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Servizio Idrico Integrato: acqua, quanto mi costi?

La giornata si apre con un piccolo comizio improvvisato davanti ad una caffetteria; l’unica aperta nel quartiere in questo periodo di ferie agostane. Anche io mi trovo seduta attorno ad uno di questi tavolini all’ombra e seguo il crescente mormorio. Man mano la rabbia sembra montare dietro cifre urlate: io ho avuto 100 euro, io 80 euro, io 120 euro. Tutti parlano di cifre dai settanta in su, poi capisco, parlano delle nuove fatture del Servizio Idrico Integrato, il SII.

 

Anche questo è conseguenza della – privatizzazione.

Il servizio idrico, il bene più prezioso e vitale cui nessuno può fare a meno. Un gioco sottile, nascosto da inspiegabili voci sul dettaglio consumi. Un gioco politico, fatto di decreti piccolissimi, che parte da lontano, da molto lontano, fino ad arrivare nella vostra cassetta delle poste.

Fino al 1990 le aziende dell’acqua erano municipalizzate, aziende senza scopo di lucro cui gestione era di tipo comunale; dopodiché iniziano i giochi, quei giochi strani che hanno nomi strani; privatizzazione e liberalizzazione. Queste aziende senza scopo di lucro, quindi esentasse e quindi dai costi contenuti vengono trasformate, in aziende speciali sempre di tipo pubbliche ma con una possibilità in più; vale a dire con la possibilità, per queste aziende, di subappaltare, la gestione idrica, ad aziende private a scopo di lucro. Essendo soggetti a scopo di lucro sono obbligati a versare le tasse sui loro utili e, pagando le tasse sui loro utili, vendono il prodotto, in questo caso l’acqua, a prezzi più alti. Questo primissimo, iniziale passaggio, è importantissimo. Infatti, da questo iniziale passaggio, inizia il business dell’acqua. Dando la gestione della rete idrica ad aziende private, se è vero che per legge non possono usufruire di soldi pubblici, è pur vero, che le stesse, possono ed hanno assoluto potere decisionale in merito ai costi e alla gestione dell’acqua, ciò ricade su di noi e sulle nostre bollette.

  • I dati analizzati lasciano quindi intendere che le tariffe negli ultimi anni sono cresciute e sono destinate a crescere anche negli anni a venire, poiché è necessario realizzare consistenti programmi di investimento per adeguare e mantenere le infrastrutture necessarie ad assicurare adeguati livelli di servizio. Alle difficoltà pratiche legate agli aumenti tariffari necessari a finanziare gli investimenti, vanno aggiunte le difficoltà derivanti dalle errate previsioni di volumi erogati crescenti, che non si sono verificate, determinando entrate tariffarie minori rispetto a quelle previste perciò insufficienti coperture per gli investimenti programmati. Si tratta di un aspetto estremamente importante, perché evidenzia un deficit di capacità previsionale di cui è assolutamente necessario il rapido superamento. - ( Rapporto Conviri, Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche – Roma 2009 )

Prendiamo una fattura qualunque e snoccioliamo il dettaglio:

Anticipo consumi: 66 euro

Uso: Domestico residente

Quota Fissa: 6,00 euro/ trim.

Servizio di depurazione: Assente.

Ma, nella seconda parte del dettaglio consumi scrivono:

Dom. Res. - Es. Fogna/Depu – Bac.A, poi una serie di cifre a metro cubo che non spiegano e dicono niente e che nemmeno svelano la tariffa aggiunta in seguito e sotto finte e poco chiare sigle al calcolo del totale della fattura stessa. Sappiamo solo che trattano la depurazione e la rete fognaria dichiarata, sopra, Assente.

Dettaglio addebiti/accrediti; il periodo conteggiato va dal 14 gennaio 2010 al 29 agosto 2010. Domanda, se ad ogni fattura calcolano un largo acconto sui consumi, come può questa voce avere sul finire un accredito di altri 15 euro? Senza contare che ogni singola cifra riscuote un ulteriore 10% di Iva.

