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Adempimenti contabili e fiscali per chi riceve il 5 X 1000

Premessa

La Corte Costituzionale con la Sentenza 202 del 18 giugno 2007 ha stabilito che le quote del 5x1000 non hanno natura tributaria, esse sono a tutti gli effetti erogazioni liberali riconducibili alla volontà dei contribuenti che lo Stato si limita a distribuire ai beneficiari secondo le scelte espresse dai contribuenti stessi.
Per l’ente che le riceve le somme del 5 x 1000 non sono contributi pubblici ma contributi di natura istituzionale. A seconda che il beneficiario sia un ente non commerciale od una cooperativa sociale ONLUS varia il trattamento fiscale.

Enti non commerciali

IVA
Non vi è alcun dubbio sull’esclusione del contributo del 5 x 1000 dal campo di applicazione dell’IVA in quanto l’ente che lo riceve non è obbligato ad alcuna controprestazione a favore degli altri soggetti coinvolti, lo Stato che lo eroga ed il contribuente che esercita la scelta.

IRES
Per gli enti non commerciali, che svolgono esclusivamente attività istituzionali ed eventualmente attività ad esse direttamente connesse, i contributi del 5 x 1000 rientrano fra le entrate istituzionali, e come tali sono esclusi da tassazione.

Contabilizzazione
Gli enti che redigono il bilancio con il criterio finanziario contabilizzano i contributi al momento dell’erogazione, gli enti che applicano il criterio di competenza contabilizzano i contributi al momento in cui maturano.

Cooperative sociali


Ai fini IVA nulla cambia, il contributo ne è escluso.

IRES e IRAP

Le cooperative redigono il bilancio e determinano il reddito d’impresa secondo le regole delle società di capitali tenuto conto delle specifiche agevolazioni. I contributi del 5 x 1000 sono contributi in conto esercizio e di conseguenza concorrono a formare il reddito d’impresa (articolo 85 del d.p.r. 917/1986) secondo il principio di competenza, andranno quindi iscritti in bilancio nel momento in cui maturano. Per gli stessi motivi i contributi del 5 x 1000 concorrono a formare la base imponibile IRAP.

OBBLIGO DI RENDICONTO

Gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, hanno l’obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite (art. 3, co. 6, L. 244/2007).
Il rendiconto va redatto entro un anno dalla ricezione del contributo.
Tutti gli enti sono obbligati alla redazione del rendiconto e della relazione, gli enti che hanno percepito contributi di importi superiori ai 15.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere sia il rendiconto che la relazione al Ministero competente all’erogazione dei contributi entro 30 giorni dal termine per la loro compilazione. Il rendiconto, la relazione ed i relativi documenti vanno custoditi per 10 anni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008


PROBLEMA. L’obbligo di un separato ed apposito rendiconto sull’utilizzo delle some del 5x1000 farebbe pensare ad un vincolo di destinazione delle stesse alla stregua di quanto previsto per le raccolte pubbliche di fondi per le quali vi è appunto l’obbligo di redigere il rendiconto che riporti in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese afferenti le manifestazioni.
E’ una complicazione non da poco perchè non sembra sufficiente dire che le somme sono state utilizzate per pagare le spese dell’attività istituzionale ma si dovrebbe fornire l’elenco delle spese che sono state effettivamente pagate, spese che non dovrebbero essere coperte da altre entrate. Sempreché poi le somme siano liberalmente disponibili e non vadano utilizzate per finanziare specifici progetti o iniziative. Bi sognerà attendere la pubblicazione del modello di comunicazione per avere i necessari chiarimenti.

Ritengo che non ci fosse alcuna necessità di creare questo ulteriore obbligo a carico di enti che già devono redigere il bilancio o rendiconto e che a partire da quest’anno sono anche obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali e poi debbono pure inviare il rendiconto dei contributi del 5 per mille. Sarebbe sufficiente richiedere la trasmissione del solo bilancio e relativa relazione, magari redatto secondo schemi preventivamente concordati ed approvati, anche per non gravare gli enti di eccessivi e costosi adempimenti burocratici che sicuramente penalizzano quelli di minori dimensioni che non possono disporre di strutture amministrative adeguate, ma che, nonostante ciò, svolgono ugualmente attività meritorie ed importanti.

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