migliori al mondo. Sia sotto il profilo della tutela e della garanzia, sia per quanto riguarda l’idoneità delle pene. L’applicazione e l’esecuzione dello stesso è tutt’altra faccenda.
      L’introduzione di un’aggravante speciale per i delitti commessi in forza di spinte omofobiche, non solo sarebbe stata una legge superflua, come già detto più volte, ma costituirebbe un pericoloso precedente all’integrità del codice stesso. La specialità di una legge penale, riguardante il suo campo di applicazione, è una caratteristica la cui importanza è inversamente proporzionale all’efficacia e alla validità della legge stessa. 
      Si aprirebbero porte a tutte le minoranze [egualmente tutelate] per la richiesta di leggi ad hoc. Perchè gli omosessuali si e i senzatetto no? 

    • Di Mirko (---.---.---.254) 23 ottobre 2009 14:00

      Scusa Fly, premetto di scrivere da profano della materia, però volevo comunque gettare i miei "two cents". Mentre da una parte sono pienamente d’accordo con le considerazioni di cesare riguardo alla inopportunità di aggiungere altre norme laddove ce ne sono già fin troppe per i miei gusti, dall’altro penso che, nel caso in cui la realtà sociale si muova verso una direzione (nel caso specifico, la direzione "meniamo i froci perché sono froci, e mi danno fastidio"), il legislatore debba prenderne atto e rispondere... qualcuno potrebbe definirlo un caso di "allarme sociale".

      Il diritto dev’essere vivente, e in campo penale credo l’analogia sia vietata, quindi se l’aggravante dell’omofobia non è prevista esplicitamente, ma da una parte ho comunque la costituzione che mi dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge senza distinzione di sesso, condizioni personali e sociali (tra le altre), credo si sebba espandere la concezione di "distinzione di sesso", anche in considerazione del fatto che la costituzione è successiva al codice penale, che invece è nato durante il fascismo... 

      Altrimenti per chi si trova ad applicare la legge nel caso x potrebbe esserci una lacuna, nel senso che l’applicazione dell’aggravante y non è affatto automatica, anzi (basti guardare ai casi di pestaggio a sfondo razziale...), quindi diventa necessario specificarlo, anche solo con una ’semplice’ modifica ad un articolo del codice, senza per forza dover gettare nuove norme nella ’palude’.

      Resta il fatto che per me è ovvio che l’omofobia rientri tra i "motivi abietti o futili", ma per un giudice?

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