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Rumore autodromo: nessun segnale dalla ASL del Mugello

Di Associazione di volontariato Idra (---.---.---.117) 18 settembre 2008 07:57
Chiedo scusa. Nella precedente risposta al messaggio di "e633" sono risultati mescolati, per evidente incapacità elettronica di chi scrive, il testo dell’ordinanza del giudice Manunta e le considerazioni aggiuntive di chi qui scrive.
Spero che quello che ri-incollo qui sotto risulti corretto. Il testo dell’ordinanza è, ovviamente, quello che viene riportato in corsivo, dopo i due punti e fra virgolette.
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Forse "e633" non scriverebbe così se si trovasse ad avere esperienza diretta, concreta, quotidiana e continuata delle dolci musiche di un autodromo (gli garantiamo che siamo andati lì a verificarli di persona). Suggeriremmo di riflettere su quello che ha scritto il giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Milano, Marco Manunta, quando ha dato ragione ai cittadini che si sono rivolti a lui per chiedere un provvedimento che assicurasse loro condizioni di vita dignitose. E lo ha fatto evidenziando la prevalenza costituzionale del diritto alla salute su ogni altro interesse commerciale. Nell’ordinanza emessa l’11 novembre 2005, il giudice Manunta rileva [nostri i grassetti]: “E’ appena il caso di osservare che, in base ai dati di comune esperienza e alle acquisizioni indiscusse sul piano medico-legale, l’esposizione prolungata a fonti di rumore eccedenti la normale tollerabilità, oltre a menomare il
diritto al benessere
 e alla piena estrinsecazione delle facoltà personali (protetti dall’art. 2 della Costituzione), è concretamente suscettibile di causare danni, anche irreversibili, alla salute. E’, pertanto, evidente che le attuali immissioni rumorose non possono protrarsi nel tempo, pena la lesione di interessi, e anzi, di diritti individuali costituzionalmente tutelati”. E aggiunge: “Non è superfluo ricordare che i diritti individuali in esame, una volta lesi, non possono essere risarciti né in forma specifica, né per equivalente, in quanto la liquidazione di una somma di danaro non offre al danneggiato la possibilità di procurarsi, neppure in via mediata, la soddisfazione dell’interesse pregiudicato, ma fornisce solo un’utilità del tutto diversa (patrimoniale) di carattere meramente indennitario e che non può avere mai contenuto restitutorio del diritto pregiudicato. In tal senso, quindi, la situazione di pericolo dedotta dai ricorrenti delinea un pregiudizio tipicamente irreparabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 700 c.p.c.”. In ogni caso, osserva il giudice, “va considerato che nella specie le esigenze della “produzione” si traducono nell’esercizio di un’attività assolutamente voluttuaria (gare motoristiche), pericolosa, priva di utilità sociale e con un pesante impatto ambientale; caratteristiche che rendono l’attività stessa legittima e lecita solo ove non vengano pregiudicati interessi giuridici di maggiore dignità, quali quelli di cui sono portatori gli odierni ricorrenti”.

Quanto agli aeroporti e alle autostrade, ce ne sono già abbastanza per uno stile di vita che - fra impermeabilizzazione del territorio su cui camminiamo, inquinamento dell’aria che respiriamo e pericolosità degli ambienti che frequentiamo - non lascerà molto spazio alle generazioni future. Possiamo dire che i nostri bambini siano felici, oggi, ridotti come sono a non poter più giocare su un prato selvatico ma a dover baloccarsi con le immagini irradiate da questo o quell’apparecchio elettronico?

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