• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Politica > Manovra, la Corte Costituzionale decide sul ricorso del PD: Inammissibilità (...)

Manovra, la Corte Costituzionale decide sul ricorso del PD: Inammissibilità con monito

La Corte Costituzionale, il 10 gennaio 2019, si è espressa sul ricorso promosso dal gruppo parlamentare di opposizione del Partito Democratico al Senato e insieme da parlamentari costituenti quel decimo dei componenti di una Camera che per la Costituzione ha il potere di chiedere un voto dell’Assemblea nell’ambito del procedimento legislativo e su una mozione di sfiducia.

Il ricorso è stato presentato per violazione dell’art. 72 della Costituzione sulla formazione delle leggi, perché non è stato rispettato l’iter di approvazione della legge di bilancio, data la forte contrazione subita dalla procedura parlamentare a seguito dal maxi-emendamento governativo. Per la prima volta è stato votato un testo praticamente sconosciuto e non conoscibile da parte dei parlamentari, in quanto modificato fino a poche ore prima del voto finale, senza alcuna possibilità di esame e di discussione, né in Commissione Bilancio del Senato, né in Aula. 

Il ricorso alla Corte Costituzionale è stato presentato prima della promulgazione della legge di bilancio da parte del Presidente della Repubblica, il quale è tenuto a promulgare tutte le leggi, salva la possibilità, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Costituzione di rinviare il testo legislativo alle Camere insieme ad un messaggio di spiegazione dei suoi dubbi che sono, peraltro, superabili dalla difforme volontà parlamentare. Com’è noto, l’art. 74, comma 2, stabilisce che: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».

La controfirma del Presidente della Repubblica non garantisce la costituzionalità della legge, che non a caso può essere successivamente impugnata presso la Corte Costituzionale. 

D’altro canto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pur non avendo utilizzato il suo potere di rinvio della legge alle Camere per una nuova deliberazione, ha però lanciato un chiaro monito nel suo messaggio di fine anno, evidenziando la «grande compressione dell’esame parlamentare» e augurandosi «che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto». Ora, dopo il monito del Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale poteva o dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, altresì, confermare il monito presidenziale, oppure pronunciarsi a favore della sua ammissibilità. Con la decisione del 10 gennaio 2019 ha scelto la strada della poco convincente e ingiustificata chiusura, pronunciandosi contro l’ammissibilità del ricorso sollevato da un gruppo parlamentare. Nonostante lo svilimento del ruolo del Parlamento e l’evidente violazione dell’art. 72 Cost. non è stata colta l’occasione per rafforzare le garanzie costituzionali. Eppure è evidente che, in considerazione dell’evoluzione (o, più correttamente, dell’involuzione) dell’ordinamento costituzionale, l’equilibrio e l’eventuale conflitto tra i poteri dello Stato non può non tener conto, in particolare nei sistemi parlamentari, anche della dialettica tra maggioranza e minoranze che deve essere sempre garantita nel rispetto delle norme costituzionali sui limiti e freni allo strapotere della maggioranza. 

Con questa decisione, dunque, la Corte Costituzionale, attraverso una lettura riduttiva della nozione di potere dello Stato, non legittima i gruppi parlamentari – che nel nuovo Regolamento del Senato coincidono sostanzialmente con i partiti politici – a sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. 

I giudici costituzionali ritengono, invece, che i singoli parlamentari «sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale»; e tuttavia la Corte «non riscontra nelle violazioni denunciate quel livello di manifesta gravità che, solo, potrebbe giustificare il suo intervento». La Corte dunque in questo caso «non riscontra»? Ma così la decisione sembra in realtà una decisione anticipata di merito più che una di ammissibilità.

 

                                                                     

 

 

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox


Pubblicità




Pubblicità



Palmares

Pubblicità