Prendere atto >
Sono gli atti compiuti ed i
comportamenti tenuti che qualificano e datano un eventuale reato ascritto. Da
qui decorrono i termini della prevista prescrizione.
Dopo la condanna
definitiva le conseguenze dirette del reato sanzionato non sono soggette a
prescrizione.
In altri termini.
E’ “improvvido” intentare causa a vent’anni dai
fatti rilevati. E’ altresì “azzardato”, specie in Italia, sperare che i tre gradi
di giudizio possano esaurirsi in 3-4 anni.
Nello specifico.
Meglio sarebbe
stato, anche con un numero limitato di casi significativi, promuovere in tempi brevi
una causa “pilota”. Poi, arrivati alla condanna definitiva, presentare degli
ulteriori ricorsi in base alla sentenza acquisita.
Un dato è certo.
La
Magistratura non può che osservare e applicare la legislazione vigente. Per l’esito
del processo non poche responsabilità hanno anche le parti ricorrenti. Tant’è
che si parla di “verità giudiziaria”.
Non ultimo.
Opinabili, oltre che tardive,
suonano le odierne autorevoli “promesse” di una revisione della materia. Lasciar
prevalere l’emozioni vuol dire essere Travolti dalle informazioni …