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Abolizione albo dei pubblicisti: 10 domande a Mario Monti

Di L’olandese volante (---.---.---.219) 6 gennaio 2012 14:50
L'olandese volante

Cercherò di essere più chiaro, non c’è nessuna contraddizione: la legge (148/2011) è chiarissima. Dice semplicemente questo: entro agosto 2012 si dovrà regolamentare gli ordini professionali in base ai principi da A a G della legge (sempre 148). Per questo Iacopino non sa come andrà a finire: non c’è per ora una legge, c’è solo una legge che, in maniera molto chiara, dice che bisognerà fare un’altra o altre leggi sugli ordinamenti professionali, che si attengano ai principi di cui sopra (sempre da A a G 148/2011. Eccoli:


a) l’accesso alla professione e’ libero e il  suo esercizio e’

fondato e ordinato sull’autonomia e  sull’indipendenza di giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione in  tutto il territorio dello

Stato o in una certa area  geografica, e’ consentita unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca

una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o,

in caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria, della sede

legale della societa’ professionale;

b) previsione dell’obbligo per il  professionista di seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo restando

quanto previsto dalla normativa vigente in  materia di educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato

sulla base di quanto stabilito  dall’ordinamento professionale che

dovra’ integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per  l’accesso alla professione

deve conformarsi a criteri che garantiscano  l’effettivo svolgimento

dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento  costante all’esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante

dovra’ essere corrisposto un equo compenso di  natura indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso

al mondo del lavoro, la durata del  tirocinio non potra’ essere

complessivamente superiore a tre anni e  potra’ essere svolto, in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli

Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di

primo livello o della laurea  magistrale o specialistica. Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al  professionista e’ pattuito per

iscritto all’atto del conferimento  dell’incarico professionale

prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E’ ammessa la

pattuizione dei compensi anche in  deroga alle tariffe. Il

professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,

a rendere noto al cliente  il livello della complessita’

dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri

ipotizzabili dal momento del  conferimento alla conclusione

dell’incarico. In caso di mancata  determinazione consensuale del

compenso, quando il committente e’ un ente  pubblico, in caso di

liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero  nei casi in cui la

prestazione professionale e’ resa  nell’interesse dei terzi si

applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro

della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a  stipulare

idonea assicurazione per i rischi  derivanti dall’esercizio

dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al

cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della

polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui

al presente comma possono essere negoziate,  in convenzione con i

propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli  enti previdenziali

dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi funzioni

amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e

la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di

disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine  territoriale o di

consigliere nazionale e’ incompatibile con  quella di membro dei

consigli di disciplina nazionali e  territoriali. Le disposizioni

della presente lettera non si applicano alle  professioni sanitarie

per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto

l’attivita’ professionale, le  specializzazioni ed i titoli

professionali posseduti, la struttura dello  studio ed i compensi

delle prestazioni, e’ libera. Le  informazioni devono essere

trasparenti, veritiere, corrette e  non devono essere equivoche,

ingannevoli, denigratorie.

 

Una volta che li hai letti, chiediti cosa centra la prima domanda che poni:"Come sarà possibile privare di un titolo chi lo ha già conseguito?" Ma perchè? Dove sta scritto che si priverà qualcuno del titolo? In quale legge? In quale manovra? Da dove lo hai dedotto?Capisci adesso, spero, il perchè è un allarmismo campato per aria. Io non sto dicendo che già so come andrà a finire, non essendoci ad oggi nemmeno un inizio, e non essendo stata depositata in Parlamento nessuna legge sullo status dei pubblicisti o argomenti simili (e in effetti la manovra riguarda tutti le professioni, in senso lato, non esclusivamente quella dei giornalisti). Quindi, di cosa state parlando? Aspettate almeno una proposta di legge, e poi allarmatevi quanto volete, ma almeno su una base reale. 
Ps. La mia critica, non sentenza, non è rivolta a te, che non so nemmeno se sei pubblicista o meno, ma più in generale a tutti quei pubblicisti che si lamentano costantemente del loro status, autoqualificandosi bravi professionisti e quindi, in virtù della loro professionalità, meritevoli del trattamento che gli spetta. Non c’è dubbio che in molti casi abbiano ragione a lamentarsi, ma in quanti altri si è di fronte a mediocri articolisti che diffondono notizie false o infondate (come questa) pretendendo tuttavia di essere trattati in maniera adeguata solo perchè hanno un tesserino in tasca? Non sto qua a fare proporzioni, ma è sicuro che di quest’ultima specie ce ne sono parecchi.

 


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