Gentile signora mi corre obbligo
rammentarle che la nostra Costituzione, in linea con tutte le normative
internazionali varate dopo la rinascita delle democrazie a seguito della
sconfitta del razzismo dittatoriale propugnato ed operato dai nazifascisti, all’art.
10 prevede che “ lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”.
E’ palese, in maniera eclatante, che nessun rifugiato può essere etichettato “clandestino”
senza avere verificato la sussistenza delle condizioni prima riportate. Per
fare ciò, come recitano le normative internazionali e i Patti firmati dall’Italia,
i rifugiati , salvati in mare, devono sbarcare.
L’uso improprio di tale termine è
una distorsione giuridica-democratica, lessicale, e in particolar modo una
distorsione etica.