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Commento di

su Ecco cosa accade da 9 anni ai pensionati italiani residenti all'estero


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11 luglio 2012 23:07

ALL’IMPS ci negano a noi pensionati ex dipendenti Statali residenti all’estero dei diritti come la detassazione della pensione.......leggete questo documento!!

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14319
Dati di presentazione dell’atto

 Legislatura: 16
 Seduta di annuncio: 564 del 21/12/2011

Firmatari

 Primo firmatario: FEDI MARCO
 Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
 Data firma: 21/12/2011
 Elenco dei co-firmatari dell’attoNominativo co-firmatario  Gruppo  Data firma
 BUCCHINO GINO  PARTITO DEMOCRATICO  21/12/2011
 PORTA FABIO  PARTITO DEMOCRATICO  21/12/2011

Destinatari

 Ministero destinatario:

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/12/2011

Stato iter:
CONCLUSO il 26/04/2012

 Partecipanti allo svolgimento/discussioneRISPOSTA GOVERNO  26/04/2012
   FORNERO ELSA  MINISTRO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Fasi iter:

 RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012
 CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14319
presentata da
MARCO FEDI
mercoledì 21 dicembre 2011, seduta n.564

FEDI, BUCCHINO e PORTA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell’economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1o gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS;

l’INPDAP effettua i pagamenti mensili, per i pensionati ex-dipendenti dello Stato residenti all’estero, tramite la CITIBANK, direttamente su conto bancario -:

quali urgenti iniziative si intendano adottare, nel periodo transitorio, per assicurare il tempestivo pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero;

quali iniziative si intendano adottare per garantire che l’Istituto nazionale della previdenza sociale operi un completo adeguamento delle procedure interne per assicurare la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi convenzionati con l’Italia che prevedono l’imposizione fiscale nel Paese di residenza del pensionato e per assicurare, anche per l’estero, un sistema di pagamento delle pensioni, con cadenza mensile, tempestivo, efficiente e trasparente.(4-14319)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell’allegato B della seduta n. 626
All’Interrogazione 4-14319 presentata da
MARCO FEDI

RISPOSTA. -Al L’interrogazione parlamentare in oggetto concerne il pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero da parte dell’Inpdap e la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato apposita convenzione.
In relazione alla prima questione, si rappresenta che la soppressione dell’Inpdap, disposta a partire dal 1o gennaio 2012 dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, non comporterà alcuna modifica nelle procedure di pagamento delle pensioni, che continueranno ad essere corrisposte, senza alcuna soluzione di continuità, con le consuete modalità ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario estero qualora il pensionato ne abbia fatto richiesta.
Con riguardo, invece, alla non tassazione alla fonte delle pensioni, si specifica, in linea generale, che i residenti all’estero che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza al fine di evitare le doppie imposizioni.
Ciò premesso, si fa presente che ogni convenzione stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito secondo determinati specifici requisiti. Tali accordi possono prevedere che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, la tassazione esclusiva da parte di uno dei due Stati, di regola identificato nel Paese di residenza del beneficiario.
Pertanto, già ad oggi, l’Inpdap non opera la ritenuta fiscale alla fonte sul trattamento di pensione qualora la specifica convenzione in materia di esenzione fiscale preveda tale possibilità ed il pensionato abbia i requisiti prescritti dalla convenzione stessa.
Nel caso in cui il regime pattizio preveda la possibilità della detassazione alla fonte, i soggetti interessati, per beneficiare del regime esonerativo, dovranno fornire la certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese estero, nonché l’ulteriore documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione.
Si specifica, infine, che in caso di doppia imposizione fiscale sui trattamenti pensionistici con diritto alla defiscalizzazione in forza di convenzione internazionale, il pensionato potrà presentare istanza di rimborso alla competente autorità fiscale.
In conclusione, il pagamento delle mensilità ai pensionati Inpdap residenti all’estero verrà assicurato senza interruzione e secondo le vigenti modalità, nonostante la soppressione dell’Ente, così come verrà garantita la detassazione dei trattamenti pensionistici, qualora ciò sia previsto dalla convenzione internazionale di riferimento e nel caso in cui il pensionato abbia tutti i requisiti per accedere al beneficio previsto dalla convenzione stessa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.

DIVULGHIAMO X I NOSTRI DIRITTI!!!!


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