Finalmente arriviamo alla voce del corrispettivo per consumo, euro, 30, ma la fattura indica nel totale un salasso inspiegabile, euro 113. come è possibile? Errore? Se così fosse tutte le fatture di tutti gli altri cittadini sono in errore e sono in errore non solo quelli dei comuni campani, ma anche quelli di Treviso, Lipari e Latina e così via. Basta leggere e cercare tra le notizie locali, ben nascoste dalla stampa nazionale e dai media di prima serata e di prima pagina!

Quindi ricapitoliamo la Fattura per il servizio idrico integrato:

Quota fissa 12 euro, (fissa su cosa?)

Acconti quota fissa in bolletta precedente 6 euro, perché non le 12 euro conteggiate?

Acan – Rimborso anticipo consumi meno euro 15;

Adan – Addebito anticipo consumi più euro 56;

Arrotondamento precedente più Nuovo arrotondamento, pochi centesimi che, se li addizioniamo agli altri pochi centesimi di migliaia di utenti fanno una bella e tonta cifra regalata alla società responsabile;

Iva 10% su 57 euro, quindi l’iva calcolata anche sull’anticipo dell’acconto consumi che forse consumeremo, altra truffa.

Conteggiando non si spiega comunque il totale della fattura, che invece si spiegherebbe provando ad aggiungere quel conteggio, non specificato ma trascritto sulla depurazione e sula rete fognaria titolata Assente sull’inizio del dettaglio.

In questo caso si parla della Gori, ma la Gori entra nel circuito di quelle società che fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale, (ATO): organizzazione servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti (vedi Codice dell’Ambiente, D. Lgs 152/2006 e succ. modifiche, che ha abrogato la L.36/94). Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio Idrico Integrato con riferimento ai bacini idrografici). Ogni regione ha quindi un suo Ato che regola secondo le disposizioni dell’Ato nazionale.

Gli ATO Acqua sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un’unica autorità (l’Autorità d’Ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe. Pertanto l’ATO è l’insieme dei comuni (appartenenti ad una provincia) che operano in virtù di una forma di cooperazione che può essere o il consorzio di enti o la convenzione di cooperazione come accade per l’ATO Provincia di Milano.

Cos’è il Servizio idrico integrato (Sii)?

La legge 36/1994, cosiddetta “Legge Galli”, prevede il superamento della frammentazione sul territorio della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque (captazione, adduzione, distribuzione, depurazione), perseguendone l’accorpamento in un unico schema coordinato di servizi, indicato appunto come “servizio idrico integrato”. Perciò il SII è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Che cos’è la Conviri? di mp, 14/04/2010 La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Conviri) è stata istituita dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009, che all’art. 9 bis comma 6. "Per garantire l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e’ predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia’ attribuite all’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e’ soppresso".

Che cos’è l’Autorità d’Ambito (AATO)? Il termine “Autorità d’Ambito” non compare nella legge 36/1994. E’ entrato in uso a seguito delle leggi regionali di recepimento della L. Galli. Così, ad esempio, la Regione Lombardia stabilì con la L.R. 26/2003 che in ciascun ATO [4] si costituisca una Autorità d’Ambito, nelle forme previste dall’Art. 30 e dall’Art. 31 del D.lgs.267/2000; inoltre che ciascuna Autorità d’Ambito definisca, sulla base dello schema tipo regionale, la Convenzione tra gli Enti Locali ricompresi nello stesso ATO per l’organizzazione del servizio idrico integrato.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, sono state introdotte le seguenti nuove disposizioni:
• nella Parte terza, Sezione III, è disciplinato il “Servizio Idrico Integrato”, in cui vengono ripresi ed ampliati gli obiettivi che erano stati posti della legge 36/1994, che nel contempo viene abrogata;
• è stata confermata la competenza delle Regioni per quanto attiene alle delimitazioni degli ATO nonché a disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
• è riservava alle Regioni la facoltà di scegliere la forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO tra la forma del Consorzio e quella della Convenzione,
• l’Autorità d’Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essa spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.


