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Jobs Act: come stanno davvero le cose

Se siamo in grado di non farci abbindolare dai vari show, dal look giovane, dagli slogan e dalle slide colorate del Premier Renzi, ma guardiamo ai fatti, non c’è nulla da ridere. Il Jobs Act si sta traducendo in decreti legge, il primo approvato dal Governo è stato il DL 34/14 che interviene sulla disciplina di: contratti a termine, apprendistato, durc (documento di regolarità contributiva) e contratti di solidarietà.

Non è un caso se il Governo ha deciso di cominciare, non dal contratto unico o dagli ammortizzatori sociali, ma dai contratti a tempo determinato e dall’apprendistato. Obiettivo chiaro del provvedimento, targato Poletti, è aumentare ulteriormente precarietà e spingere ancor più in basso i salari.

Ma vediamo nel dettaglio come, stando ancorati al testo del decreto e ben consapevoli delle condizioni di lavoro che viviamo:

- I contratti a termine, in cui non è necessario giustificare le ragioni tecniche o produttive della temporalità del rapporto di lavoro, potranno durare 36 mesi (e non più 12)
- Nell’arco di questi 3 anni, i contratti potranno essere rinnovati ben 8 volte (e non più una).
- La percentuale di lavoratori a termine, di norma, non dovrà superare il 20% del totale, ma di fatto questa disposizione è facilmente aggirabile grazie alle ampie eccezioni previste nell’ art. 10 del dl 368/011.
- Per i contratti di apprendistato vengono eliminati i “vincoli” previsti (art.2, comma 3bis e 3ter, del dlgs 167/ 11). D’ora in avanti, sarà possibile disporre di “apprendisti usa e getta”, poiché viene cancellato l’obbligo di confermarne almeno il 50% prima di formalizzare nuove assunzioni. Viene contestualmente eliminato anche l’obbligo di mantenere un rapporto di 3 a 2 “rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro”. 


- Si prevede una retribuzione misera per gli studenti che svolgono l’apprendistato nell’ambito del proprio percorso formativo (“per la qualifica e per il diploma professionale”) pari al 35% di quella ordinaria.
- Il mondo delle imprese potrà contare su 15 milioni d’euro l’anno, attraverso sgravi contributivi, per applicare i contratti di solidarietà.

Contratti a termine e apprendistato vengono così ancora una volta incoraggiati per garantire ai padroni un bel bacino di lavoratori precari, facilmente sostituibili e ben lontani dal “tempo indeterminato”. Ormai abbiamo imparato però che questa precarietà indebolisce tutti, anche i lavoratori “garantiti”, poiché l’introduzione di altre forme contrattuali all’interno dello stesso posto di lavoro può spezzare il fronte di lotta e la capacità di determinare gli esiti delle vertenze e della contrattazione.

Pensiamo sia importante, una volta smascherata con i fatti la retorica sulla precarietà e sul mondo giovanile del ganzo premier, far emergere la strategia che ha messo in campo il governo per prevenire il conflitto.

Il dl 34/14 è solo il primo provvedimento del Jobs act; l’esecutivo si è guardato bene, infatti, dal presentare un progetto di legge unico che affrontasse complessivamente una materia così conflittuale, ma ha preferito spezzettare l’intervento sul lavoro in più provvedimenti. Sta a noi ora, ricomporre il quadro e far emergere, di volta in volta, come i vari provvedimenti siano collegati e abbiano effetti sull’intera classe lavoratrice per non cadere nella trappola della frammentazione.

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note
[1] “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni .”

Questo articolo è stato pubblicato qui

Commenti all'articolo

  • Di Renzo Riva (---.---.---.75) 30 marzo 2014 16:38
    Renzo Riva

    Per non parlare di questo:

    Energia: ridurre il costo del 10 per cento per le aziende attraverso un taglio degli “incentivi cosiddetti interrompibili”. Martedì sera a Otto e Mezzo Renzi aveva un’idea completamente diversa: tagliare gli oneri di distribuzione, cioè far pagare il conto alle reti (Terna e Snam) e ai venditori di energia. La nuova proposta invece mira a ridurre quei 600-700 milioni all’anno dati a grandi aziende disposte a subire un’interruzione della fornitura di energia. Il costo viene scaricato sulle altre imprese. Tagliare questi incentivi “interrompibili” avrà come effetto immediato quello di far salire i costi per alcune grosse aziende.
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