L’Italia è il paese delle deroghe
Torniamo brevemente sulla legge 212/2000, meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente, per illustrare senza pretesa di “scientificità” il modo in cui vengono scritte le leggi in questo paese, e non da oggi.
Nei principi generali di tale legge (art.1, comma 1) è stabilito che:
Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali
Tuttavia, resta che non si tratta di disposizioni aventi valore costituzionale. All’articolo 1, comma 2 della legge risiede il diavolo:
L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica
Sembra una innocua e fondamentale previsione garantista, giusto? Eppure, al primo comma dell’articolo 3, quello relativo alla efficacia temporale delle norme tributarie, è scritto:
Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo
Il che significa che il principio di non retroattività è agevolmente derogabile, il tutto tramite legge ordinaria. Ora capite perché in questo paese non è possibile prendere sul serio né le norme né i solenni impegni della classe politica ad attuare principi di garanzia costituzionale?
Questo è e resta il paese delle deroghe e delle tre tavolette. Nessuno stupore che popolazione e legislatore, che della prima è emanazione, giochino eternamente a rimpiattino, generando irrisolvibili circoli viziosi.
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