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Polizia municipale, ruolo e funzioni: facciamo chiarezza

I “vigili urbani” svolgono funzioni molto importanti e diversificate. Anche se, spesso, non siano considerati alla stregua delle altre forze di polizia, i “caschi bianchi” hanno le stesse funzioni di queste ultime. Anzi, in alcune materie hanno praticamente una competenza esclusiva. Ma andiamo con ordine.

La polizia municipale, che è una partizione della polizia locale (può anche essere regionale o provinciale), è composta da organi posti alla dirette dipendenze dell’ente locale (in questo caso il Comune) e svolge la sua azione esclusivamente nei limiti del territorio dell’ente locale di cui fa parte allo scopo di tutelare gli interessi specifici della collettività locale.

La classificazione tradizionale riconosce diversi settori in cui la polizia municipale opera: polizia urbana, polizia rurale, polizia stradale, polizia commerciale ed annonaria, polizia edilizia, polizia sanitaria, polizia veterinaria, polizia mortuaria, polizia demaniale, polizia metrica, polizia ambientale.

Insomma, i vigili urbani, sono investiti di una serie di attribuzioni e di compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza. Le attività previste sono: di prevenzione, di repressione e di accertamento (esecutivo, amministrativo o tecnico).

Prima di entrare nel dettaglio, va fatta una premessa importante: il vigile urbano, ai sensi dell’art. 357 c.p. è un pubblico ufficiale, in quanto esercita “una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In quanto tali, quindi, i vigili urbani hanno sia adeguata tutela giuridica e per contro vanno incontro ai reati tipici derivanti dal loro status, sia dei poteri/doveri. Uno di questi è che se “nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto (“in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta”,art.347,comma 3), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”, ai sensi dell’art.331 c.p.p.

Chiaramente, per la polizia locale ciò vale limitatamente al territorio del Comune di appartenenza.

La qualifica di polizia giudiziaria,invece, è quella che deriva dall’attività repressiva svolta, di solito da organi dello Stato (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) da parte dell’ente pubblico volta a consentire l’esercizio dell’azione penale.

Tale attività ha tre declinazioni: di investigazione(ricerca e individuazione delle fonti di prova), di informazione(acquisire notizie di reato e comunicarle al P.M.), di assicurazione (della disponibilità delle persone o delle cose per esigenze procedimentali), e di esecuzione(degli ordini del giudice e del pubblico ministero – notifiche e avvisi, nonché applicazione delle misure cautelari personali, coercitive ed interdittive)

La qualifica di polizia giudiziaria è prevista dal nostro ordinamento all’art.57 c.p.p., dove c’è una differenziazione a seconda dell’ambito di azione.

Al 1°comma troviamo gli ufficiali e gli agenti “a competenza generale illimitata”, ovvero coloro che svolgono le funzioni giudiziarie in qualsiasi luogo e in qualunque momento con riferimento alla totalità dei reati. Tra questi rientrano i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri e il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Il 2°comma invece ci sono gli ufficiali e gli agenti “a competenza generale limitata”, cioè chi agisce in riferimento alla totalità dei reati, ma solo in determinate situazioni spaziali e temporali.

In questo comma rientrano gli operatori della polizia municipale, che quindi rivestono tale qualifica limitatamente all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, quando sono in servizio.

Infine al 3°comma, ci sono gli ufficiali e gli agenti a “competenza limitata” o “specifica” che sono tutte quelle persone “alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni” di polizia giudiziaria, “nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni”. Qui rientrano, ad esempio, gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco(nell’esercizio delle loro funzioni) e i comandanti delle navi e degli aeromobili(limitatamente ai reati commessi a bordo durante la navigazione,ufficiale di p.g.).

Inoltre, il personale del Corpo di polizia municipale, possiede “funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza”, così come prevede l’art.5 della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale(l.n°65/1986).

Ausiliarie in quanto questi, “collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni,con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”(art.3)

La qualifica di addetto alla pubblica sicurezza non è acquisita automaticamente ma è necessario l’intervento di uno specifico provvedimento formale da parte di un’autorità statale, il Prefetto, capo della pubblica sicurezza nel territorio provinciale.

L’art.5 al comma 2, specifica che “il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

 a) godimento dei diritti civili e politici;b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici”.

La perdita di tale qualità può essere dichiarata solo dallo stesso prefetto, sentito il sindaco, “qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti”(comma 3).

Si auspica un intervento del Legislatore che possa modificare alcuni aspetti dell’ordinamento del Corpo come ad esempio la sussidiarietà della qualifica di pubblica sicurezza, equiparando la polizia locale alle altre forze di polizie sul piano organizzativo-giuridico e remunerativo(inquadramento previdenziale e pensionistico) e coinvolgendo il Corpo nella lotta al terrorismo,così come richiesto dalla Commissione Europea per le petizioni in una raccomandazione inviata recentemente al nostro Paese dopo alcune richieste dei sindacati di categoria.

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