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"Tenuità del fatto": a Imperia un giudice per l’indagine preliminare dichiara la non punibilità di una donna

Prosciolta una giovane russa accusata di aver truffato un barista di Sanremo pagandolo con venti Euro falsi. 

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Quando fu presentata dal ministro di grazia e giustizia del governo Renzi, e cioè l’Onorevole Andrea Orlando del Partito Democratico, la Legge fu subito criticata dalla quasi totalità delle opposizioni che la bollarono come “un’amnistia mascherata” che avrebbe riversato sulle strade italiane migliaia di pericolosi delinquenti. In realtà, al pari del cosiddetto Decreto Svuota- carceri, il provvedimento normativo che introduce nell’ordinamento penale della Penisola il concetto di “ tenuità del fatto” si prefiggeva come scopo quello di alleggerire sia la pressione carceraria che la mole di procedimenti penali che quotidianamente giungono in dibattimento risolvendosi in condanne lievi. Da qualche settimana i vari organi monocratici e collegiali di giudizio sparsi in tutt’Italia stanno iniziando ad applicare la Legge. Uno dei primi tribunali ad averlo fatto è stato quello di Imperia, il cui circondario copre tutto l’estremo Ponente ligure.

La scorsa settimana il Giudice dell’udienza preliminare del tribunale imperiese ha prosciolto, riconoscendo per l’appunto la tenuità della condotta una giovane donna russa di trentaquattro anni accusata di aver truffato tempo prima il barista dell’autostazione di Sanremo spacciandogli per veri venti Euro poi risultati contraffatti a saldi di una consumazione effettuata nel suo locale pubblico. La donna straniera era difesa dall’avvocato Paolo Borfiga che si è appellato alla recente normativa facendo constatare come all’atto del pagamento dei venti Euro, la trentaquattrenne russa neanche fosse consapevole della falsità della banconota. Il giudice Botti ha dato tosto credito alle tesi difensive ed ha prosciolto la giovane immigrata extra- comunitaria. L’esimente, perché di vera e propria esimente si tratta, viene applicata a tutta una serie di reati, tassativamente elencati, puniti con la detenzione sino a cinque anni qualora l’imputato si sia reso colpevole di un “ fatto tenue”, cioè caratterizzato dall’esiguità del danno. Non si applica quando la condotta delittuosa sia stata perpetrata con sevizie e crudeltà ma anche quando il colpevole sia un delinquente recidivo ed abituale.  .          

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