Pubblica amministrazione e pareti di cristallo
Dal 1° gennaio bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta Comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche pubbliche e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale devono essere pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni sul proprio sito o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni. A decorrere dalla stessa data e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Ce lo ricorda il Ministro Brunetta con questa sua ministeriale del 3 febbraio, corredata da una ineguagliabile firma:
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