Quali sono i compiti dell’Autorità d’Ambito? di mp, 12/04/2010
All’Autorità d’Ambito compete, principalmente, l’organizzazione del SII [1] “in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all’ATO [4]”.
Tra gli altri i compiti si ricordano:
• definire il modello organizzativo e individure le forme di gestione del SII,
• affidarne la gestione degli impianti ad un soggetto Gestore nonché affidare l’erogazione del servizio idrico ad un soggetto Erogatore i quali, in base alla L.R. 18/2006, sono società distinte ed individuate nel rispetto della normativa vigente;
• assicurare il rispetto dei contratti ovvero delle Convenzioni di Gestione.
• approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l’organizzazione del servizio;
• determina le tariffe del servizio e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari;
• il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale nonché il raggiungimento dell’unitarietà della tariffa d’ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito (Art. 13, comma 3 della L. 36/94);
• rimuovere i fattori che potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all’utenza;
• garantire livelli omogenei e standard di qualità e di consumo nonché la tutela dei cittadini meno abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
• la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti finalizzato all’estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.
 Quali sono i Gestori dell’ATO? Il soggetto che eroga il servizio, indicato come società Erogatrice, non può coincidere con la società che amministra il bene patrimoniale che è denominato società Patrimoniale o società di Gestione. Entrambe le società devono essere formate con soci esclusivamente pubblici; le società di Gestione potranno avere, dopo apposita gara, anche un socio privato minoritario. In questo modo potranno usufruire degli stanziamenti pubblici ma, al contempo, subappaltare il lavoro a ditte private dietro lauta mazzetta o percentuale.
L’Erogatore è quindi il soggetto a cui l’Autorità d’Ambito ha affidato il servizio per la fornitura d’acqua, la raccolta degli scarichi fognari e la loro depurazione; il servizio è ripagato dalla tariffa [ riscossa dall’utenza. Una quota di tariffa andrà versata al Gestore per consentire l’ammodernamento e completamento delle infrastrutture.
Per ulteriore precisazione occorre ricordare che tanto l’Erogatore quanto i Gestori dovranno operare secondo apposito Contratto e relativo Disciplinare al momento in fase di elaborazione. Per effetto dell’affidamento e non solo, non è consentito ad altri soggetti di svolgere le attività che competono alle predette società; pertanto anche la gestione in economia tipica dell’Ente locale, non è per legge più ammessa.
Le tariffe. La tariffa per il servizio idrico integrato è calcolata sulla base di un valore, chiamato "tariffa reale media", determinato nel Piano d’Ambito per ciascun anno di gestione in funzione del piano finanziario. Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996 stabilisce che la "tariffa reale media" venga calcolata, con metodo molto rigoroso, partendo da parametri economici basati sugli investimenti previsti nel Piano d’Ambito e deve essere inferiore a un valore massimo di calcolo. Per legge la tariffa deve coprire integralmente tutti gli investimenti previsti nell’Ambito. In questo modo i cittadini, dietro voci fantasiose, ripagheranno stipendi e stanziamenti.

Tutti questi Enti, privati e pubblici gravano terribilmente sulla fornitura dell’acqua, che si aggiudica il titolo di – oro blu -.

Sempre tornando al comizio che apre l’articolo, a chi rivolgersi? Come farsi giustizia?

Ci si appella ai comitati civici, alle associazioni per i consumatori, tuttavia è bene dire come stanno le cose, e cioè, che se non si pagano le fatture dell’acqua le società hanno il potere di interrompere la fornitura, immediatamente.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

"Norme in materia ambientale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96

 

ART. 110
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e’ vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l’autorità competente, d’intesa con l’Autorità d’ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124, e’ comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purche’ provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche’ quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

4. L’attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purche’ non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L’autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorità competente provvede altresì all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l’apposita tariffa determinata dall’Autorità d’ambito.

7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e’ tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e’ soggetto all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

In una Italia pienamente ’’ saccheggiata’’ questa è una delle tante beffe cui spetta ai cittadini subire.

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