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Zag(c)

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“E quando la rivoluzione avrà condotto a termine il suo lavoro preparatorio, il mondo balzerà dal suo seggio e griderà:
ben scavato, vecchia talpa ”

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  • Primo articolo lunedì 03 Marzo 2009
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Ultimi commenti

  • Di Zag(c) (---.---.---.71) 6 febbraio 2011 19:00
    Zag(c)

    Io ho informazioni diverse. La giornalista non è iscritta in nessun registro degli indagati né imputata di nessun reato, ne tanto meno di favoreggiamento. Infatti "il provvedimento è stato disposto per la presunta violazione dell’articolo 323 del codice penale, ’’ al fine di trovare la fonte delle notizie oggetto della violazione. 

    Così si legge nella motivazione dell’atto giudiziario. 

    Secondo,l’eventuale reato di diffamazione a mezzo stampa deve essere accompagnata da una precisa denuncia da parte della vittima, non è un reato perseguibile per ufficio in quanto rientra nel codice civile e non in quello penale(Corte di Cassazione, prima sezione civile con sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984) . 

    Terzo. L’eventuale ritrovamento del corpo del reato non comproverebbe l’eventuale l’accusa di diffamazione( che non vi è stata). In ogni caso
    Per comprovare l’accusa occorre che la giornalista 
    a)abbia non detta la verità. 
    b) la non continenza e cioè il non rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l’altro l’assenza di termini esclusivamente insultanti); 
    c) la non sussistenza di un interesse pubblico all’informazione.
    Tutti presupposti verificabili sono in sede giudiziaria, e da un giudice giudicante

    Ma il "quid" vero o supposto è la rivelazione della fonte al fine di perseguire il membro del CSM. 
    Esistono numerose sentenze della corte di Strasburgo a difesa della riservatezza delle fonti 

    ln Belgio perché vennero perquisiti l’ufficio e l’abitazione di Hans-Martin Tillack, giornalista, con lo scopo “di svelare la provenienza delle fonti". La Corte sentenziò che "il diritto dei giornalisti di tacere le proprie fonti non deve essere considerato come un semplice privilegio che può loro essere tolto in funzione della liceità o non liceità delle fonti".
    caso Roemen del 25 febbraio 2003, affermò che «le perquisizione aventi a oggetto la scoperta della fonte di un giornalista costituiscono, anche se restano senza risultato, un’azione più grave dell’intimazione di divulgare l’identità della fonte»
    E potrei continuare. 

    E’ indubbio che lo Stato ha il diritto-dovere di accertare se siano state violate le norme che impongono su certi atti la riservatezza dei loro contenuti ma è anche evidente che questo diritto non può spingersi fino a violare l’altrettanto diritto di chi esercita una funzione costituzionalmente garantita. E cioè il diritto di cronaca. Questo dice la Corte europea.
    Lo Stato pertanto può ben cercare (e individuare) il responsabile che ha violato la norma, e può legittimamente punirlo, ma non può obbligare (forzatamente) il giornalista a rivelarne l’identità o a non pubblicarne il contenuto, se questo contenuto non contrasta con altri diritti costituzionalmente garantiti . Se tale impedimento fosse ammesso acriticamente e a prescindere, crollerebbe l’intero sistema sul quale si basa una democrazia compiuta.


    Quindi legale ( parzialmente) l’atto, ma risibile sul piano dei diritti garantiti e della legittimità.

    Resta comunque intatta la mia costernazione di fronte al silenzio tombale dei "nostri" giornalisti che si sarebbero sollevati come un sol uomo se lo stesso fosse capitato a quelli " della nostra parte".

    E’ sempre un piacere confrontarsi. 
    Saluti 







  • Di Zag(c) (---.---.---.71) 6 febbraio 2011 18:07
    Zag(c)

    Uno strano concetto di libertà. Ognuno è libero di fare e pensare quel che vuole, come ognuno è libero di esprimere giudizi sulla condotta e la coerenza degli altri. In una convivenza sociale vi sono delle regole e dei comportamenti che travalicano le libertà individuali e che fanno parte del patrimonio della collettività. Il rispetto di tali regole comportamentali fanno di una comunità un consesso civile. 

