Cercherò di essere più chiaro, non c’è nessuna contraddizione: la legge (148/2011) è chiarissima. Dice semplicemente questo: entro agosto 2012 si dovrà regolamentare gli ordini professionali in base ai principi da A a G della legge (sempre 148). Per questo Iacopino non sa come andrà a finire: non c’è per ora una legge, c’è solo una legge che, in maniera molto chiara, dice che bisognerà fare un’altra o altre leggi sugli ordinamenti professionali, che si attengano ai principi di cui sopra (sempre da A a G 148/2011. Eccoli:
a) l’accesso alla professione e’ libero e il suo esercizio e’
fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e’ consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o,
in caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria, della sede
legale della societa’ professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che
dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento
dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra’ essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra’ essere
complessivamente superiore a tre anni e potra’ essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per
iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il
professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,
a rendere noto al cliente il livello della complessita’
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e’ un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e’ resa nell’interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e’ incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attivita’ professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e’ libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
Una volta che li hai letti, chiediti cosa centra la prima
domanda che poni:"Come sarà possibile privare di un titolo chi lo ha già
conseguito?" Ma perchè? Dove sta scritto che si priverà qualcuno del
titolo? In quale legge? In quale manovra? Da dove lo hai dedotto?Capisci
adesso, spero, il perchè è un allarmismo campato per aria. Io non sto
dicendo che già so come andrà a finire, non essendoci ad oggi nemmeno un
inizio, e non essendo stata depositata in Parlamento nessuna legge sullo status
dei pubblicisti o argomenti simili (e in effetti la manovra riguarda tutti le
professioni, in senso lato, non esclusivamente quella dei giornalisti). Quindi,
di cosa state parlando? Aspettate almeno una proposta di legge, e poi
allarmatevi quanto volete, ma almeno su una base reale.
Ps. La mia critica, non sentenza, non è rivolta a te, che non so nemmeno se sei
pubblicista o meno, ma più in generale a tutti quei pubblicisti che si
lamentano costantemente del loro status, autoqualificandosi bravi
professionisti e quindi, in virtù della loro professionalità, meritevoli del
trattamento che gli spetta. Non c’è dubbio che in molti casi abbiano ragione a
lamentarsi, ma in quanti altri si è di fronte a mediocri articolisti che
diffondono notizie false o infondate (come questa) pretendendo tuttavia di
essere trattati in maniera adeguata solo perchè hanno un tesserino in tasca?
Non sto qua a fare proporzioni, ma è sicuro che di quest’ultima specie ce ne
sono parecchi.
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