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 Home page > Attualità > Economia > Robin Tax: in morte di una gabella italiana

Robin Tax: in morte di una gabella italiana

Ieri sono state pubblicate le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha giudicato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2011 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul decreto legge 112/2008 (noto come “legge dei 100 giorni"), mediante il quale Giulio Tremonti aveva deciso di dar seguito al proprio neo-umanesimo contro i perfidi speculatori, decidendo di tassare i (presunti) sovraprofitti derivanti dal forte rialzo dei corsi del greggio che interessarono quel periodo.

Condizione esistenziale dell’addizionale Ires era il divieto di traslazione in capo ai consumatori finali. Un precetto che la diceva lunghissima sulla scarsa dimestichezza del tributarista Tremonti con gli effetti economici dei tributi. O forse era postura politica, chissà. Come che sia, interessanti le motivazioni della Consulta.

Tra le quali, come si legge nella sentenza, vi è la considerazione che attraverso la Robin Tax, nata per fronteggiare una “congiuntura economica eccezionale”, “si è invece stabilita una imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal periodo di imposta 2008, senza limiti di tempo”. Per questo la Corte Costituzionale ravvisa una “grave incongruenza” relativa alla “proiezione temporale” dell’addizionale. E non finisce qui perché, come spiegato nel dispositivo, la Robin Tax “ha previsto una maggiorazione d’aliquota di una imposizione, qual è l’Ires, che colpisce l’intero reddito dell’impresa” e non i soli “sovra-profitti”, perché manca “un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura”. E’ questo uno dei principali motivi per cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’imposta.

In queste due considerazioni c’è la foto di famiglia della tradizionale barbarie fiscale (e politica) italiana. Prelievi istituiti su base emergenziale (e già questo è un errore, che si alimenta di populismo e produce distorsioni enormi), e che divengono permanenti per esigenze di gettito. E prelievi applicati all’interezza della base imponibile, per manifesta incapacità di identificare, entro la base stessa, la componente reddituale “socialmente meritevole” (e già questa è una impostazione problematica e quasi sempre disfunzionale) di imposizione aggiuntiva. Ribadiamolo, è il trionfo del populismo, dell’improvvisazione, della protervia e prevaricazione dello stato gabelliere sugli agenti economici. Il fatto che sia arrivata una sentenza del genere autorizza un barlume di speranza per l’avvenire.

Ma per quale motivo l’addizionale diventa illegittima solo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Consulta in Gazzetta Ufficiale e non dalla nascita della legge che l’ha istituita? Qui la Corte viene incontro alle esigenze del bilancio pubblico, affermando che «l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari determinerebbe uno squilibrio del bilancio dello Stato» tale da implicare «una manovra finanziaria aggiuntiva».

Qui abbiamo delle perplessità. La condizione del bilancio pubblico prevale sui precetti costituzionali? Sembrerebbe un cortocircuito. La successiva motivazione della Consulta è più interessante e per certi aspetti rivelatrice:

E «in un periodo di perdurante crisi economica» ci sarebbe «una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole»

Che può significare, una simile frase? Noi avremmo una spiegazione piuttosto maliziosa. Considerato che, secondo le relazioni dell’Autorità per l’Energia, esiste un pesante sospetto (che è quasi realtà) che in numerose circostanze il tributo sia stato traslato a valle, cioè sui consumatori, appare evidente che il recupero retroattivo dell’addizionale causerebbe quello che la Consulta scrive nella sentenza, cioè sarebbe un piccolo cadeau alle imprese che hanno fatto pagare il consumatore. Vi quadra? A noi abbastanza. I retropensieri verranno messi a cuccia affermando che quella addizionale tassava comunque componenti di “sovraprofitto”, pur se non esattamente quantificabili, e vissero tutti felici e contenti, inclusa la Carta.

Venendo a temi più venali, secondo la relazione dell’Autorità per l’Energia, nel biennio 2011-2012 la maggiorazione Ires sulle aziende energetiche introdotta con la Robin Hood Tax ha determinato un gettito stimato di oltre 2,8 miliardi di euro, dei quali 2,4 da imprese del settore elettrico e del gas e circa 400 milioni da società petrolifere. Quindi possiamo ipotizzare un buco di gettito annuo dell’ordine di circa un miliardo di euro, che il governo Renzi dovrà reperire, auspicabilmente senza fare troppe porcate fiscali. La speranza è l’ultima a morire.

Ed ora, per l’angolo delle buone intenzioni che lastricano la strada dell’inferno italiano, un piccolo viaggio nel tempo:

Misure come la Robin Tax non avranno ricadute negative sulle famiglie: lo afferma il ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso del suo intervento sul decreto legge sulla manovra nell’Aula di Montecitorio. Il ministro infatti rivendica l’esistenza “delle tasse sulla società, che hanno un valore costituzionale profondo. Rifiutiamo l’idea – aggiunge – che l’imposta ottima sia quella sugli operai. Ed escludiamo fenomeni di traslazione” (Ansa, 17 luglio 2008)

Viva gli operai, allora. E quanti pagano le bollette. Bravo Giulio.

Lettura complementare consigliata – Sul “chi ha dato ha dato” e la “ragion di stato”, Dario Stevanato.

 

Foto: andersbknudsen/Flickr

Questo articolo è stato pubblicato qui

Commenti all'articolo

  • Di Il Gufo (---.---.---.115) 12 febbraio 2015 22:16

    Bell’articolo.
    Sorprende l’ingenuità con cui un commentatore attento scrive "Il fatto che sia arrivata una sentenza del genere autorizza un barlume di speranza per l’avvenire."
    La sentenza si deve esclusivamente allo strapotere delle lobby energetiche operanti nel paese, comprese quelle stataliste, e fa presagire (per usare un eufemismo) una permanente dittatura oligarchica di quegli attori economici.
    Come peraltro si evidenzia commentando le motivazioni, economicamente e legalmente fantozziane, che accompagnano il dispositivo ("siccome salterebbe il bilancio dello Stato la sentenza potete applicarla tra un po’". "Com’è umano Lei...").
    Regards

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