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Tribunale di Roma: discriminatorio escludere i migranti dai buoni spesa

Una pronuncia importante, sebbene ancora non all’ultimo grado di giudizio, arriva da Roma dove un Tribunale, accogliendo un ricorso di urgenza, ha sancito che i buoni spesi elargiti dai comuni in questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguente lockdown spettano anche alle famiglie di immigrati irregolari.

I “buoni spesa” è una delle misure assistenziali finanziate dallo Stato introdotte in queste ultime settimane per consentire a quanti più in difficoltà di poter procedere con l’acquisto di beni alimentari ed essenziali. La distribuzione dei buoni è affidata ai comuni.

La vicenda nasce dal ricorso di un migrante filippino 38enne che si è visto negare il bonus perché sprovvisto del requisito della residenza stabilito dal Comune di Roma, un rifiuto che ha interessato di conseguenza l’intero nucleo famigliare (genitori e tre figli minori), tutti sprovvisti di permesso di soggiorno e di residenza ma stabilmente a Roma da anni, dove peraltro i figli frequentano regolarmente la scuola.

Entrambi i genitori hanno sempre svolto regolare attività lavorativa fino alla scadenza del permesso di soggiorno. In conseguenza dello scoppio dell’emergenza sanitaria, si sono improvvisamente trovati in in una situazione di forte indigenza con l’interruzione improvvisa delle loro attività lavorative già precarie, senza poter usufruire di alcun ammortizzatore sociale.

L’articolo 2 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il Tribunale di Roma, partendo proprio dall’art. 2 della Costituzione e da precedenti pronunce della Corte Costituzionale, ha quindi ricordato che “esiste un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano”.

Si legge inoltre nella sentenza che “anche nella disciplina dei diritti sociali, nella quale pure la discrezionalità del legislatore è molto più ampia che nella disciplina dei diritti di libertà […] il diverso trattamento deve essere giustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleo di diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti “inviolabili””.

La Giudice Silvia Albano, che ha firmato la sentenza, ha quindi ammesso al beneficio del buono spesa il nucleo familiare che pur irregolare è radicato a Roma, in quanto il buono spesa è considerato “misura emergenziale introdotta a tutela di un diritto fondamentale, tra cui quello all’alimentazione e alla vita stessa”, un diritto che non può prevedere discriminazioni in base alla regolarità dello status giuridico o della nazionalità. “Il ricorso – conclude il Magistrato – deve, pertanto essere accolto, dichiarando il diritto del ricorrente e l’intero nucleo familiare al beneficio del buono spesa per famiglie in difficoltà introdotto dal Comune di Roma”. 

Come rilevato dall’ASGI, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione “si tratta di un’importantissima pronuncia che costituisce un precedente in un panorama nazionale in cui, la maggior parte dei Comuni, richiede il requisito della residenza per poter erogare il bonus spesa”.

Foto di analogicus da Pixabay 

Questo articolo è stato pubblicato qui

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