  • Di Zag(c) (---.---.---.71) 5 febbraio 2011 22:20
    Zag(c)

    Volevo solo aggiungere, per conoscenza dei fatti, che a quanto ne so io, la perquisizione è avvenuta non in quanto la giornalista è imputata di alcun reato, ma solo per cercare eventuali corpi del reato che altri hanno commesso ( nell’ipotesi accusatoria).




  • Di Zag(c) (---.---.---.71) 5 febbraio 2011 21:47
    Zag(c)

    Questioni di opinioni. 

  • Di Zag(c) (---.---.---.71) 4 febbraio 2011 22:00
    Zag(c)

    Non solo ti permetto di dissentire, ma anzi mi sproni e mi consenti di colloquiare e di confrontarmi. Ebbene devo correggere i fatti. La procura di Roma ( e non la Boccassini come erroneamente avevo detto) ha spiccato il mandato contro la giornalista ed il Giornale non perché rei , ma solo in quanto sede di possibile corpo del reato o alla ricerca di prove comprovanti il reato che altri aveva commesso ( eventualmente). E già qui vi è un salto qualitativo fra la necessità della ricerca del reato è le azioni messe in campo. Solo chi non l’ha mai provato non sa cosa significa subire una perquisizione in casa, figuriamoci una perquisizione corporale e su una donna. Il dramma che si compie e i danni che psicologicamente si subisce non si possono descrivere. Per anni si vive nell’angoscia e nell’incubo ogniqualvolta squilla il campanello alle prime ore dell’alba. La rabbia soffocata per la violenza subita, la privacy violata, l’intimità minacciata e messa a nudo. Le motivazioni che molto volte accompagnano questi atti, o solo motivano queste azioni giudiziarie, sono appunto la intimidazione, e la violazione dell’impunità supposta o reale dell soggetto . Se tutto questo si compie ad un giornalista , e per giunta una che non ha commesso nessun reato, ma ha fatto solo il suo mestiere, ( che piaccia o non piaccia) beh allora si capisce bene quale significato assume tutto questo e il risvolto della vicenda.

     In altri paesi la libertà di stampa è un sacro vincolo. Un giornalista viene salvaguardato anche se pubblica una notizia falsa, anche se ha commesso la leggerezza di non aver verificato la vericidità della stessa, ma viene sanzionato solo se era cosciente e a conoscenza della falsità della stessa. 
    Ma evidentemente questo non è il nostro paese e i giornalisti che abbiamo non solo i medesimi. Ad ognuno il suo. Qui i giornalisti vengono intimiditi solo per aver scritto un fatto vero, ma non gradito. E la giornalista non ha nessuna colpa dell’uso politico o criminale che se ne fa delle notizie che ha pubblicato. 

    Altro aspetto poi è la reazione della nostra intelighentia. Se un fatto del genere (indipendentemente dal contenuto degli articoli) fosse successo a repubblica o all’unità credi che la reazione sarebbe stata la stessa? Il silenzio assordante sarebbe stato il medesimo? 
    Siamo scesi in piazza , ed io per primo, giustamente, perché il B. aveva querelato l’Unità. Abbiamo manifestato e gridato sotto il Parlamento. Perché avevamo ritenuto una intimidazione una richiesta di querela tutta da dimostrare e ancora da sottoporre al vaglio del potere giudicante 

    La libertà di stampa di espressione anche di dire cazzate non può dipendere da chi le dice le cazzate! 
    Ognuno dice le cose che gli pare. Se commette reato verrà punito per il reato, ma mai per le cose che dice, o pensa, o per il fatto che lo dica o le pensa. Anche se sgradite a noi. Questo non potrà mai essere un reato. 
    Così io penso. 






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